TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg 366 /2025
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 366 /2025
TRA
AVV. Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 16 dicembre 2025 il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 4/7/2025;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente in data 19/9/2025 e le conclusioni ivi precisate, da intendersi qui richiamate ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza che viene depositata in via telematica.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 366 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 366 /2025 promossa da
DA
Avv. (C.F. ) con Studio in Alessandria, Piazzale G. Parte_1 C.F._1
Marconi n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Biundo (C.F. numero C.F._2 di fax: 0131/235863; indirizzo di posta elettronica certificata: ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Alessandria, Piazzale G. Marconi n. 23
PARTE RICORRENTE
CONTRO nato in [...] il [...] e residente in [...], CP_2 domiciliato di fatto in Via Udine n. 16/B (C.F. C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente: come da note scritte depositate il 19/9/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e art. 14 d. lgs. 150/2011 l'avv. conveniva in giudizio Parte_1 al fine di far accertare e dichiarare che l'esecuzione di attività professionale a favore di CP_2 nel procedimento n. 928/2024 R.G. Tribunale di Vercelli e, per l'effetto, ottenere CP_1 condanna del resistente al pagamento della somma di euro 2.699,56 come da proposta di parcella comprensiva degli oneri di legge. In particolare, la ricorrente deduceva di aver assistito CP_1 nella procedura ex art. 473 bis n. 47 e seguenti c.p.c. promossa da e di aver depositato Parte_2
2 comparsa di costituzione e risposta, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti e formulando conclusioni congiunte. Giudizio conclusosi con sentenza che recepiva le conclusioni congiunte.
Nessuno si costituiva per che, quindi, veniva dichiarato contumace. CP_2
All'esito dell'udienza del 16/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva pronunciata sentenza.
Il diritto, le domande della ricorrente sono fondate nei limiti che seguono.
Risulta documentalmente provato l'espletamento dell'incarico professionale da parte dell'avv. in favore di Si è trattato di assistenza e difesa nel giudizio di separazione Parte_1 CP_1 dalla ex coniuge , con previsioni in merito all'affidamento e al mantenimento della Parte_2 figlia.
Non consta pattuizione scritta sull'ammontare dei compensi (art. 13 c. 5 legge 247/2012). Per tali ragioni la proposta di parcella come quantificata da parte ricorrente non può essere accolta, mentre gli onorari vanno liquidati secondo i parametri del d.m. 55/2014 (v. Cass. n. 14293/2018); si fa riferimento a parametri minimi, in ragione della sostanziale assenza di difese nel merito del giudizio di separazione, scaglione di valore indeterminabile fino a euro 26.000,00, per tutte le fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva, trattazione, esclusa la decisionale in assenza di prova documentale dell'attività specificamente espletata dal difensore in tale fase).
Non risulta fornita adeguata prova di attività stragiudiziale resa e da liquidarsi autonomamente rispetto all'attività di studio della controversia e di predisposizione di conclusioni congiunte, attività già remunerate come in dispositivo.
Né risultano elementi che portino a ritenere di liquidare maggiori compensi in ragione della particolare difficoltà dell'incarico.
In base ai predetti criteri, i compensi sono liquidati in euro 1.700,00 oltre accessori di legge, da cui deve essere dedotto l'acconto versato dal resistente per euro 350,00 (v. fattura doc. 5), residuando un importo ancora dovuto di euro 1.350,00 oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate in base a parametri minimi ex d.m. 55/2014, vista la contumacia di esclusa la fase di decisione in assenza di deposito CP_1 di note che possano valere come sostitutive della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accertato il diritto della ricorrente ai compensi per l'attività espletata nel giudizio RG
928/2024, condanna a corrispondere all'avv. la somma residua di CP_1 Parte_1
3 euro 1.350,00, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre
CPA;
- condanna a corrispondere all'avv. a titolo di spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, la somma di euro 900,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, nonché eventuali spese di notifica, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Vercelli, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
4
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 366 /2025
TRA
AVV. Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 16 dicembre 2025 il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 4/7/2025;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente in data 19/9/2025 e le conclusioni ivi precisate, da intendersi qui richiamate ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza che viene depositata in via telematica.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 366 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 366 /2025 promossa da
DA
Avv. (C.F. ) con Studio in Alessandria, Piazzale G. Parte_1 C.F._1
Marconi n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Biundo (C.F. numero C.F._2 di fax: 0131/235863; indirizzo di posta elettronica certificata: ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Alessandria, Piazzale G. Marconi n. 23
PARTE RICORRENTE
CONTRO nato in [...] il [...] e residente in [...], CP_2 domiciliato di fatto in Via Udine n. 16/B (C.F. C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente: come da note scritte depositate il 19/9/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e art. 14 d. lgs. 150/2011 l'avv. conveniva in giudizio Parte_1 al fine di far accertare e dichiarare che l'esecuzione di attività professionale a favore di CP_2 nel procedimento n. 928/2024 R.G. Tribunale di Vercelli e, per l'effetto, ottenere CP_1 condanna del resistente al pagamento della somma di euro 2.699,56 come da proposta di parcella comprensiva degli oneri di legge. In particolare, la ricorrente deduceva di aver assistito CP_1 nella procedura ex art. 473 bis n. 47 e seguenti c.p.c. promossa da e di aver depositato Parte_2
2 comparsa di costituzione e risposta, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti e formulando conclusioni congiunte. Giudizio conclusosi con sentenza che recepiva le conclusioni congiunte.
Nessuno si costituiva per che, quindi, veniva dichiarato contumace. CP_2
All'esito dell'udienza del 16/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva pronunciata sentenza.
Il diritto, le domande della ricorrente sono fondate nei limiti che seguono.
Risulta documentalmente provato l'espletamento dell'incarico professionale da parte dell'avv. in favore di Si è trattato di assistenza e difesa nel giudizio di separazione Parte_1 CP_1 dalla ex coniuge , con previsioni in merito all'affidamento e al mantenimento della Parte_2 figlia.
Non consta pattuizione scritta sull'ammontare dei compensi (art. 13 c. 5 legge 247/2012). Per tali ragioni la proposta di parcella come quantificata da parte ricorrente non può essere accolta, mentre gli onorari vanno liquidati secondo i parametri del d.m. 55/2014 (v. Cass. n. 14293/2018); si fa riferimento a parametri minimi, in ragione della sostanziale assenza di difese nel merito del giudizio di separazione, scaglione di valore indeterminabile fino a euro 26.000,00, per tutte le fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva, trattazione, esclusa la decisionale in assenza di prova documentale dell'attività specificamente espletata dal difensore in tale fase).
Non risulta fornita adeguata prova di attività stragiudiziale resa e da liquidarsi autonomamente rispetto all'attività di studio della controversia e di predisposizione di conclusioni congiunte, attività già remunerate come in dispositivo.
Né risultano elementi che portino a ritenere di liquidare maggiori compensi in ragione della particolare difficoltà dell'incarico.
In base ai predetti criteri, i compensi sono liquidati in euro 1.700,00 oltre accessori di legge, da cui deve essere dedotto l'acconto versato dal resistente per euro 350,00 (v. fattura doc. 5), residuando un importo ancora dovuto di euro 1.350,00 oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate in base a parametri minimi ex d.m. 55/2014, vista la contumacia di esclusa la fase di decisione in assenza di deposito CP_1 di note che possano valere come sostitutive della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accertato il diritto della ricorrente ai compensi per l'attività espletata nel giudizio RG
928/2024, condanna a corrispondere all'avv. la somma residua di CP_1 Parte_1
3 euro 1.350,00, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre
CPA;
- condanna a corrispondere all'avv. a titolo di spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, la somma di euro 900,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, nonché eventuali spese di notifica, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Vercelli, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
4