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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1058/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOTERA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 24.07.2024, ritualmente notificato, si opponeva al provvedimento del Parte_1 16.02.2021, notificato in data 4.07.2024, di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 982/2012 R.G.N.R. presso il Tribunale di Crotone.
In particolare, parte ricorrente esponeva:
- di avere presentato in data 09.11.2020 istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 982/2012 RGNR, dinanzi al Tribunale di Crotone in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Bilotta;
- che l'istanza veniva regolarmente iscritta al n. DIB/2020/000811 Reg. Rich. e corredata dalla copia della propria patente di guida in corso di validità;
- che con provvedimento datato 09.12.2020 e notificato via pec in data 18.12.2020, il Giudice Istruttore invitava il difensore a “depositare documento di identità valido entro 15 gg dalla comunicazione”;
- che il termine per il deposito dell'integrazione ricadeva nella giornata di sabato 02.01.2021, ragion per cui doveva ritenersi posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 04.01.2021;
- che il difensore depositava carta di identità di in data 07.01.2021, subito dopo il rientro Parte_1 dalle ferie natalizie, con tre giorni di ritardo;
- che con provvedimento del 16.02.2021, notificato in data 04.07.2024, il Giudice dichiarava inammissibile l'istanza, “stante il decorso del termine indicato dal giudice per il deposito”.
Tanto premesso, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili, e segnatamente:
- rilevava che la patente di guida già allegata doveva considerarsi documento di riconoscimento valido a norma dell'art. 35 del DPR 445/2000, rendendo la richiesta di integrazione ultronea e ingiustificata;
- che, anche qualora la richiesta di integrazione documentale potesse ritenersi condivisibile, il termine assegnato dal Giudice non aveva carattere perentorio bensì meramente ordinatorio, atteso che nessuna norma prevedeva conseguenze decadenziali in caso di mancato rispetto del medesimo;
- infine, sottolineava che il documento di identità è richiesto ai soli fini della corretta identificazione del richiedente, identificazione già compiutamente assolta dal difensore che ne aveva sottoscritto per autentica la firma e curato la trasmissione dell'istanza.
2. All'udienza del 12.12.2024 il Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dei convenuti e concedeva un termine per il deposito di integrazione documentale. Alla successiva udienza del 20.02.2025, fissata per la discussione, il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, 3° c., c.p.c.
3. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre rilevare che la patente di guida, ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000, costituisce a tutti gli effetti documento di riconoscimento valido ed equipollente alla carta d'identità. La richiesta di un ulteriore documento identificativo era dunque ultronea.
pagina 2 di 3 Deve poi ritenersi che il termine assegnato dal Giudice per l'integrazione documentale avesse natura meramente ordinatoria. Depongono in tal senso plurimi elementi: l'assenza di espressa comminatoria di inammissibilità, la natura non preclusiva dell'adempimento richiesto oltre alla modestissima entità del ritardo (appena tre giorni).
Peraltro, come correttamente osservato dalla parte ricorrente, nel caso di specie l'identità del sig.
era già stata compiutamente verificata dal difensore mediante autentica della firma e Pt_1 trasmissione dell'istanza; conseguentemente anche la documentazione originaria risultava idonea all'identificazione del richiedente.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere integralmente annullato, con conseguente ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
4. Le spese del seguente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi stante l'effettiva attività defensionale svolta e da versare in favore dello Stato, considerata l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio. Parte_1
Le spese vanno poste a carico delle parti rimaste contumaci;
ciò in quanto in tema di spese processuali il criterio rilevatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (ex plurimis Cass., Ordinanza, Sez. 3, N° 5813/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla, in accoglimento dell'opposizione proposta nell'interesse di , il provvedimento Parte_1 di rigetto impugnato e per l'effetto ammette al beneficio del patrocinio a spese dello Stato Parte_1 nel procedimento penale di cui in narrativa;
- condanna le parti resistenti in solido a rifondere le spese di lite del presente giudizio liquidate in €
1.278,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore dello Stato;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore, alle parti e al Pubblico Ministero in sede (ai sensi dell'art. 82, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002), nonché per i successivi adempimenti di propria competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, 3° c., c.p.c.
Crotone, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1058/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOTERA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 24.07.2024, ritualmente notificato, si opponeva al provvedimento del Parte_1 16.02.2021, notificato in data 4.07.2024, di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 982/2012 R.G.N.R. presso il Tribunale di Crotone.
In particolare, parte ricorrente esponeva:
- di avere presentato in data 09.11.2020 istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 982/2012 RGNR, dinanzi al Tribunale di Crotone in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Bilotta;
- che l'istanza veniva regolarmente iscritta al n. DIB/2020/000811 Reg. Rich. e corredata dalla copia della propria patente di guida in corso di validità;
- che con provvedimento datato 09.12.2020 e notificato via pec in data 18.12.2020, il Giudice Istruttore invitava il difensore a “depositare documento di identità valido entro 15 gg dalla comunicazione”;
- che il termine per il deposito dell'integrazione ricadeva nella giornata di sabato 02.01.2021, ragion per cui doveva ritenersi posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 04.01.2021;
- che il difensore depositava carta di identità di in data 07.01.2021, subito dopo il rientro Parte_1 dalle ferie natalizie, con tre giorni di ritardo;
- che con provvedimento del 16.02.2021, notificato in data 04.07.2024, il Giudice dichiarava inammissibile l'istanza, “stante il decorso del termine indicato dal giudice per il deposito”.
Tanto premesso, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili, e segnatamente:
- rilevava che la patente di guida già allegata doveva considerarsi documento di riconoscimento valido a norma dell'art. 35 del DPR 445/2000, rendendo la richiesta di integrazione ultronea e ingiustificata;
- che, anche qualora la richiesta di integrazione documentale potesse ritenersi condivisibile, il termine assegnato dal Giudice non aveva carattere perentorio bensì meramente ordinatorio, atteso che nessuna norma prevedeva conseguenze decadenziali in caso di mancato rispetto del medesimo;
- infine, sottolineava che il documento di identità è richiesto ai soli fini della corretta identificazione del richiedente, identificazione già compiutamente assolta dal difensore che ne aveva sottoscritto per autentica la firma e curato la trasmissione dell'istanza.
2. All'udienza del 12.12.2024 il Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dei convenuti e concedeva un termine per il deposito di integrazione documentale. Alla successiva udienza del 20.02.2025, fissata per la discussione, il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, 3° c., c.p.c.
3. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre rilevare che la patente di guida, ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/2000, costituisce a tutti gli effetti documento di riconoscimento valido ed equipollente alla carta d'identità. La richiesta di un ulteriore documento identificativo era dunque ultronea.
pagina 2 di 3 Deve poi ritenersi che il termine assegnato dal Giudice per l'integrazione documentale avesse natura meramente ordinatoria. Depongono in tal senso plurimi elementi: l'assenza di espressa comminatoria di inammissibilità, la natura non preclusiva dell'adempimento richiesto oltre alla modestissima entità del ritardo (appena tre giorni).
Peraltro, come correttamente osservato dalla parte ricorrente, nel caso di specie l'identità del sig.
era già stata compiutamente verificata dal difensore mediante autentica della firma e Pt_1 trasmissione dell'istanza; conseguentemente anche la documentazione originaria risultava idonea all'identificazione del richiedente.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere integralmente annullato, con conseguente ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
4. Le spese del seguente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi stante l'effettiva attività defensionale svolta e da versare in favore dello Stato, considerata l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio. Parte_1
Le spese vanno poste a carico delle parti rimaste contumaci;
ciò in quanto in tema di spese processuali il criterio rilevatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (ex plurimis Cass., Ordinanza, Sez. 3, N° 5813/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla, in accoglimento dell'opposizione proposta nell'interesse di , il provvedimento Parte_1 di rigetto impugnato e per l'effetto ammette al beneficio del patrocinio a spese dello Stato Parte_1 nel procedimento penale di cui in narrativa;
- condanna le parti resistenti in solido a rifondere le spese di lite del presente giudizio liquidate in €
1.278,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore dello Stato;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore, alle parti e al Pubblico Ministero in sede (ai sensi dell'art. 82, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002), nonché per i successivi adempimenti di propria competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, 3° c., c.p.c.
Crotone, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 3 di 3