TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 1570/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PETRUZZI FABIO, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUZZI FABIO, Controparte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/05/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 15.6.1989 avevano contratto matrimonio in Taranto;
l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 8.1.2025.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 11.12.2024, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come integrate a verbale, mediante il rilascio della dichiarazione prevista dalla norma di cui all'art. 29 comma 1 bis Legge n.
52/1985.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nel successivo verbale di udienza del
11.12.2024, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e nato a Controparte_1
TARANTO (TA), il 25/01/1961 uniti in matrimonio in Taranto il 15.6.1989 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto dell'anno 1989, parte
II, serie A, numero 142;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1
concordate;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 1570/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PETRUZZI FABIO, Parte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUZZI FABIO, Controparte_1
come da mandato in calce all'atto introduttivo,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/05/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 15.6.1989 avevano contratto matrimonio in Taranto;
l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 8.1.2025.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 11.12.2024, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come integrate a verbale, mediante il rilascio della dichiarazione prevista dalla norma di cui all'art. 29 comma 1 bis Legge n.
52/1985.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nel successivo verbale di udienza del
11.12.2024, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e nato a Controparte_1
TARANTO (TA), il 25/01/1961 uniti in matrimonio in Taranto il 15.6.1989 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto dell'anno 1989, parte
II, serie A, numero 142;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1
concordate;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara