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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7527 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3489/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3489 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Dario Parte_1
Abbruzzese, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, alla Via Pasquale Baffi
2.
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2024, il sig. cittadino pakistano, Parte_1
lamentando l'inerzia dell'Amministrazione, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale nei termini di cui all'art. 26, co. 2 bis, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 con conseguente ordine alla Questura di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale mediante pagina 1 di 6 modello C3 rilasciando l'attestato nominativo comprovante l'avvenuta proposizione della domanda di protezione e cedolino per il rilascio del permesso di soggiorno “richiesta asilo”.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha dichiarato di essere giunto in Italia dopo aver abbandonato il proprio Paese d'origine a causa di gravi motivi personali e del peggioramento della situazione generale in Pakistan. Ha aggiunto che in data 14 novembre
2023, aveva manifestato la volontà di richiedere asilo tramite posta elettronica certificata, chiedendo anche un appuntamento per la formalizzazione della domanda. Non ricevendo riscontro, aveva inviato diffida ad adempiere in data 31 gennaio 2024, rimasta anch'essa priva di effetto.
A seguito del silenzio dell'Amministrazione, ha adito l'Autorità giudiziaria, sostenendo la violazione dell'art. 26, co.
2-bis, del D.Lgs. 25/2008 e la compromissione del diritto fondamentale alla protezione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso per carenza di interesse, rappresentando che il ricorrente era stato convocato in data 27 giugno 2024 e aveva ottenuto permesso di soggiorno temporaneo, con validità fino al 27 dicembre 2024, successivamente rinnovato il 27 febbraio 2025 con scadenza 27 agosto 2025.
La controversia è stata rimessa in decisione all'esito della udienza del 9 luglio 2025, nel corso della quale il difensore del ricorrente ha riconosciuto che il proprio assistito aveva effettivamente formalizzato la domanda di protezione internazionale, seppur con ritardo, e ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una pagina 2 di 6 decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
È incontestata, infatti, l'avvenuta convocazione del ricorrente in Questura in data
27/06/2024 per procedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale, cui ha potuto effettivamente dare luogo.
Il ricorrente, come poc'anzi cennato, ha riconosciuto l'avvenuta formalizzazione, seppure tardiva, e ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 6 Tale fatto, sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso 21/02/2024, è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e
26.
Alla data dell'introduzione del giudizio il ricorrente non aveva ancora potuto formalizzare la domanda di protezione internazionale, nonostante avesse manifestato la propria volontà in tal senso già in data 14 novembre 2023 e avesse successivamente inviato diffida ad adempiere in data 31 gennaio 2024.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinché chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione
Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la CP_1
valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile pagina 4 di 6 ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle disposizioni interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di pagina 5 di 6 un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
Napoli, 30/07/2025.
Il giudice
Dott. Mario Suriano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3489 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Dario Parte_1
Abbruzzese, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, alla Via Pasquale Baffi
2.
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2024, il sig. cittadino pakistano, Parte_1
lamentando l'inerzia dell'Amministrazione, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale nei termini di cui all'art. 26, co. 2 bis, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 con conseguente ordine alla Questura di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale mediante pagina 1 di 6 modello C3 rilasciando l'attestato nominativo comprovante l'avvenuta proposizione della domanda di protezione e cedolino per il rilascio del permesso di soggiorno “richiesta asilo”.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha dichiarato di essere giunto in Italia dopo aver abbandonato il proprio Paese d'origine a causa di gravi motivi personali e del peggioramento della situazione generale in Pakistan. Ha aggiunto che in data 14 novembre
2023, aveva manifestato la volontà di richiedere asilo tramite posta elettronica certificata, chiedendo anche un appuntamento per la formalizzazione della domanda. Non ricevendo riscontro, aveva inviato diffida ad adempiere in data 31 gennaio 2024, rimasta anch'essa priva di effetto.
A seguito del silenzio dell'Amministrazione, ha adito l'Autorità giudiziaria, sostenendo la violazione dell'art. 26, co.
2-bis, del D.Lgs. 25/2008 e la compromissione del diritto fondamentale alla protezione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso per carenza di interesse, rappresentando che il ricorrente era stato convocato in data 27 giugno 2024 e aveva ottenuto permesso di soggiorno temporaneo, con validità fino al 27 dicembre 2024, successivamente rinnovato il 27 febbraio 2025 con scadenza 27 agosto 2025.
La controversia è stata rimessa in decisione all'esito della udienza del 9 luglio 2025, nel corso della quale il difensore del ricorrente ha riconosciuto che il proprio assistito aveva effettivamente formalizzato la domanda di protezione internazionale, seppur con ritardo, e ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una pagina 2 di 6 decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
È incontestata, infatti, l'avvenuta convocazione del ricorrente in Questura in data
27/06/2024 per procedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale, cui ha potuto effettivamente dare luogo.
Il ricorrente, come poc'anzi cennato, ha riconosciuto l'avvenuta formalizzazione, seppure tardiva, e ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 6 Tale fatto, sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso 21/02/2024, è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e
26.
Alla data dell'introduzione del giudizio il ricorrente non aveva ancora potuto formalizzare la domanda di protezione internazionale, nonostante avesse manifestato la propria volontà in tal senso già in data 14 novembre 2023 e avesse successivamente inviato diffida ad adempiere in data 31 gennaio 2024.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinché chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione
Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la CP_1
valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile pagina 4 di 6 ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle disposizioni interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di pagina 5 di 6 un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
Napoli, 30/07/2025.
Il giudice
Dott. Mario Suriano
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