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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Alessadra Pesci – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica della regolamentazione dell'affidamento della figlia nata al di fuori del matrimonio R.G. n. 467/2025, promosso con ricorso depositato in data 30.1.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Pinto giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Montebelluna, viale P. Bertolini n. 35/1;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 27.5.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Chiede al Tribunale adito, di voler disporre l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, ER
fermo comunque il resto di cui al citato provvedimento del Tribunale di Treviso in ordine al contributo ed al concorso spese.
In Via istruttoria si chiede di voler assumere prova orale sui capitoli di cui alla narrativa in fatto avendoli come qui riportati progressivamente numerati e con l'anteposizione del suffisso “è vero che”.
Si indicano a testimoni da Segusino, da Pedavena, da Segusino, Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
da Feltre, da Seren Del Grappa, da Pedavena, da Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
Pedavena.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
* * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.1.2025, la signora conveniva in giudizio il signor al fine Parte_1 CP_1
di ottenere la modifica della regolamentazione dei diritti e degli interessi della figlia ER
(nata il [...] dalla relazione con il resistente e riconosciuta da entrambi i genitori) disposta con provvedimento del Tribunale di Treviso del 2020, pronunciato a seguito di ricorso congiunto dei genitori.
La signora affermava che il signor , nonostante gli impegni assunti nel 2020, si era Parte_1 CP_1
sempre disinteressato moralmente e materialmente della figlia. Nemmeno lo scarno calendario di visite
(nella sola giornata del sabato, a weekend alternati, alla presenza della madre) era stato rispettato dal resistente. Infatti, da oltre otto anni la minore non vedeva né incontrava il padre, salvo sporadici incontri in occasione del compleanno di . ER
Inoltre, il signor versava con irregolarità il contributo al mantenimento concordato. CP_1
2 A fronte di tale contegno e della perdurante assenza del resistente in occasione dell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la bambina, la signora si determinava ad adìre il Tribunale Parte_1
chiedendo l'affido esclusivo della figlia minore.
Il Giudice relatore delegato, con decreto del 3.2.2025, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Il resistente non si costituiva in giudizio.
La ricorrente depositava quindi memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 7.5.2025, previa declaratoria di contumacia del resistente, la ricorrente veniva sentita dal Giudice.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. disponendo l'affido esclusivo di alla madre. ER
Stante la superfluità delle istanze istruttorie formulate, il procuratore della ricorrente precisava dunque le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa.
Il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
Quanto all'affidamento di , questo Collegio ritiene che, nonostante le previsioni della ER
legge n. 54/2006 impongano di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel disinteresse morale e materiale dimostrato dal signor CP_1
nei confronti della figlia, che ha portato il medesimo a non vedere o incontrare la minore per ben otto anni.
3 Del resto, il signor – pur consapevole dell'attivazione del presente procedimento – ha CP_1
deliberatamente scelto di non costituirsi in giudizio o, comunque, di non attivarsi per cercare un contatto con la figlia, disinteressandosi completamente alle esigenze di ER
Tale condotta appare fortemente pregiudizievole e, soprattutto, denota l'assenza in capo al signor di consapevolezza circa il dolore cagionato alla figlia con il suo distacco e rifiuto. CP_1
Tale condotta è evidentemente idonea ad incidere negativamente sulla vita e sull'equilibrio psicofisico della minore ed è sintomaticia della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive della stessa.
Inoltre, a detta della ricorrente, il resistente paga il mantenimento ordinario in maniera del tutto irregolare e saltuaria e non sarebbe presente in occasione dell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la bambina.
Alla luce di tali considerazioni, l'affidamento esclusivo alla madre pare l'unico in grado di soddisfare l'interesse di . ER
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del resistente.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto in considerazione il fatto che non è stata espletata attività istruttoria e che non sono stati depositati scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) a parziale modifica delle condizioni dettate dal Tribunale di Treviso con decreto del 1.9.2020, affida in via esclusiva la figlia minore alla madre;
ER
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente
4 dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Alessadra Pesci – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica della regolamentazione dell'affidamento della figlia nata al di fuori del matrimonio R.G. n. 467/2025, promosso con ricorso depositato in data 30.1.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Pinto giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Montebelluna, viale P. Bertolini n. 35/1;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 27.5.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Chiede al Tribunale adito, di voler disporre l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, ER
fermo comunque il resto di cui al citato provvedimento del Tribunale di Treviso in ordine al contributo ed al concorso spese.
In Via istruttoria si chiede di voler assumere prova orale sui capitoli di cui alla narrativa in fatto avendoli come qui riportati progressivamente numerati e con l'anteposizione del suffisso “è vero che”.
Si indicano a testimoni da Segusino, da Pedavena, da Segusino, Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
da Feltre, da Seren Del Grappa, da Pedavena, da Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
Pedavena.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
* * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.1.2025, la signora conveniva in giudizio il signor al fine Parte_1 CP_1
di ottenere la modifica della regolamentazione dei diritti e degli interessi della figlia ER
(nata il [...] dalla relazione con il resistente e riconosciuta da entrambi i genitori) disposta con provvedimento del Tribunale di Treviso del 2020, pronunciato a seguito di ricorso congiunto dei genitori.
La signora affermava che il signor , nonostante gli impegni assunti nel 2020, si era Parte_1 CP_1
sempre disinteressato moralmente e materialmente della figlia. Nemmeno lo scarno calendario di visite
(nella sola giornata del sabato, a weekend alternati, alla presenza della madre) era stato rispettato dal resistente. Infatti, da oltre otto anni la minore non vedeva né incontrava il padre, salvo sporadici incontri in occasione del compleanno di . ER
Inoltre, il signor versava con irregolarità il contributo al mantenimento concordato. CP_1
2 A fronte di tale contegno e della perdurante assenza del resistente in occasione dell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la bambina, la signora si determinava ad adìre il Tribunale Parte_1
chiedendo l'affido esclusivo della figlia minore.
Il Giudice relatore delegato, con decreto del 3.2.2025, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Il resistente non si costituiva in giudizio.
La ricorrente depositava quindi memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 7.5.2025, previa declaratoria di contumacia del resistente, la ricorrente veniva sentita dal Giudice.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. disponendo l'affido esclusivo di alla madre. ER
Stante la superfluità delle istanze istruttorie formulate, il procuratore della ricorrente precisava dunque le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa.
Il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
Quanto all'affidamento di , questo Collegio ritiene che, nonostante le previsioni della ER
legge n. 54/2006 impongano di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel disinteresse morale e materiale dimostrato dal signor CP_1
nei confronti della figlia, che ha portato il medesimo a non vedere o incontrare la minore per ben otto anni.
3 Del resto, il signor – pur consapevole dell'attivazione del presente procedimento – ha CP_1
deliberatamente scelto di non costituirsi in giudizio o, comunque, di non attivarsi per cercare un contatto con la figlia, disinteressandosi completamente alle esigenze di ER
Tale condotta appare fortemente pregiudizievole e, soprattutto, denota l'assenza in capo al signor di consapevolezza circa il dolore cagionato alla figlia con il suo distacco e rifiuto. CP_1
Tale condotta è evidentemente idonea ad incidere negativamente sulla vita e sull'equilibrio psicofisico della minore ed è sintomaticia della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive della stessa.
Inoltre, a detta della ricorrente, il resistente paga il mantenimento ordinario in maniera del tutto irregolare e saltuaria e non sarebbe presente in occasione dell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la bambina.
Alla luce di tali considerazioni, l'affidamento esclusivo alla madre pare l'unico in grado di soddisfare l'interesse di . ER
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del resistente.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto in considerazione il fatto che non è stata espletata attività istruttoria e che non sono stati depositati scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) a parziale modifica delle condizioni dettate dal Tribunale di Treviso con decreto del 1.9.2020, affida in via esclusiva la figlia minore alla madre;
ER
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente
4 dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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