Ordinanza cautelare 14 novembre 2018
Sentenza 28 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 01878/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 937 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Pubblicità SA.PI. s.r.l. a s.u., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimino Crisci, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Francavilla NA, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmela Annunziata Saponaro, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 16538/2018 del 4 maggio 2018, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunicava “ il diniego definitivo dell’istanza in oggetto per i motivi già citati con la comunicazione prot. 61170 del 16.2.12018, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 e che restano confermati così come Parere espresso dal Comando di Polizia Municipale con la nota Prot. n. 43774 del 14/11/2017 ”, nella parte in cui nega l’autorizzazione all’installazione dei sette impianti pubblicitari 6 x 3 metri insistenti in agro di Francavilla NA di cui all’autorizzazione/p.d.c. n. 302/2005 ( A221, A222, A223, A224, A225, A226, A227, A228 );
- e nella parte in cui nega l’autorizzazione per l’installazione degli impianti di V. F. D’Angiò e Viale dell’Artigianato, di cui alla richiesta prot. 11025 del 15 marzo 2017;
- della comunicazione ex art. 10- bis l. n. 241/1990 prot. n. 61170 del 16 febbraio 2018;
- della nota prot. n. 1946 dell’11 febbraio 2017 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Francavilla NA;
- della nota prot. n. 43774 del 14 novembre 2017 con cui il Comando di Polizia Municipale del Comune di Francavilla NA esprimeva parere negativo sui due nuovi impianti;
- delle note prot. n. 20113 del 16 maggio 2017, prot. n. 35494 del 18 settembre 2017, prot. n. 42580 del 3 novembre 2017, prot. n. 32627 del 23 agosto 2017, prot. n. 12604 del 30 marzo 2018, prot. n. 12322 del 4 aprile 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- degli atti già impugnati col ricorso introduttivo, e, più specificamente, delle note prot. n. 1946 dell’11 febbraio 2017 e prot. n. 43774 del 14 novembre 2017, il cui contenuto non era conosciuto fino alla loro produzione in giudizio da parte del Comune intimato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla NA.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 novembre 2022 il Cons. Ettore Manca.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società SA.PI. impugnava, anzitutto e tra gli altri atti, la determinazione in data 4 maggio 2018, n. 16538, del Comune di Francavilla NA, avente quale oggetto « Richiesta protocollo n. 11025 del 15/03/2017 di impianti pubblicitari 6 x 3 metri, Ditta AP, riferiti all’Autorizzazione 302 del 14/10/2005 » e quale contenuto: « (…) Vista la Vs. nota prot. n. 38962 del 06/10/2017 con allegati elaborati grafici … avente per oggetto: ‘rappresentazione di n. 7 (sette) impianti pubblicitari 6 x 3 m. già realizzati e autorizzati con permesso di costruire n. 302 del 14/10/2005 e progetto per la realizzazione di n. 2 (due) impianti pubblicitari 6 x 3 m.’.
(…)
Visto il Parere espresso dal Comando di Polizia Municipale con la nota prot. n. 43774 del 14/11/2017 (…): ‘... questo Comando, con nota n. 1946 del 11/02/2017, ha già comunicato per i medesimi impianti il proprio parere negativo.
Riguardo poi, le installazioni nuove si comunica quanto segue:
- via F. D’angiò lato rampa cavalcavia: parere negativo articolo 51, comma 3, lettera g, del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, ndr)
- Viale Artigianato: parere negativo articolo 51, comma 2 e comma 3 lettera b, del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. E’ appena il caso di rammentare che l’area è interessata dall’istituendo rondò…’
(…)
Vista la vs. nota di opposizione prot. n. 9110 del 09/03/2018.
(…)
Viste le deduzioni del Comando di Polizia Municipale, espresse con la nota prot. n. 45539 del 27/11/2017, … qui di seguito riportate:
‘... questo Comando con nota n. 1946 del 11/02/2017 ha già comunicato per i medesimi impianti il proprio parere negativo …’
(…)
Comunica il diniego definitivo dell’istanza in oggetto (…) ».
- la ricorrente formulava, in specie, i seguenti motivi di censura: A) Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 285/1992. Violazione e/o falsa applicazione d.P.R. 485/1992. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 7, 20, 21- quinquies , 21- nonies L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 507/1993. Violazione e/o falsa applicazione art. 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione PGIP del Comune di Francavilla NA ( Piano Generale per l’Impiantistica Pubblicitaria Pubblica e Privata ). Incompetenza. Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Eccesso di potere per carenza nei presupposti e travisamento dei fatti. Sviamento. B) Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 285/1992. Violazione e/o falsa applicazione d.P.R. 11 485/1992. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 7, 20, 21- quinquies , 21- nonies L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 507/1993. Violazione e/o falsa applicazione art. 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione PGIP del Comune di Francavilla NA. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Eccesso di potere per carenza nei presupposti e travisamento dei fatti. Sviamento. C) Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 285/1992. Violazione e/o falsa applicazione d.P.R. 485/1992. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 7, 20, 21- quinquies , 21- nonies L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 507/1993. Violazione e/o falsa applicazione art. 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione PGIP del Comune di Francavilla NA. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Eccesso di potere per carenza nei presupposti e travisamento dei fatti. Sviamento.
- in data 11 ottobre 2018, inoltre, la società censurava con motivi aggiunti, pur se già gravate:
a) la nota prot. 1946 dell’11 febbraio 2017, con cui il Comando di Polizia Municipale del Comune di Francavilla NA esprimeva parere negativo sui sette impianti già insistenti sul territorio;
b) la nota prot. 43774 del 14 novembre 2017, con cui il Comando di Polizia Municipale esprimeva parere negativo sui due ulteriori impianti per i quali la società chiedeva l’autorizzazione.
- il ricorso per motivi aggiunti era così articolato: D) Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 7, 20, 21- octies L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 507/1993. Violazione e/o falsa applicazione art. 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione PGIP del Comune di Francavilla NA. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per motivazione apparente. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Sviamento.
2.- Considerato che:
- la nota prot. 1946 dell’11 febbraio 2017, dalla PM rivolta al Dirigente dell’UTC, era motivata come segue: « Si riscontra la nota acclarata al protocollo generale al n. 4383/2017 con la quale la ditta AP comunica ‘Denuncia annuale impianti affissioni anno 2017’ e si comunica che con nota n. 7413 del 04/06/2016, in risposta alla vs. n. 3399 del 01/02/2016, questo Comando ha evidenziato la circostanza che alla ditta de quo sono stati elevati n. 8 s.p.v. (sommario processo verbale, ndr) di contravvenzione per violazione dell’articolo 23 comma 13-bis delle norme del codice della strada, richiedendo altresì l’applicazione dell’articolo 13-ter del codice della strada. È appena il caso di rammentarLe che la S.V. ha comunicato alla ditta AP, con nota n. 29545 del 19/03/2016, l’impossibilità ad emettere il rinnovo dell’autorizzazione (essendo i cartelloni in parola già oggetto delle ordinanze di rimozione n. 485 del 24 dicembre 2012 e n. 34 del 5 febbraio 2015, motivate dal mancato pagamento della tassa di IGP da parte della SA.PI., ndr) .
Per quanto innanzi, si conferma quanto comunicato nell’anno 2016.
L’occasione mi offre ancora una volta di evidenziare la presenza, tutt’ora sul nostro territorio, di pannelli pubblicitari 6 x 3 in assenza di autorizzazione, riferendomi agli impianti della ditta AP e l’NE (prot. n. 6796/2016), mentre la ditta Li.Ma ha pagato n. 5 spv con un importo di euro 16,565,00 e ha rimosso gli impianti pubblicitari.
Si ritiene che il persistere di tale condizione può esporre gli uffici preposti ad eventuali responsabilità penali e amministrative, se si tiene conto che un responsabile della Ditta Li.Ma ha evidenziato a questo Ufficio la presenza degli impianti della ditta AP e l’NE ».
- la nota prot. 43774 del 14 novembre 2017, anch’essa rivolta dalla PM al Dirigente UTC, era a sua volta motivata come segue: « Si riscontra la nota innanzi indicata (in data 3 novembre 2017, n. 42580, della SA.PI., ndr) comunicando che appare alquanto insolito richiedere un parere riguardo agli impianti esistenti della ditta SA.PI. nel momento in cui codesto Ufficio, con nota n. 6392 del 14/02/2017, comunicava alla ditta ‘… sollecita rimozione…’ (sul presupposto che gli impianti fossero privi di titolo abilitativo e oggetto delle ordinanze di rimozione n. 485/2012 e n. 34/2015, ndr) . Inoltre questo Comando con nota n. 1946 del 11/02/2017 ha già comunicato per i medesimi impianti il proprio parere negativo.
Riguardo poi, le installazioni nuove, si comunica quanto segue:
- Via F. D’angiò lato rampa cavalcavia: parere negativo, articolo 51, comma 3 lettera g), del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
- Viale Artigianato: parere negativo, articolo 51, comma 2 e comma 3 lettera b), del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. È appena il caso di rammentare che l’area richiesta è interessata dall’istituendo rondò.
Ad ogni buon conto si allega:
- nota n. 7413 del 04/06/2016;
- nota n. 1946 del 12/02/2017;
- nota UTC n. 6392 del 14/02/2017;
- nota n. 4959 del 21/04/2017 ».
- l’art. 23, commi 13- bis e 13- ter del D.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), prevede che: « 13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dai commi 1, 4-bis e 7-bis, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto (…) 13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis (…) »
- l’art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, a sua volta, (‘ Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza ’) prevede, per quanto di interesse ai nostri fini, che:
« (…) 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m dal limite della carreggiata;
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all’articolo 3, comma 1, punto 20) , del codice;
h) 250 m prima delle intersezioni;
i) 100 m dopo le intersezioni;
l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
…
b) in corrispondenza delle intersezioni;
…
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe… ».
3.- Ritenuto che il ricorso è infondato, anzitutto perché, come già rilevato in fase cautelare ( ord. n. 576 del 2018 ):
- non si era formato « l’invocato silenzio - assenso sull’istanza di rinnovo relativa ai sette impianti di cui all’autorizzazione n. 302 del 2005, in quanto già dichiarata decaduta con svariate note comunali ritualmente comunicate alla Società ricorrente e poiché manca, nelle istanze di rinnovo presentate, la specifica attestazione che “nessuna variazione è intervenuta rispetto alla precedente autorizzazione”, (invece) prescritta ai fini della formazione del titolo abilitativo tacito dal vigente Piano per l’Installazione degli Impianti Pubblicitari »;
- non sussiste la « dedotta incompetenza del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale rispetto al Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive (irrilevante giuridicamente, in considerazione, essenzialmente, dell’insussistenza di alcuna differenza ontologica) »;
- per i sette impianti esistenti, risulta « ammissibile la motivazione per relationem all’indicata nota del Comando della Polizia Municipale prot. n. 1946 dell’11 febbraio 2017, esibita in giudizio dal Comune intimato, da cui si evincono adeguati motivi ostativi al rinnovo (la evidenziata violazione dell’art. 23 del Codice della Strada, in ragione dell’illecito - sostanziale, e non già meramente formale - ‘disturbo visivo e distrazione agli utenti della strada, con conseguente pericolo per la sicurezza stradale’…) », e ciò indipendentemente dal dato procedimentale dell’annullamento prefettizio dei verbali elevati.
- per i due impianti da installare ex novo , « la motivazione negativa appare adeguata (‘lato rampa cavalcavia’ e ‘istituendo “rondò’, in uno al - rispettivo - riferimento all’art. 51, comma 3, lett. g) e all’art. 51, comma 2 e comma 3, lettera b) del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada ».
3.1 Ritenuto che, in definitiva, sia pure attraverso un articolato rinvio tra pareri e provvedimenti diversi, rinvio tuttavia pure dovuto alle varie istanze della ricorrente susseguitesi nel tempo in contemporanea alla mancata esecuzione degli atti sanzionatori via via adottati nei suoi confronti, le motivazioni poste alla base delle determinazioni odiernamente impugnate emergono in modo chiaro e univoco: e in specie, come già scritto, quanto ai sette cartelloni autorizzati col p.d.c. n. 302 del 14 ottobre 2005, si trattava di impianti in relazione ai quali, attesa la morosità della SA.PI., l’A.c. aveva ordinato la rimozione a far data dal 24 dicembre 2012, essendo decaduto il titolo autorizzativo ( v. ord. n. 485/2012, inoppugnata, così come l’ordinanza n. 34/2015, che reiterava l’ingiunzione ), e, quanto ai due cartelloni di Via F. D’angiò e di Viale Artigianato, si trattava invece di impianti in contrasto con le previsioni dell’art. 51, commi 2 e 3, del Codice del Regolamento di Esecuzione del codice della strada, per il mancato rispetto delle distanze dal cavalcavia e dal rondò.
4.- Ritenuto che gli atti impugnati appaiono dunque immuni dalle censure formulate e che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va pertanto respinto, tuttavia sussistendo eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 937 del 2018 indicato in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO