Art. 6. 1. La Scuola si articola in due classi destinate ad accogliere gli studenti ed i perfezionandi nei corsi di laurea afferenti rispettivamente alle scienze sociali e alle scienze sperimentali e applicate, secondo quanto stabilito dallo statuto.
2. Il preside di ciascuna classe cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive del consiglio di classe cui sono attribuite le funzioni del consiglio di facolta'.
3. La composizione del consiglio di classe e le modalita' per l'elezione del relativo preside sono determinate secondo la normativa universitaria vigente per i consigli di facolta'.
4. Il preside dura in carica un triennio e puo' essere confermato.
2. Il preside di ciascuna classe cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive del consiglio di classe cui sono attribuite le funzioni del consiglio di facolta'.
3. La composizione del consiglio di classe e le modalita' per l'elezione del relativo preside sono determinate secondo la normativa universitaria vigente per i consigli di facolta'.
4. Il preside dura in carica un triennio e puo' essere confermato.