Versione
12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 2. 1. L' articolo 316 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 316. - (Peculato mediante profitto dell'errore altrui). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servzio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
"Art. 316. - (Peculato mediante profitto dell'errore altrui). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servzio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
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- 1. Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui (1)https://www.filodiritto.com/ · 1
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finnziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. (2) (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 86/1990. (2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, lettera a) del D. Lgs. 75/2020. Rassegna di giurisprudenza La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316 – da ritenere …
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Giurisprudenza • 1
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