Articolo 2 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 maggio 1990
Art. 2. 1. L' articolo 316 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 316. - (Peculato mediante profitto dell'errore altrui). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servzio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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