Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 8474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8474 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04085/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4085 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto Fasc. n. 8106/2023/23AA.GG./Area I Bis emesso dalla Prefettura – UTG di Caserta con prot. di uscita n. -OMISSIS- del 29.04.2023, con il quale è stato fatto diniego alla ricorrente di esercitare l’attività di noleggio veicoli senza conducente nei locali siti in Lusciano (CE) in -OMISSIS-;
- dell’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione Generale Territoriale del Sud – Ufficio Motorizzazione Andreozzi – Sezione di Caserta, prot.n. U.-OMISSIS- del 7.6.2024, con la quale si dispone il ritiro dei documenti di circolazione delle autovetture intestate alla ricorrente;
- degli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali precipuamente, la nota fasc. n. 8105/2023/23AA.GG./Area I Bis, ex art. 7 L.n.241/90 e ss.mm. ii., della Prefettura – UTG di Caserta con prot. di uscita n. -OMISSIS- del 28.02.2024, notificata il 11.3.2024, recante comunicazione di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IA Di IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento in epigrafe, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, con cui il Prefetto della Provincia di Caserta ha proibito l’esercizio dell’attività di autonoleggio svolta nel Comune di Lusciano per la quale risulta presentata segnalazione certificata di inizio attività.
A sostegno della gravata attività provvedimentale l’amministrazione ha addotto la carenza del requisito di cui all’art. 11, comma 2, del R.D. n. 773/1931 per il rilascio di autorizzazioni di polizia e dell’art. 2 del D.P.R. n. 481/2001 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente) secondo cui “Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza”.
Tale carenza è stata argomentata in ragione della situazione del coniuge convivente della ricorrente legale rappresentante, gravato da condanne penali per reati di concorso in tentata estorsione con l’aggravante della finalità di agevolazione di associazioni camorristiche ex art. 7 della L. n. 203/1991 e con il rischio di interposizione della gestione societaria. Per l’effetto, la Prefettura ha ritenuto che la gravità dei precedenti penali a carico di tale soggetto “è sufficientemente dimostrativa della capacità, o anche della possibilità di incidenza, del predetto sul comportamento dell’interessata e sulla gestione dell’attività di noleggio veicoli senza conducente e potrebbe essere tale da collocare la stessa in un contesto ad elevato rischio di condizionamento da parte della criminalità”, tenuto anche conto della circolare del Ministero dell’interno del 2.11.1996, relativa al requisito della buona condotta, che richiama l’attenzione sulla necessità di prevenire tentativi di interposizione di familiari, conviventi o altre persone di fiducia o prestanomi.
La parte ricorrente lamenta i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del R.D. n. 773/1931, carenza ed inesistenza dei presupposti di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, motivazione insufficiente, illogicità manifesta, eccesso di potere, sviamento, violazione di legge, eccesso di potere.
In sintesi, articola le seguenti argomentazioni demolitorie:
- l’amministrazione avrebbe attribuito rilievo ostativo a vicende penali che hanno riguardato non la ricorrente, titolare dell’attività ed immune da precedenti penali, ma il suo coniuge che sarebbe estraneo alla gestione e, a sostegno della tesi, evoca il precedente di questo T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 4177/2021 in materia di interdittive antimafia;
- le condanne riportate dal coniuge risalirebbero a condotte risalenti al 2011 e al 2015 e, in ogni caso, non sarebbero stati contestati al medesimo recenti rapporti di frequentazione con soggetti pregiudicati;
- non sussisterebbero a carico della ricorrente le fattispecie preclusive di cui all’art. 11 del R.D. n. 773/1931 in quanto la titolare dell’impresa non è mai stata implicata in alcuna vicenda giudiziaria di sorta, non ha riportato condanne, non è imputata in alcun procedimento, né è mai stata destinataria di ammonizioni o richiami.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita la Prefettura che deposita una relazione sui fatti di causa, replica alle censure e deposita documentazione.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che la fattispecie in esame è disciplinata dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 ("Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente") che, per quel che è qui di interesse, prevede che "L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività (n.d.r. ora Scia) da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia" (art. 1).
“Il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al Prefetto. Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
2. Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate" (art. 2).
Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733 - richiamato dalla sopra citata disposizione - "Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta" (disposizione dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 nella parte in cui poneva a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta).
Va poi rammentato che il potere di controllo dell'autorità amministrativa sulle autorizzazioni di polizia si collega all'esercizio dei compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico e può essere esercitato in senso negativo in presenza di situazioni che possano incidere, anche sul piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al rilascio o al mantenimento dell'autorizzazione di polizia.
Orbene, nel caso in esame la Prefettura, in quanto amministrazione competente alla tutela dell'ordine pubblico, è titolare nella materia delle autorizzazioni di pubblica sicurezza di ampi poteri discrezionali, sicché la delicatezza della valutazione esige un particolare scrupolo nello scrutinare i requisiti attitudinali dell'aspirante, del tutto compatibile con il giudizio esperito nella fattispecie dall'amministrazione, apparendo prima facie il gravato provvedimento immune dalle articolate censure di difetto di istruttoria e di motivazione, essendo lo stesso congruamente motivato (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1001/2020; T.A.R. Lazio, Latina, n. 320/2020).
In tale ambito valutativo si ritiene che la Prefettura abbia correttamente tratto elementi indiziari dal rapporto di convivenza e coniugio del legale rappresentante con soggetto gravato da precedenti penali, ritenuti ostativi ad una prognosi di affidabilità, riferiti peraltro al medesimo settore di attività di cui si controverte.
Tale valutazione, nei limiti del sindacato giurisdizionale riferito a valutazioni discrezionali della P.A., non appare irragionevole in quanto il provvedimento gravato deve intendersi correttamente motivato ed istruito in ragione della sussistenza di esigenze di pubblica sicurezza (cfr. nota della Prefettura di Caserta del 28.2.2024 di “Partecipazione al procedimento”; allegato 3 alla documentazione del Ministero dell’Interno del 9.9.2024, pag. 5 e seguenti) desunte dalla gravità dei precedenti penali riportati dal coniuge della ricorrente denotativi dell’esistenza di rapporti di contiguità con la criminalità organizzata che rende concreto il pericolo di permeabilità dell’attività di noleggio veicoli al predetto sodalizio.
Tale considerazione risulta peraltro corroborata dall’affinità dell’attività economica in questione rispetto all’oggetto specifico dell’attività criminale accertata nel giudizio penale con riferimento ad altri coimputati (riciclaggio di auto di grossa cilindrata, simulazione di reati, contraffazione dei documenti: cfr. pag. 17 della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. -OMISSIS-/2016 – allegato 3 alla documentazione del Ministero dell’Interno del 9.9.2024), ciò che avvalora il giudizio prognostico sfavorevole riguardo all’affidabilità della impresa della ricorrente, per il concreto rischio che, attraverso mera interposizione di persona, possa favorirsi il condizionamento criminale dell’attività economica.
Si aggiunga che la prospettazione difensiva di parte ricorrente non pare possa utilmente giovarsi del precedente di questo T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, n. 4177/2021 in quanto tale pronuncia risulta riformata dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1622/2022 che avvalora la legittimità dell’azione amministrativa, poiché, per quanto rileva nel presente giudizio, si è tra l’altro affermato che “è innanzitutto innegabile la valenza sintomatica e latamente condizionante del rapporto di convivenza, stanti le implicazioni solidali che impegnano reciprocamente sotto i plurimi profili della convivenza quotidiana, della condivisione dei mezzi materiali e di un progetto di vita comune, cui conseguono obblighi di fattiva e reciproca assistenza. È riconosciuta, d’altra parte, la valenza sintomatica del rapporto parentale sopra indicato che per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete lasci ritenere per la logica del più probabile che non che l’impresa abbia una regìa familiare”.
Alla luce delle superiori considerazioni deve quindi ritenersi che il gravato provvedimento si palesa immune dalle articolate censure di violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, essendo lo stesso congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta inaffidabilità della ricorrente desunta.
Il ricorso deve essere quindi rigettato con conseguente condanna di parte ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte costituita che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA ZE, Presidente
IA Di IT, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Di IT | MA ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.