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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1797/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.ROSSI ROBERTO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico sia riliquidato su basi pensionabili più ampie di quelle prese in considerazione dall'ente convenuto in ossequio a circolari di cui si chiede la disapplicazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La fattispecie de quo è stata oggetto di numerose pronunce di legittimità e di merito.
Va respinta, innanzitutto l'eccezione di carenza di interesse ad agire per le ragioni esaurientemente indicate nella sentenza del Tribunale di Busto n.182/2023 del 17.5.2023 “… ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire occorre fare riferimento alla prospettazione dei fatti effettuata dal ricorrente. Quest'ultimo ha agito in giudizio sostenendo che ha calcolato in maniera erronea il tetto dell'ottanta per cento. Il pensionato ha specificato che l'ente previdenziale ha inserito nella base pensionabile soltanto le voci retributive utili secondo la gestione fondo e non quelle utili secondo la gestione AGO con ciò venendo meno al criterio di onnicomprensività previsto dalla norma. Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione, con la determinazione corretta del tetto. Una volta che l'avente diritto contesti specificamente i parametri presi in considerazione per la liquidazione della pensione, è onere dell'ente previdenziale dimostrare che, se il calcolo del tetto dell'ottanta per cento fosse stato effettuato con le modalità chieste dal pensionato, la pensione non muterebbe comunque”.
L'eccezione di nullità del ricorso è parimenti infondata avendo il ricorrente chiaramente individuato sia la causa petendi che il petitum della domanda giudiziale.
Nel merito l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione sostiene che “la tesi difensiva dell' in base alla quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al CP_1
D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a) da effettuarsi in relazione al periodo antecedente l'1/1/97, deve assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo, è infondata in quanto contrasta con l'orientamento già espresso al riguardo da questa Corte (Cass. Sez. lav.
n.1444/08) sull'applicazione del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini dell'individuazione del tetto massimo pensionabile”.
Nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1
dei lavoratori dipendenti (AGO), 'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Infine si rileva come la decadenza, in considerazione della natura della prestazione, non si estenda all'intera pretesa e non incida sui ratei maturati nel triennio antecedente la domanda giudiziale. L''eccezione di decadenza formulata dall' deve, pertanto, ritenersi fondata limitatamente alle differenze sui ratei CP_1
precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 18.11.2024 nessuna decadenza è maturata per i ratei maturati dal
18.11.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico inserendo nella base pensionabile AGO tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo di riferimento e assumendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile
AGO ottenuta sommando “competenze correnti” con “altre competenze” nei limiti del triennio antecedente al deposito del ricorso (18.11.2024), nel rispetto del termine decadenziale di legge e per l'effetto, condanna a corrispondere CP_1
al ricorrente il trattamento pensionistico riliquidato secondo i criteri suindicati limitatamente al triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in data 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1797/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.ROSSI ROBERTO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico sia riliquidato su basi pensionabili più ampie di quelle prese in considerazione dall'ente convenuto in ossequio a circolari di cui si chiede la disapplicazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La fattispecie de quo è stata oggetto di numerose pronunce di legittimità e di merito.
Va respinta, innanzitutto l'eccezione di carenza di interesse ad agire per le ragioni esaurientemente indicate nella sentenza del Tribunale di Busto n.182/2023 del 17.5.2023 “… ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire occorre fare riferimento alla prospettazione dei fatti effettuata dal ricorrente. Quest'ultimo ha agito in giudizio sostenendo che ha calcolato in maniera erronea il tetto dell'ottanta per cento. Il pensionato ha specificato che l'ente previdenziale ha inserito nella base pensionabile soltanto le voci retributive utili secondo la gestione fondo e non quelle utili secondo la gestione AGO con ciò venendo meno al criterio di onnicomprensività previsto dalla norma. Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione, con la determinazione corretta del tetto. Una volta che l'avente diritto contesti specificamente i parametri presi in considerazione per la liquidazione della pensione, è onere dell'ente previdenziale dimostrare che, se il calcolo del tetto dell'ottanta per cento fosse stato effettuato con le modalità chieste dal pensionato, la pensione non muterebbe comunque”.
L'eccezione di nullità del ricorso è parimenti infondata avendo il ricorrente chiaramente individuato sia la causa petendi che il petitum della domanda giudiziale.
Nel merito l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione sostiene che “la tesi difensiva dell' in base alla quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al CP_1
D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a) da effettuarsi in relazione al periodo antecedente l'1/1/97, deve assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo, è infondata in quanto contrasta con l'orientamento già espresso al riguardo da questa Corte (Cass. Sez. lav.
n.1444/08) sull'applicazione del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini dell'individuazione del tetto massimo pensionabile”.
Nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1
dei lavoratori dipendenti (AGO), 'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Infine si rileva come la decadenza, in considerazione della natura della prestazione, non si estenda all'intera pretesa e non incida sui ratei maturati nel triennio antecedente la domanda giudiziale. L''eccezione di decadenza formulata dall' deve, pertanto, ritenersi fondata limitatamente alle differenze sui ratei CP_1
precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 18.11.2024 nessuna decadenza è maturata per i ratei maturati dal
18.11.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico inserendo nella base pensionabile AGO tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo di riferimento e assumendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile
AGO ottenuta sommando “competenze correnti” con “altre competenze” nei limiti del triennio antecedente al deposito del ricorso (18.11.2024), nel rispetto del termine decadenziale di legge e per l'effetto, condanna a corrispondere CP_1
al ricorrente il trattamento pensionistico riliquidato secondo i criteri suindicati limitatamente al triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in data 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari