Ordinanza presidenziale 24 febbraio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 22113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22113 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola, Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensiva
1. della Determina adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, a firma del Capo del I Reparto, prot. n. 0318639/2024 del 30.10.2024, notificata il 04.11.2024, di esclusione del sig. -OMISSIS- dal Concorso, per titoli, per l’ammissione di 880 allievi vicebrigadieri al 27° corso, riservato agli appuntati scelti del Corpo, perché privo del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. C, del Bando di Concorso, per l’essere stato condannato per delitto non colposo;
2. della Determina prot. n. 0318647/2024 del 30.10.2024, notificata il 04.11.2024, ugualmente adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, a firma del Capo del I Reparto, ed allo stesso modo della Determina che precede, di esclusione del sig. -OMISSIS- dal Concorso, per titoli, per l’ammissione di 880 allievi vicebrigadieri al 27° corso, riservato agli appuntati scelti del Corpo, perché privo del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. C, del Bando di Concorso, per l’essere stato condannato per delitto non colposo;
3. della Determina prot. n. 0364652/2024 del 06.12.2024, notificata il 10.12.2024, adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, a firma del Comandante Generale, con la quale il ricorrente è stato “ espunto dal posto n. 940 della graduatoria finale di merito del contingente ordinario di cui alla … determinazione n. 253/2024 e, conseguentemente, decade dalla nomina a vincitore del concorso… ”;
4. Dell’art. 2 comma 1, lett. c, del Bando di concorso, di cui al Foglio D’Ordini n. 19, del 23.12.2022, ove è stato previsto, tra i requisiti e condizioni per l’ammissione al relativo concorso, il non essere imputato o condannato, ovvero non avere riportato l’’applicazione della pena ai sensi dell’’art. 444 c.p.p. per delitti non colposi, né l’essere o l’essere stato sottoposto a misure di prevenzione, come pure il comma 4 dello stesso articolo ove è stabilito che "i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito";
5. Di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi ai provvedimenti impugnati.
Con contestuale istanza
di delibazione della questione di legittimità costituzionale, che si solleva con il presente Ricorso, dell’art. 20, I comma, lett. c), e dell’art. 21, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 199/1995, salvo altri, per violazione degli artt. 3, 4, 27, 36 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di ragionevolezza, equità, proporzionalità e giustizia sostanziale. Irrazionalità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e della Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. PP US;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rilevato che
- il ricorrente, appuntato scelto Q.S. della Guardia di Finanza, ha dedotto di aver partecipato alla procedura concorsuale per titoli, per l’ammissione di 880 allievi vicebrigadieri al 27° corso, riservato agli appuntati scelti del Corpo;
- la graduatoria del concorso veniva approvata con Foglio d’Ordini n. 1 del 2 gennaio 2024, con il quale venivano dichiarati vincitori i candidati giudicati idonei che si erano collocati nei posti dal n. 1 al n. 795;
- il ricorrente era tuttavia originariamente collocato come idoneo al n. 940, con punteggio 16,970, non risultando pertanto inizialmente tra i vincitori;
- il ricorrente, essendosi collocato inizialmente in posizione non utile all’interno della graduatoria del concorso in argomento (27° VV.BB.), aveva nel frattempo presentato domanda di partecipazione alla successiva procedura concorsuale (28° VV.BB.);
- a seguito della modifica della graduatoria iniziale, con determinazione n. 199578 del 3 luglio 2024, venivano nominati e dichiarati vincitori un altro gruppo di originari idonei, già collocati in posizione dal n. 796 al n. 958 incluso, tra cui il ricorrente, essendovi state diverse rinunce ed esclusioni, per un numero di 169 militari destinatari dei relativi provvedimenti;
- con Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. n. 0318639/2024 del 30 ottobre 2024, notificata il 4 novembre 2024, il ricorrente veniva escluso dal concorso (27° VV.BB.) in quanto ritenuto non in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso, per essere stato lo stesso condannato per delitto non colposo per il reato di cui all’art. 570 c.p. “ perché si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, omettendo di versare alla moglie legalmente separata l’assegno mensile di € 250.00, quale contributo al mantenimento della stessa, così come disposto dal Presidente del Tribunale di Gorizia con provvedimento di omologa della separazione consensuale ”, nel febbraio 2018, con decreto penale di condanna del Tribunale di Gorizia, alla pena di € 150.00 (euro centocinquanta/00) di multa;
- nella medesima determina che disponeva l’esclusione, veniva dato atto del fatto che la riabilitazione, pur conseguita dal ricorrente rispetto al precedente penale, non elideva in ogni caso la sentenza e di conseguenza non mutava la valutazione dell’Amministrazione in ordine al possesso dei requisiti; allo stesso modo si legge che la cancellazione dalle scritture matricolari del precedente penale, in collegamento con la riabilitazione, non influiva sulla carenza del requisito;
- analogo provvedimento di esclusione veniva emesso con riferimento alla domanda per la successiva procedura concorsuale (28° VV.BB.);
- il ricorrente impugna le citate determinazioni di esclusione, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente motivo:
Illegittimità per violazione degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 199/1995 – Violazione dell’art. 635 del D. Lgs. 66/2010 - Violazione dei principi di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa. Illegittimità derivata per violazione degli artt. 3, 4, 27, 36 e 97 della Costituzione – Violazione dei principi di ragionevolezza, equità, proporzionalità e giustizia sostanziale – Irrazionalità;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate chiedendo l’integrale reiezione del ricorso;
- all’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
2. La disamina delle censure dedotte impone, in via preliminare, una sintetica ricognizione del quadro normativo e regolamentare di riferimento, nonché delle previsioni del bando di concorso.
In specie, l’art. 2 del bando prevede:
- al comma 1, lettera c), che possono partecipare al concorso i militari che: “[...] non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione [...]”;
- al comma 4, che “ i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito ”.
Tale previsione si basa sull’art. 20, comma 1, lettera c), d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, che prevede che possono partecipare al concorso interno per titoli per l’accesso al ruolo di “ sovrintendenti ” (quale qualifica più bassa del ruolo di “ vice brigadiere ”) gli aspiranti che “non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione”.
L’art. 21, comma 1, lettera c) d.lgs. cit, prevede, poi, che nei bandi di concorso indetti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, sono stabilite, tra l’altro “le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso ”.
3. Con l’odierno gravame, il ricorrente censura la legittimità della clausola concorsuale che, nel prevedere quale causa di esclusione l’essere “imputato o condannato”, non stabilisce “ un termine antecedente alla selezione entro il quale il candidato non debba aver riportato condanne, come per il caso delle sanzioni disciplinari ”.
Contesta pertanto la decisione dell’amministrazione per non avere la stessa previsto un termine “ una data d’inizio ed una data di fine del periodo da considerare per verificare la sussistenza o meno del requisito” ,
In assenza di una precisa delimitazione del termine, contesta la parte ricorrente che si verrebbe a creare un illegittimo automatismo escludente dal concorso interno a VV. BB. anche per reati di scarsa gravità, senza delimitare l’arco temporale entro cui devono essere stati emessi i reati, come richiesto dall’art. 21, comma 1, lettera c) d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199.
Quanto sopra premesso, va osservato come l’odierno ricorrente sia stato escluso dalle selezioni anzidette, in quanto non in possesso del requisito previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del bando di concorso, dal momento che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, risultava condannato per delitto non colposo.
L’interessato era stato infatti condannato dal Tribunale di Gorizia alla pena di € 150.00 (euro centocinquanta/00) di multa con decreto penale di condanna nel 2018 per il reato di cui all’art. 570 c.p. “ perché si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, omettendo di versare alla moglie legalmente separata l’assegno mensile di € 250.00, quale contributo al mantenimento della stessa, così come disposto dal Presidente del Tribunale di Gorizia con provvedimento di omologa della separazione consensuale ”.
Tale reato si estingueva ipso iure nel febbraio 2023, essendo decorso il termine di 5 anni dal decreto penale di condanna, in ossequio a quanto previsto dall’art. 460, comma 5, c.p.p., non avendo il ricorrente commesso entro tale termine reati della stessa indole ed avendo il ricorrente pagato la relativa sanzione nonché gli arretrati dell’assegno mensile oggetto della condanna.
Il ricorrente otteneva pertanto il relativo provvedimento di riabilitazione come confermato nella parte motivazionale dei medesimi provvedimenti impugnati.
4. Ciò premesso, è fondata la censura con la quale parte ricorrente lamenta che le avversate determinazioni espulsive non sono corredate da congruo apparato motivazionale, atteso che il mero richiamo alla lex specialis di concorso, ove recante potenzialità esclusiva in presenza di pregressa condanna per reato non colposo, non si dimostra sufficiente, in presenza di successiva riabilitazione, se non implementato da una valutazione della procedente Amministrazione in ordine alla complessiva affidabilità del candidato.
Invero come “ da questa stessa Sezione osservato a proposito di vicenda recante, rispetto all’odierna controversia, significativi profili di sovrapponibilità (cfr. sentenza 9 novembre 2023, n. -OMISSIS-), “un diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa … ha già avuto modo di chiarire come all’estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. ovvero alla riabilitazione ex art. 178 c.p. consegua automaticamente il venire meno di tutti gli effetti della condanna (così, tra le molte: T.a.r. Lazio - Roma, sez. I, 22 marzo 2023, n. 4952; ID, 1° giugno 2020, n. 5820; ID, 18 marzo 2019, n. 3615)”.
Pertanto, l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui l’esclusione del ricorrente rappresenterebbe una decisione vincolata per l’Amministrazione non appare corretta, “in quanto l’automatismo espulsivo invocato nei provvedimenti impugnati non può, alla luce di un’interpretazione ragionevole della disciplina di riferimento, operare nelle ipotesi in cui sia intervenuta una riabilitazione, la quale impedisce di dar rilievo, ai fini l’applicazione della previsione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del bando di concorso, all’esistenza di una condanna per delitto non colposo” (Tar Lazio, 11 aprile 2024, n. 7003).
Tale linea ermeneutica è conforme al preferibile orientamento del Consiglio di Stato (II Sez., 19 giugno 2024, n. 05498), pienamente condiviso dal Collegio, che fa leva sulla inammissibilità nel nostro ordinamento di un meccanismo perpetuo di esclusione che impedisce ogni carriera presso il Corpo, che opera ipso iure, prescindendo da una concreta valutazione in merito alla gravità del reato, alla risalenza dell’episodio e dall’avvenuta riabilitazione, ponendosi lo stesso in contrasto con il principio rieducativo della pena di cui all’art. 27 Cost. nonché con gli art. 3 e 51 Cost. (principio di ragionevolezza ed eguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici) e con i principi delineati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Edu in tema di sanzioni amministrative sostanzialmente penali, risolvendosi lo stesso in una sanzione “a vita” di carattere punitivo idonea a dar luogo ad una illegittima limitazione della capacità giuridica, successivamente alla venuta meno degli effetti penali della sentenza avvenuta con la riabilitazione: “ Il Collegio, pur consapevole dei precedenti e differenti orientamenti della giurisprudenza, ritiene di dover giungere a conclusioni diverse, con conseguente rigetto dell’appello proposto.
E ciò per effetto della ritenuta riconducibilità dell’istituto considerato nel caso di specie alla categoria degli effetti penali, e, comunque, in considerazione della incoerenza di disposizioni limitative della capacità giuridica di diritto pubblico al di là dell’istituto della riabilitazione, che incide, appunto, sul presupposto delle medesime (la sentenza di condanna).
9.1. Nell’attuale codice penale, gli effetti penali della sentenza risultano distinti dalle pene accessorie (ancorché queste siano ricondotte, ex art. 20 c.p., agli “effetti penali” della condanna), e vi sono istituti che incidono sulle pene accessorie ma non sugli effetti penali.
Questi ultimi possono essere considerati – in assenza di una chiara definizione positiva e tantomeno di una loro elencazione o numerus clausus - come singole minorazioni giuridiche derivanti dalla natura della sentenza di condanna pronunciata. Né il Collegio ritiene che essi necessariamente si esauriscano nel procedimento penale, poiché il fatto che la condanna venga assunta da norme extrapenali come presupposto per limitazioni della capacità giuridica o di agire del soggetto, ovvero per derivarne, comunque, trattamenti lato sensu afflittivi, comporta la loro riconducibilità alla categoria degli effetti penali, se si vuole distinguibile nelle due species di effetti penali “diretti” (in cui ricomprendere certamente quelli che si esauriscono in campo “penalistico”) ed “indiretti”, cioè quegli effetti che, pur evocati da norme diverse, trovano nel fatto storico della condanna il proprio presupposto e, ancor meglio, la propria ratio giustificatrice.
Ed è appena il caso di osservare come quanto ora considerato non sia lontano dalla ratio che ha spinto la Corte Europea dei diritti dell’uomo ad elaborare i cd. criteri GE (fin dalla sentenza 8 giugno 1976, GE e altri; v. anche, tra le altre, Corte EDU, sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens).
D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale (sent. 28 gennaio 2021 n. 68), ha avuto modo di affermare:
“Superando precedenti decisioni di segno contrario, questa Corte ha ormai esteso alle sanzioni amministrative a carattere punitivo – in quanto tali (indipendentemente, cioè, dalla caratura dei beni incisi) – larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali: sia quello basato sull’art. 25 Cost. – irretroattività della norma sfavorevole (sentenze n. 96 del 2020, n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017; nonché, a livello argomentativo, sentenze n. 112 del 2019 e n. 121 del 2018; ordinanza n. 117 del 2019), determinatezza dell’illecito e delle sanzioni (sentenze n. 134 del 2019 e n. 121 del 2018) – sia quello basato su altri parametri, e in particolare sull’art. 3 Cost. – retroattività della lex mitior (sentenza n. 63 del 2019), proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto (sentenza n. 112 del 2019) −.
9.2. In disparte una complessiva disamina delle species di effetti penali, il Collegio ritiene, quindi, che devono essere considerati tali le restrizioni alla capacità giuridica o di agire del condannato, previste da singole norme nel campo del diritto pubblico, che presuppongono quale propria ratio giustificatrice la condanna in via definitiva del soggetto per determinati reati, e che determinano, quindi, una posizione di svantaggio del medesimo.
In tal senso, l’impossibilità di partecipare ad un concorso interno per la progressione in carriera a causa della condanna penale pur dopo l’ottenimento della riabilitazione, è una specifica limitazione della capacità giuridica, che non può che essere qualificata, alla luce di quanto innanzi esposto, come effetto penale della sentenza
D’altra parte, ove non si condivida tale qualificazione, occorrerebbe spiegare in quale categoria giuridica andrebbe inquadrato un divieto come quello posto dal citato art. 36 d. lgs. n. 199/1995.
Se, dunque, divieti e/o impedimenti come quello considerato in questa sede possono essere ricondotti alla categoria degli effetti penali, ne discende che essi non possono continuare ad esplicare effetti sul soggetto a suo tempo condannato, una volta che ne sia intervenuta la riabilitazione ex art. 178 ss. c.p.
Da ciò consegue che occorre interpretare l’art. 36 d.lgs. 199/1995, nel senso di ritenere fuori del suo campo di applicazione l’esclusione dal concorso del soggetto condannato che abbia ottenuto la riabilitazione.
9.3. E’ appena il caso di aggiungere che, pur non volendo ricondurre il caso di specie (ed i consimili) alla categoria degli “effetti penali”, le previsioni limitative della capacità del soggetto che si fondano su una precedente condanna penale non possono, nel quadro dei principi costituzionali vigenti, assumere il carattere della “perpetuità”.
A ciò osta in primo luogo il principio desumibile dall’art. 27 Cost., in ordine alla funzione della pena (e di trattamenti lato sensu sanzionatori ad essa riconducibili), quale volta “alla rieducazione del condannato”, e dunque al recupero, da parte del medesimo, di una pienezza di capacità e di diritti.
Inoltre, la previsione considerata si porrebbe in stridente contrasto con i principi desumibili dagli articoli 3 e 51 Cost., sia in quanto in contrasto con il principio di ragionevolezza (laddove si rifletta sul fatto che, con la riabilitazione, cesserebbero finanche gli effetti penali – restrittivamente considerati – ma non le limitazioni derivanti dalla condanna), sia con il principio di eguaglianza nel suo riferimento all’accesso ai pubblici uffici (eguaglianza che risulterebbe negativamente incisa pur in intervenuta assenza del proprio presupposto giustificatore).
9.4. D’altronde, e riflettendo sul caso di specie, se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, in una vicenda in cui la pena principale fu sospesa tanto da non aver impedito all’appellato di compiere tutto il suo percorso lavorativo in una forza militare di polizia, nella quale da anni è stata concessa la riabilitazione, l’impedimento alla partecipazione al concorso per la promozione a maresciallo costituirebbe l’unica “pena” in concreto (ed in perpetuo) scontata.
Peraltro non è dato comprendere quale sarebbe il senso della “depennazione” del riferimento alla sentenza di condanna nelle trascrizioni matricolari, se poi, al momento della partecipazione al concorso, la sentenza di condanna resuscita anche agli effetti matricolari per mostrare tutto il suo potenziale ostativo ”.
L’esposta interpretazione normativa, si pone, inoltre, in linea con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. di Stato, sez. II., 27 luglio 2025 n. 6644), che ritiene inapplicabili le clausole di esclusione automatica a coloro che ricoprono lo status di militare arruolato, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari ostacolare la prosecuzione di un rapporto di servizio e lavorativo senza esaminare in concreto la gravità dei fatti e la loro idoneità ad incidere sul rapporto di servizio, ritenendo inapplicabili le cause di “ esclusione previste dall’art. 635, comma 1, lett. g), COM. (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 giugno 2022 n.4939; n. 1375/2022; n. 1372/2022; n. 8576/2021 e le ulteriori pronunce ivi richiamate), in quanto “per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell’accertamento (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5012 del2018; Cons. Stato, IV, n. 2284 del 2018; Cons. Stato, IV, n. 2753 del 2016; Cons. Stato, IV, n. 4495 del 2014)”; si veda, in termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 652/2019.; sul punto cfr. anche, della stessa sezione, n. 7229/2019) .
Si aggiunge, inoltre che una diversa interpretazione si porrebbe, ad avviso, del Collegio in contrasto con l’orientamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 40 del 2024) in tema di accesso alla carriera presso la Guardia di Finanza, laddove ha ritenuto illegittimo l’automatismo escludente di cui all’art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, relativo all’esito positivo agli accertamenti diagnostici relativi alla guida in stato di ebbrezza costituente reato, per disparità di trattamento con gli altri Corpi Miliari che non prevedono un siffatto automatismo. Si evidenzia, infatti, come l’analoga norma (art. 635, comma 1, lett. g), COM.) che in passato imponeva l’automatica esclusione degli aspiranti è stata ritenuta secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata sopra citata inapplicabile al personale già arruolato nella medesima forza armata, sicché l’applicazione di un’analoga previsione (quale è l’art. 20, comma 1, lettera c) d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199) ai concorsi interni per sottoufficiali della Guardia di Finanza si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento, e ciò ancor più, in presenza dell’avvenuta riabilitazione dell’aspirante.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 20, comma 1, lettera c) d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, alla luce dei principi di legalità, ragionevolezza e parità di trattamento induce, quindi, ad escludere che un soggetto possa subire una conseguenza tanto afflittiva, quale l’esclusione “a vita” dalla progressione di carriera per un mero decreto penale di condanna ad una multa di soli 150,00 euro – peraltro immediatamente pagata dal ricorrente assieme alle somme oggetto del mantenimento – già estinta, con la conseguente riabilitazione dell’aspirante, in assenza di una concreta valutazione sul disvalore del fatto concreto.
5. La riscontrata fondatezza dei dedotti motivi di censura, nei limiti di quanto sopra rappresentato, consente l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione; e, per l’effetto, annulla gli atti con esso avversati.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che vengono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SC LE, Presidente
PP US, Primo Referendario, Estensore
PP Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP US | SC LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.