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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5381/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11 (fax 081-5525515, C.F._1
PEC ; Email_1
CP_2
e
, con sede legale corrente in Roma alla Via Controparte_3
Giuseppe Grezar, 14, avente Codice fiscale e Partita Iva n. P.IVA_2 CP_4
subentrante a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche
[...]
processuali, a far data dall'01.07.2017, di e Controparte_5 Controparte_6
in forza del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
[...]
n. 249 del 24 ottobre 2016 e in vigore dal 24 ottobre 2016 - in persona del Responsabile p.t. della Funzione Contenzioso della nonché Procuratore della Controparte_7
suddetta Sig. Dr. (c.f. Controparte_3 Controparte_8
pagina 1 di 6 ) munito dei relativi poteri conferiti a mezzo atto notarile, repertorio nr C.F._2
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in Salerno al Lungomare C.
Colombo, 171, presso lo Studio dell'Avv. Ortensio Stanzione (c.f. ) che C.F._3
la rappresentata e difende in forza del mandato in calce, su separato foglio, presenti in atti;
-APPELLATA
e nata a [...] il [...] e residente in [...]
Trav. (CF: ), rapp. ta e difesa in virtù di procura in calce CP_10 C.F._4
all'atto introduttivo presente nella produzione di primo grado dall'Avv. Gennaro Malafronte,
CF: e con cui elett.te domicilia presso il suo studio in Gragnano alla via C.F._5
Castellammare, n. 211
-APPELLATA
Oggetto: appello avverso sent. n. 4032/2022, resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, depositato presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata, CP_9
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
[...]
07120080057951633. Il giudice di pace accoglieva la domanda con sentenza n. 4031/2022, depositata in data 8.07.2022 e non notificata. Tale decisione sarebbe – secondo l'odierna appellante - ingiusta e lesiva dei diritti dell'Amministrazione, nella parte in cui il Giudice ha ritenuto integro il contraddittorio, nonostante l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio al presso il competente ufficio territoriale dell'Avvocatura dello Stato, nonché nella CP_1
parte in cui ha accolto la domanda, ritenendo ammissibile la stessa e prescritta la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Il proponeva gravame censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto CP_1
integro il contraddittorio;
difetto di notifica nei confronti del convenuto – nullità della CP_1
pagina 2 di 6 sentenza;
in ogni caso chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui l'avverso ruolo cui ha accolto opposizione ad estratto di ruolo. Chiedeva pertanto: “Voglia l'On.le Giudice adìto dichiarare nulla la sentenza impugnata rimettendo le parti innanzi al giudice di primo grado;
in subordine, riformare la sentenza e rigettare la avversa opposizione all'esecuzione. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” Si costituiva poi rassegnando le Controparte_3
seguenti conclusioni: “si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'appello proposto da , Voglia: -in via pregiudiziale, riformare la sentenza impugnata CP_1
e rigettare l'avversa opposizione per carenza di interesse ad agire. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Si costituiva poi la deducendo a sua volta: 1) Inammissibilità dell'appello per violazione CP_9
dell'art. 342 c.p.c.; 2) In ordine all'asserita violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di notifica alle pubbliche amministrazioni;
3) Legittimità della sentenza oggetto di impugnazione;
4) Prescrizione della pretesa sanzionatoria. Chiedeva pertanto: “in rito dichiarare inammissibile l'appello per violazione degli artt. 342 cpc e 348 cpc;
-nel merito rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 4031/2022 del Giudice di Controparte_11
Pace di Torre Annunziata perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 4031/22 del Giudice di Pace di Torre Annunziata. - condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e cpa con attribuzione all'Avv. Gennaro Malafronte. Si producono in giudizio: Fascicolo di parte con i documenti ed atti allegati di prima sede. Non essendo proposta alcuna domanda riconvenzionale il valore della controversia rientra in quello dichiarato dalla controparte.”.
L'appello è fondato quanto al primo motivo dovendosi dichiarare la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della nullità della notifica effettuata in primo grado nei confronti del
., con rimessione del giudizio al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Controparte_1
Preliminarmente, in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa dello va osservato CP_9
che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato. pagina 3 di 6 Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando al merito ed alla disamina del primo motivo di gravame, dalla documentazione agli atti si evince come alcuna notifica dell'atto di citazione sia stata indirizzata Avvocatura dello
Stato, obbligatoria ex lege quando si voglia citare in giudizio un'Amministrazione dello Stato, come in questo caso il . Controparte_1
Vale evidenziare che il cuore della disciplina risiede nell'interpretazione dell'articolo 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Questa norma stabilisce che tutti gli atti giudiziali, inclusi ricorsi, citazioni e sentenze, che coinvolgono le Amministrazioni dello Stato devono essere notificati, a pena di nullità, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.
pagina 4 di 6 Dunque, secondo tale disciplina, la notifica di ogni atto giudiziario, introduttivo del giudizio o endoprocessuale, se indirizzato ad un'Amministrazione dello Stato, va effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato. Pertanto, la mancata notifica di tali atti non può ritenersi un mero errore formale, ma un vizio che incide sulla corretta formazione del contraddittorio, dando luogo a una nullità di ordine generale e di carattere assoluto. Dal che discende, in applicazione di quanto previsto dal disposto dell'art. 354 cpc comma I per cui “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, (…) pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.”, che il presente giudizio va rimesso al primo giudice.
I casi di rimessione al primo giudice sono tassativi e costituiscono una deroga alla regola per cui il giudice d'appello è tenuto a decide le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado, rientrando tra questi il caso sottoposto al vaglio di questo ufficio giudicante. La rimessione della causa al primo giudice per la nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio presuppone dunque che il giudice d'appello dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, la cui nullità non era stata sanata con la comparizione del convenuto o con la rinnovazione (nel caso di specie l'Avvocatura non si è mai costituita in giudizio); tale circostanza ha comportato una deminutio del diritto di difesa del
. Controparte_1
Va, pertanto, in accoglimento dell'appello dichiarata la nullità dell'atto di citazione di primo grado rimessa la causa al giudice di primo grado.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di pagina 5 di 6 conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Le spese stante la controvertibilità delle questioni e la decisione su motivi preliminari, senza esame del merito, vagliabili solo dal giudice di prime cure territorialmente competente, integrano ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello dichiara ex art. 354 comma I cpc la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e rimette la causa al giudice di prime cure, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge;
2) compensa le spese tra le parti di ambedue i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5381/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11 (fax 081-5525515, C.F._1
PEC ; Email_1
CP_2
e
, con sede legale corrente in Roma alla Via Controparte_3
Giuseppe Grezar, 14, avente Codice fiscale e Partita Iva n. P.IVA_2 CP_4
subentrante a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche
[...]
processuali, a far data dall'01.07.2017, di e Controparte_5 Controparte_6
in forza del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
[...]
n. 249 del 24 ottobre 2016 e in vigore dal 24 ottobre 2016 - in persona del Responsabile p.t. della Funzione Contenzioso della nonché Procuratore della Controparte_7
suddetta Sig. Dr. (c.f. Controparte_3 Controparte_8
pagina 1 di 6 ) munito dei relativi poteri conferiti a mezzo atto notarile, repertorio nr C.F._2
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in Salerno al Lungomare C.
Colombo, 171, presso lo Studio dell'Avv. Ortensio Stanzione (c.f. ) che C.F._3
la rappresentata e difende in forza del mandato in calce, su separato foglio, presenti in atti;
-APPELLATA
e nata a [...] il [...] e residente in [...]
Trav. (CF: ), rapp. ta e difesa in virtù di procura in calce CP_10 C.F._4
all'atto introduttivo presente nella produzione di primo grado dall'Avv. Gennaro Malafronte,
CF: e con cui elett.te domicilia presso il suo studio in Gragnano alla via C.F._5
Castellammare, n. 211
-APPELLATA
Oggetto: appello avverso sent. n. 4032/2022, resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, depositato presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata, CP_9
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
[...]
07120080057951633. Il giudice di pace accoglieva la domanda con sentenza n. 4031/2022, depositata in data 8.07.2022 e non notificata. Tale decisione sarebbe – secondo l'odierna appellante - ingiusta e lesiva dei diritti dell'Amministrazione, nella parte in cui il Giudice ha ritenuto integro il contraddittorio, nonostante l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio al presso il competente ufficio territoriale dell'Avvocatura dello Stato, nonché nella CP_1
parte in cui ha accolto la domanda, ritenendo ammissibile la stessa e prescritta la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Il proponeva gravame censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto CP_1
integro il contraddittorio;
difetto di notifica nei confronti del convenuto – nullità della CP_1
pagina 2 di 6 sentenza;
in ogni caso chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui l'avverso ruolo cui ha accolto opposizione ad estratto di ruolo. Chiedeva pertanto: “Voglia l'On.le Giudice adìto dichiarare nulla la sentenza impugnata rimettendo le parti innanzi al giudice di primo grado;
in subordine, riformare la sentenza e rigettare la avversa opposizione all'esecuzione. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” Si costituiva poi rassegnando le Controparte_3
seguenti conclusioni: “si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'appello proposto da , Voglia: -in via pregiudiziale, riformare la sentenza impugnata CP_1
e rigettare l'avversa opposizione per carenza di interesse ad agire. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Si costituiva poi la deducendo a sua volta: 1) Inammissibilità dell'appello per violazione CP_9
dell'art. 342 c.p.c.; 2) In ordine all'asserita violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di notifica alle pubbliche amministrazioni;
3) Legittimità della sentenza oggetto di impugnazione;
4) Prescrizione della pretesa sanzionatoria. Chiedeva pertanto: “in rito dichiarare inammissibile l'appello per violazione degli artt. 342 cpc e 348 cpc;
-nel merito rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 4031/2022 del Giudice di Controparte_11
Pace di Torre Annunziata perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 4031/22 del Giudice di Pace di Torre Annunziata. - condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e cpa con attribuzione all'Avv. Gennaro Malafronte. Si producono in giudizio: Fascicolo di parte con i documenti ed atti allegati di prima sede. Non essendo proposta alcuna domanda riconvenzionale il valore della controversia rientra in quello dichiarato dalla controparte.”.
L'appello è fondato quanto al primo motivo dovendosi dichiarare la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della nullità della notifica effettuata in primo grado nei confronti del
., con rimessione del giudizio al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Controparte_1
Preliminarmente, in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa dello va osservato CP_9
che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato. pagina 3 di 6 Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando al merito ed alla disamina del primo motivo di gravame, dalla documentazione agli atti si evince come alcuna notifica dell'atto di citazione sia stata indirizzata Avvocatura dello
Stato, obbligatoria ex lege quando si voglia citare in giudizio un'Amministrazione dello Stato, come in questo caso il . Controparte_1
Vale evidenziare che il cuore della disciplina risiede nell'interpretazione dell'articolo 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Questa norma stabilisce che tutti gli atti giudiziali, inclusi ricorsi, citazioni e sentenze, che coinvolgono le Amministrazioni dello Stato devono essere notificati, a pena di nullità, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.
pagina 4 di 6 Dunque, secondo tale disciplina, la notifica di ogni atto giudiziario, introduttivo del giudizio o endoprocessuale, se indirizzato ad un'Amministrazione dello Stato, va effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato. Pertanto, la mancata notifica di tali atti non può ritenersi un mero errore formale, ma un vizio che incide sulla corretta formazione del contraddittorio, dando luogo a una nullità di ordine generale e di carattere assoluto. Dal che discende, in applicazione di quanto previsto dal disposto dell'art. 354 cpc comma I per cui “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, (…) pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.”, che il presente giudizio va rimesso al primo giudice.
I casi di rimessione al primo giudice sono tassativi e costituiscono una deroga alla regola per cui il giudice d'appello è tenuto a decide le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado, rientrando tra questi il caso sottoposto al vaglio di questo ufficio giudicante. La rimessione della causa al primo giudice per la nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio presuppone dunque che il giudice d'appello dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, la cui nullità non era stata sanata con la comparizione del convenuto o con la rinnovazione (nel caso di specie l'Avvocatura non si è mai costituita in giudizio); tale circostanza ha comportato una deminutio del diritto di difesa del
. Controparte_1
Va, pertanto, in accoglimento dell'appello dichiarata la nullità dell'atto di citazione di primo grado rimessa la causa al giudice di primo grado.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di pagina 5 di 6 conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Le spese stante la controvertibilità delle questioni e la decisione su motivi preliminari, senza esame del merito, vagliabili solo dal giudice di prime cure territorialmente competente, integrano ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello dichiara ex art. 354 comma I cpc la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e rimette la causa al giudice di prime cure, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge;
2) compensa le spese tra le parti di ambedue i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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