TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa SA SI Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3027/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Laura Dutto e dell'avv. Stefania Parte_1
Cacciabue
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Stefania Serafini CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1 accordo le decisioni di maggior interesse afferenti alla stessa (quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo quelle in materia scolastica, di salute, sport, attività extrascolastiche) ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione.
avrà dimora prevalente, collocazione principale e residenza anagrafica presso l'abitazione Per_1 della madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia in ogni occasione concordata tra le parti e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
pagina 1 di 6 - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- due pomeriggi a settimana, dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola, e così per periodi di tempo paritari rispetto alla madre;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari) e un'ulteriore settimana a giugno o luglio.
Fino al 31 dicembre 2025, il signor continuerà a versare a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento di , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 330,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese extra, come da Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Torino.
Il signor si impegna, inoltre, a corrispondere quanto ancora dovuto alla signora a titolo Pt_1 CP_1 di arretrati per l'aggiornamento ISTAT entro il 30 aprile 2026.
Da gennaio 2026, ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'avrà con sé.
I genitori si faranno carico nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, richiamando espressamente il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Torino, con le seguenti precisazioni:
- tutte le spese straordinarie da effettuare nell'interesse di dovranno essere concordate nel Per_1 rispetto delle rispettive condizioni economiche di entrambe le parti. Qualora uno dei due genitori volesse sostenere una spesa che per l'altro non dovesse essere sostenibile, detta spesa potrà comunque essere effettuata, ma il relativo costo sarò posto integralmente a carico del genitore che l'ha ritenuta necessaria;
- le attività sportive praticate da dovranno avere come tetto massimo complessivo l'importo Per_1 di € 500,00 annue;
- i genitori suddivideranno al 50% anche il costo dell'abbigliamento e delle calzature e le spese superiori ad € 100,00 per tali capitoli dovranno essere previamente concordate tra loro;
- i genitori suddivideranno al 50% anche le spese di babysitting di , qualora il padre, in caso Per_1 di necessità della madre, sia impossibilitato a tenere con sé la figlia o nel caso in cui non possa provvedere tramite persone di sua fiducia a farsi carico della cura della minore.
L'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre, con rinuncia da parte del signor Pt_1 mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra le parti.
pagina 2 di 6 La signora rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e a fronte di tale rinuncia, il signor CP_1 corrisponderà alla signora la somma forfetaria di € 50.000,00 (cinquantamila), con le Pt_1 CP_1 seguenti modalità:
- € 2.000,00 (duemila) entro il giorno 8 ottobre 2025, a mezzo assegno bancario;
- € 16.000,00 (sedicimila) entro il 10 ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle coordinate già note al signor - saldo di € 32.000,00 CP_1 Pt_1
(trentaduemila) da corrispondere, a semplice richiesta, 10 giorni prima della stipula da parte della signora dell'atto notarile per l'acquisto di un'altra abitazione e comunque entro e non oltre il 31 CP_1 dicembre 2025, sempre a mezzo bonifico bancario.
La signora a fronte dell'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, si impegna a rilasciare la CP_1 casa coniugale entro 90 giorni dall'avvenuto rogito notarile e in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2027, prelevando e portando con sé i seguenti arredi: l'armadio bianco Modello Pax della camera da letto, le librerie LY (una grande, due piccole e una di ), la doga del letto una Per_1 piazza e mezza di , la cassettiera in legno, la libreria componibile verniciata, la cassettiera Per_1 grande bianca Ikea, la vetrinetta Ikea della sala, i due tavoli e le sedie, il letto matrimoniale, il televisore, nonché i piatti, le stoviglie, la biancheria e le tovaglie, tutti i libri di proprietà della signora e di . CP_1 Per_1
Le parti dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente e rinunciano a qualsivoglia richiesta reciproca di assegno di mantenimento/alimentare.
Le parti si rilasciano l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero
Visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in Casalgrasso, il 22/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casalgrasso (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dall'unione è nata una figlia, in data 23/02/2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 12/10/2021.
Con ricorso depositato il 19/02/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 11/10/2024 si costituiva la sig.ra CP_1
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 cpc. pagina 3 di 6 All'udienza del 11/11/2024 venivano sentite le parti. Il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava.
Con Ordinanza del 24/12/2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Le parti all'udienza del 16/10/2024 dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, precisate congiuntamente le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile
[...] CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalgrasso di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggior interesse afferenti alla stessa (quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo quelle in materia scolastica, di salute, sport, attività extrascolastiche) ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che abbia dimora prevalente, collocazione principale e residenza anagrafica presso Per_1
l'abitazione della madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia in ogni occasione concordata tra le parti e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- due pomeriggi a settimana, dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola, e così per periodi di tempo paritari rispetto alla madre;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); pagina 4 di 6 - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari) e un'ulteriore settimana a giugno o luglio.
DISPONE che fino al 31 dicembre 2025, il signor continui a versare a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento di entro il 5 di ogni mese, la somma di € 330,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese extra, come da Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Torino.
DA' ATTO che il signor si impegna, inoltre, a corrispondere quanto ancora dovuto alla signora Pt_1
a titolo di arretrati per l'aggiornamento ISTAT entro il 30 aprile 2026. CP_1
DISPONE che da gennaio 2026, ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'avrà con sé.
DISPONE che i genitori si facciano carico nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, richiamando espressamente il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Torino, con le seguenti precisazioni:
- tutte le spese straordinarie da effettuare nell'interesse di dovranno essere concordate nel Per_1 rispetto delle rispettive condizioni economiche di entrambe le parti. Qualora uno dei due genitori volesse sostenere una spesa che per l'altro non dovesse essere sostenibile, detta spesa potrà comunque essere effettuata, ma il relativo costo sarò posto integralmente a carico del genitore che l'ha ritenuta necessaria;
- le attività sportive praticate da dovranno avere come tetto massimo complessivo l'importo di Per_1
€ 500,00 annue;
- i genitori suddivideranno al 50% anche il costo dell'abbigliamento e delle calzature e le spese superiori ad € 100,00 per tali capitoli dovranno essere previamente concordate tra loro;
- i genitori suddivideranno al 50% anche le spese di babysitting di qualora il padre, in caso di Per_1 necessità della madre, sia impossibilitato a tenere con sé la figlia o nel caso in cui non possa provvedere tramite persone di sua fiducia a farsi carico della cura della minore.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre, con rinuncia da parte del signor mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra le parti. Pt_1
DA' ATTO che la signora rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e a fronte di tale CP_1 rinuncia, il signor corrisponderà alla signora la somma forfetaria di € 50.000,00 Pt_1 CP_1
(cinquantamila), con le seguenti modalità:
- € 2.000,00 (duemila) entro il giorno 8 ottobre 2025, a mezzo assegno bancario;
- € 16.000,00 (sedicimila) entro il 10 ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle coordinate già note al signor CP_1 Pt_1
pagina 5 di 6 - saldo di € 32.000,00 (trentaduemila) da corrispondere, a semplice richiesta, 10 giorni prima della stipula da parte della signora dell'atto notarile per l'acquisto di un'altra abitazione e comunque CP_1 entro e non oltre il 31 dicembre 2025, sempre a mezzo bonifico bancario.
DA' ATTO che la signora a fronte dell'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, si impegna CP_1
a rilasciare la casa coniugale entro 90 giorni dall'avvenuto rogito notarile e in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2027, prelevando e portando con sé i seguenti arredi: l'armadio bianco Modello Pax della camera da letto, le librerie LY (una grande, due piccole e una di , la doga del letto una Per_1 piazza e mezza di la cassettiera in legno, la libreria componibile verniciata, la cassettiera Per_1 grande bianca Ikea, la vetrinetta Ikea della sala, i due tavoli e le sedie, il letto matrimoniale, il televisore, nonché i piatti, le stoviglie, la biancheria e le tovaglie, tutti i libri di proprietà della signora e di CP_1 Per_1
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente e rinunciano a qualsivoglia richiesta reciproca di assegno di mantenimento/alimentare.
DA' ATTO che le parti si rilasciano l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 17.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa SA SI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa SA SI Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3027/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Laura Dutto e dell'avv. Stefania Parte_1
Cacciabue
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Stefania Serafini CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1 accordo le decisioni di maggior interesse afferenti alla stessa (quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo quelle in materia scolastica, di salute, sport, attività extrascolastiche) ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione.
avrà dimora prevalente, collocazione principale e residenza anagrafica presso l'abitazione Per_1 della madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia in ogni occasione concordata tra le parti e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
pagina 1 di 6 - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- due pomeriggi a settimana, dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola, e così per periodi di tempo paritari rispetto alla madre;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari) e un'ulteriore settimana a giugno o luglio.
Fino al 31 dicembre 2025, il signor continuerà a versare a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento di , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 330,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese extra, come da Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Torino.
Il signor si impegna, inoltre, a corrispondere quanto ancora dovuto alla signora a titolo Pt_1 CP_1 di arretrati per l'aggiornamento ISTAT entro il 30 aprile 2026.
Da gennaio 2026, ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'avrà con sé.
I genitori si faranno carico nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, richiamando espressamente il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Torino, con le seguenti precisazioni:
- tutte le spese straordinarie da effettuare nell'interesse di dovranno essere concordate nel Per_1 rispetto delle rispettive condizioni economiche di entrambe le parti. Qualora uno dei due genitori volesse sostenere una spesa che per l'altro non dovesse essere sostenibile, detta spesa potrà comunque essere effettuata, ma il relativo costo sarò posto integralmente a carico del genitore che l'ha ritenuta necessaria;
- le attività sportive praticate da dovranno avere come tetto massimo complessivo l'importo Per_1 di € 500,00 annue;
- i genitori suddivideranno al 50% anche il costo dell'abbigliamento e delle calzature e le spese superiori ad € 100,00 per tali capitoli dovranno essere previamente concordate tra loro;
- i genitori suddivideranno al 50% anche le spese di babysitting di , qualora il padre, in caso Per_1 di necessità della madre, sia impossibilitato a tenere con sé la figlia o nel caso in cui non possa provvedere tramite persone di sua fiducia a farsi carico della cura della minore.
L'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre, con rinuncia da parte del signor Pt_1 mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra le parti.
pagina 2 di 6 La signora rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e a fronte di tale rinuncia, il signor CP_1 corrisponderà alla signora la somma forfetaria di € 50.000,00 (cinquantamila), con le Pt_1 CP_1 seguenti modalità:
- € 2.000,00 (duemila) entro il giorno 8 ottobre 2025, a mezzo assegno bancario;
- € 16.000,00 (sedicimila) entro il 10 ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle coordinate già note al signor - saldo di € 32.000,00 CP_1 Pt_1
(trentaduemila) da corrispondere, a semplice richiesta, 10 giorni prima della stipula da parte della signora dell'atto notarile per l'acquisto di un'altra abitazione e comunque entro e non oltre il 31 CP_1 dicembre 2025, sempre a mezzo bonifico bancario.
La signora a fronte dell'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, si impegna a rilasciare la CP_1 casa coniugale entro 90 giorni dall'avvenuto rogito notarile e in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2027, prelevando e portando con sé i seguenti arredi: l'armadio bianco Modello Pax della camera da letto, le librerie LY (una grande, due piccole e una di ), la doga del letto una Per_1 piazza e mezza di , la cassettiera in legno, la libreria componibile verniciata, la cassettiera Per_1 grande bianca Ikea, la vetrinetta Ikea della sala, i due tavoli e le sedie, il letto matrimoniale, il televisore, nonché i piatti, le stoviglie, la biancheria e le tovaglie, tutti i libri di proprietà della signora e di . CP_1 Per_1
Le parti dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente e rinunciano a qualsivoglia richiesta reciproca di assegno di mantenimento/alimentare.
Le parti si rilasciano l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero
Visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in Casalgrasso, il 22/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casalgrasso (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dall'unione è nata una figlia, in data 23/02/2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 12/10/2021.
Con ricorso depositato il 19/02/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 11/10/2024 si costituiva la sig.ra CP_1
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 cpc. pagina 3 di 6 All'udienza del 11/11/2024 venivano sentite le parti. Il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava.
Con Ordinanza del 24/12/2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Le parti all'udienza del 16/10/2024 dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, precisate congiuntamente le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile
[...] CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalgrasso di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggior interesse afferenti alla stessa (quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo quelle in materia scolastica, di salute, sport, attività extrascolastiche) ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che abbia dimora prevalente, collocazione principale e residenza anagrafica presso Per_1
l'abitazione della madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia in ogni occasione concordata tra le parti e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- due pomeriggi a settimana, dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola, e così per periodi di tempo paritari rispetto alla madre;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); pagina 4 di 6 - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari) e un'ulteriore settimana a giugno o luglio.
DISPONE che fino al 31 dicembre 2025, il signor continui a versare a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento di entro il 5 di ogni mese, la somma di € 330,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese extra, come da Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Torino.
DA' ATTO che il signor si impegna, inoltre, a corrispondere quanto ancora dovuto alla signora Pt_1
a titolo di arretrati per l'aggiornamento ISTAT entro il 30 aprile 2026. CP_1
DISPONE che da gennaio 2026, ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'avrà con sé.
DISPONE che i genitori si facciano carico nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, richiamando espressamente il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Torino, con le seguenti precisazioni:
- tutte le spese straordinarie da effettuare nell'interesse di dovranno essere concordate nel Per_1 rispetto delle rispettive condizioni economiche di entrambe le parti. Qualora uno dei due genitori volesse sostenere una spesa che per l'altro non dovesse essere sostenibile, detta spesa potrà comunque essere effettuata, ma il relativo costo sarò posto integralmente a carico del genitore che l'ha ritenuta necessaria;
- le attività sportive praticate da dovranno avere come tetto massimo complessivo l'importo di Per_1
€ 500,00 annue;
- i genitori suddivideranno al 50% anche il costo dell'abbigliamento e delle calzature e le spese superiori ad € 100,00 per tali capitoli dovranno essere previamente concordate tra loro;
- i genitori suddivideranno al 50% anche le spese di babysitting di qualora il padre, in caso di Per_1 necessità della madre, sia impossibilitato a tenere con sé la figlia o nel caso in cui non possa provvedere tramite persone di sua fiducia a farsi carico della cura della minore.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre, con rinuncia da parte del signor mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra le parti. Pt_1
DA' ATTO che la signora rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e a fronte di tale CP_1 rinuncia, il signor corrisponderà alla signora la somma forfetaria di € 50.000,00 Pt_1 CP_1
(cinquantamila), con le seguenti modalità:
- € 2.000,00 (duemila) entro il giorno 8 ottobre 2025, a mezzo assegno bancario;
- € 16.000,00 (sedicimila) entro il 10 ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora alle coordinate già note al signor CP_1 Pt_1
pagina 5 di 6 - saldo di € 32.000,00 (trentaduemila) da corrispondere, a semplice richiesta, 10 giorni prima della stipula da parte della signora dell'atto notarile per l'acquisto di un'altra abitazione e comunque CP_1 entro e non oltre il 31 dicembre 2025, sempre a mezzo bonifico bancario.
DA' ATTO che la signora a fronte dell'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, si impegna CP_1
a rilasciare la casa coniugale entro 90 giorni dall'avvenuto rogito notarile e in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2027, prelevando e portando con sé i seguenti arredi: l'armadio bianco Modello Pax della camera da letto, le librerie LY (una grande, due piccole e una di , la doga del letto una Per_1 piazza e mezza di la cassettiera in legno, la libreria componibile verniciata, la cassettiera Per_1 grande bianca Ikea, la vetrinetta Ikea della sala, i due tavoli e le sedie, il letto matrimoniale, il televisore, nonché i piatti, le stoviglie, la biancheria e le tovaglie, tutti i libri di proprietà della signora e di CP_1 Per_1
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente e rinunciano a qualsivoglia richiesta reciproca di assegno di mantenimento/alimentare.
DA' ATTO che le parti si rilasciano l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 17.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa SA SI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 6 di 6