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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.7084/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06 giugno 2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il giorno 09 gennaio 1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] il giorno 26 marzo 1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il giorno 13 maggio 2000 (n. 0772, P.1, anno 2000)
□ separati consensualmente con verbale in data 19 maggio 2011 omologato con decreto del 28 giugno 2011 con i seguenti figli: , nata a [...] il giorno 27 aprile 1997, cittadina italiana, Persona_1 autonoma, con proprio nucleo familiare;
nato a [...] il giorno 05 settembre Parte_2
2001, cod. fisc. , cittadino italiano, autonomo;
, nata a C.F._3 Parte_3
Milano il giorno 04 febbraio 2003, cod.fisc. , cittadina italiana, C.F._4 autonoma; FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) L'immobile, sito in Milano (MI), in via Noale n. 9, precedentemente adibito a residenza coniugale
e condotto in locazione dalla signora , resta nella disponibilità esclusiva della stessa. CP_1
2) Considerato che tutti i figli sono economicamente autosufficienti, non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per gli stessi.
3) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi autonomi.
[... 4) Le spese legali per il presente del procedimento saranno esclusivamente a carico del signor
Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 13 maggio 2000 tra Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06 giugno 2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il giorno 09 gennaio 1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] il giorno 26 marzo 1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il giorno 13 maggio 2000 (n. 0772, P.1, anno 2000)
□ separati consensualmente con verbale in data 19 maggio 2011 omologato con decreto del 28 giugno 2011 con i seguenti figli: , nata a [...] il giorno 27 aprile 1997, cittadina italiana, Persona_1 autonoma, con proprio nucleo familiare;
nato a [...] il giorno 05 settembre Parte_2
2001, cod. fisc. , cittadino italiano, autonomo;
, nata a C.F._3 Parte_3
Milano il giorno 04 febbraio 2003, cod.fisc. , cittadina italiana, C.F._4 autonoma; FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) L'immobile, sito in Milano (MI), in via Noale n. 9, precedentemente adibito a residenza coniugale
e condotto in locazione dalla signora , resta nella disponibilità esclusiva della stessa. CP_1
2) Considerato che tutti i figli sono economicamente autosufficienti, non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per gli stessi.
3) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi autonomi.
[... 4) Le spese legali per il presente del procedimento saranno esclusivamente a carico del signor
Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 13 maggio 2000 tra Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG