Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di LE sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Troso e Ugo Troso, Parte_1
ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 16.2.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione
VR con decorrenza 1.3.2004, sul rilievo che, “a fronte di una contribuzione versata come
CP_ lavoratore dipendente pari a n. 2080 settimane, … l' ha liquidato la pensione nella gestione dei coltivatori diretti senza effettuare la rivalutazione dei periodi di contribuzione agricola ante
84, come prescritto dall'art. 7 comma 12 della legge 638/83”, nonchè sul rilievo che “il valore attribuito agli ultimi 5 anni per la quota A e agli ultimi 10 anni per la quota B non ha considerato l'incremento derivante dai periodi di malattia”, sulla scorta del foglio di calcolo allegato al ricorso, ha domandato al giudice del lavoro adito di “Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riliquidata la pensione VR n. 30021599, in quanto errata sia, per la mancata rivalutazione dei contributi agricoli ante 1984, …, sia per il mancato riconoscimento della contribuzione agricola per malattia, che ha determinato un mancato incremento della retribuzione pensionabile;
2. Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente, dei CP_1 ratei differenziali di pensione nei limiti di legge, oltre interessi legali”, con vittoria di spese.
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nel merito, ha altresì contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, rilevando, altresì, la mancata dimostrazione dell'interesse ad agire.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, alcuna preclusione può derivare dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il precedente giudizio instaurato dalla citato in premessa, dovendosi, a Pt_1 tale riguardo, considerare che “la sentenza che (come nel caso del provvedimento sopra richiamato) dichiari insussistente l'interesse ad agire è una decisione di rito, sicché è inidonea a spiegare efficacia di giudicato al di fuori del processo nel quale è pronunciata”. (vds.
Cassazione civile, sez. lav., 16.9.2015, n. 18160).
CP_ Ugualmente, è da disattendere l'eccezione di improponibilità sollevata dall' ove si consideri che la presente vicenda litigiosa scaturisce da un precedente provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico in parola, evidentemente preceduto dalla presentazione di apposta istanza amministrativa
Inoltre, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o al ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante
(con conseguente assorbimento della rilevanza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente) la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Come già in parte anticipato, la ricorrente rivendica la riliquidazione del trattamento CP_ pensionistico in godimento, assertivamente erogato in maniera errata dall' dolendosi, in primo luogo, della mancata rivalutazione dei periodi di contribuzione agricola ex art. 7, co. 2,
L.n. 638/83, ritenendo, a tale riguardo, irrilevante che la pensione fosse stata liquidata nella gestione dei coltivatori diretti e rilevando, al contempo, che “la ricorrente con la rivalutazione
2 del numero dei contributi relativi al lavoro agricolo bracciantile ante 1984, cioè quelli dal
1/1/1962 al 31/12/1972, avrebbe maturato un'anzianità contributiva maggiore, di conseguenza, essendo la pensione superiore al trattamento minimo, avrebbe avuto una pensione di importo superiore”.
In relazione alle allegazioni che precedono e a fronte della eccezione, a tale riguardo, CP_ formulata dall' è da rilevare come la parte ricorrente non abbia fornito adeguata dimostrazione dell'interesse ad agire, ovvero di un effetto favorevole atteso dall'accoglimento della domanda.
Come già condivisibilmente rilevato da questo Tribunale nell'ambito della pregressa e (su tale punto) del tutto speculare vicenda litigiosa sopra richiamata (vds. sentenza n. 1793/2019, in atti), “non risulta efficacemente dimostrato che - applicando la chiesta rivalutazione - l'importo della pensione sarebbe risultato superiore a quello già percepito;
in ricorso si invoca un
“..miglioramento dell'importo pensionistico automatico”, ma non si effettua una riscontrabile simulazione e si assume come certo il miglioramento della prestazione pensionistica a seguito della rivalutazione dei contributi, senza alcun concreto riferimento all'effettivo attuale ammontare della prestazione in godimento alla luce dei diversi criteri di liquidazione adottati dall' . Deve infatti ritenersi che l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., si CP_2 sostanzi nel “beneficio” concreto che il ricorrente intende trarre da una pronuncia giudiziale a sé favorevole, nel senso che richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. n.
6749/2012, n. 2051/2011). Con più specifico riferimento alla questione che occupa, deve ritenersi che il riconoscimento dell'applicabilità del diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all'art. 7 della legge n. 638/83, anche alle pensioni liquidate nella gestione dei lavoratori autonomi, non può essere considerata una soluzione di carattere esaustivo tale da permettere di considerare implicitamente superata (nella decisione di rigetto oppure di accoglimento) la questione dell'interesse ad agire ed escludere, quindi, la necessità di pronunciare sulla stessa, una volta che la questione sia stata posta dall'istituto (cfr. su identica questione Cass. n.
25622/2015); al contrario, trattandosi di una delle “condizioni dell'azione”, è onere della parte che agisce dimostrare di possedere tale interesse. In mancanza delle specifiche e necessarie
3 allegazioni sul punto, allora, non è possibile in questa sede accertare la sussistenza di un effettivo interesse ad agire”.
Ad ulteriore avallo di quanto precede, vi è, poi, da aggiungere come, del tutto significativamente, per un verso, il foglio di calcolo sub allegato n. 7 del ricorso (ove si assume ricalcolata la pensione, tra l'altro “considerando l'incremento di anzianità assicurativa derivante dalla rivalutazione dei contributi ante 84”) non contiene alcuno specifico riferimento alla misura e/o agli effetti favorevoli derivanti dall'incremento di anzianità assicurativa in questione (tanto che il medesimo foglio di calcolo si limita a individuare l'incidenza sulle quote
A e B della pensione dei più elevati valori retributivi ottenuti con il computo deli periodi di malattia); per altro verso, come la difesa di parte ricorrente, con note di trattazione scritta del
16.9.2024, si sia limitata a puntualizzare (“sul ne bis in idem”) che “il ricorso è rivolto non alla rivalutazione dei contributi ante 84 ma ad un errato calcolo della retribuzione media settimanale della pensione in pagamento;
pertanto l'oggetto del giudizio risulta essere diverso da quello proposto nel 2017” e, quanto all'interesse ad agire, che “parte ricorrente ha sviluppato analitici conteggi per gli anni in cui risulta errato il calcolo della retribuzione media”, senza, quindi, far emergere alcun interesse concreto sotteso al profilo della domanda che viene in rilievo e, di fatto, lasciando inesplorata la relativa questione.
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, il ricorso proposto, relativamente all'aspetto della vicenda litigiosa sin qui scrutinato, non può, dunque, che essere dichiarato inammissibile.
Sono, invece, da disattendere nel merito le censure di parte ricorrente che involgono la liquidazione, errata per difetto, del rateo di pensione a cagione del “mancato riconoscimento della contribuzione figurativa per malattia, che ha determinato un mancato incremento della retribuzione pensionabile”.
Come evincibile dalle allegazioni a pag. 3 dell'atto introduttivo (“ad esempio nell'anno
2002 (pag. 4/6 del mod. ) viene riportato come retribuzione annua, l'importo di € Pt_2
11.809,80, che è pari alla retribuzione giornaliera vigente nell'anno (€43,74 x 270), senza alcun incremento derivante dalla presenza nell'anno di n.7 settimane di malattia, pari a €
1.837,08 (€ 43,74 x 42)”), il calcolo a fondamento della tesi di parte ricorrente postula che alle CP_ 270 giornate riconosciute dall' in via convenzionale, anche quando la contribuzione
(effettiva o figurativa per lo stesso anno) risulti inferiore, in ogni caso, si sommino le giornate di malattia accreditate nell'anno medesimo e che il risultato (in termini di numero complessivo di
4 giornate) si moltiplichi per la retribuzione giornaliera valevole per l'anno (tanto che nel foglio di calcolo allegato al ricorso, per il 2002, si utilizza la retribuzione annua di euro 13.646,00, ottenuta, appunto, sommando all'importo di euro 11.809,80, che già valorizza il numero massimo convenzionale di n. 270 giornate, l'ulteriore importo di euro 1.837,08, ascrivendolo, in aggiunta alle suddette n. 270 giornate, alle giornate di malattia ricadenti nello stesso anno 2002).
Come in termini del tutto condivisibili già evidenziato dalla Sezione Lavoro della Corte di
Appello di LE (sentenza 427/2023 pubblicata il 5.6.2023), “… tuttavia un simile criterio di calcolo non può ritenersi corretto, perché non risulta conforme alla previsione di legge, rinvenibile nell'art. 15, commi 3 e 4, della l.n. 153/1969 che prevede: “3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Da tali norme si desume che, pur in presenza di un numero di contributi obbligatori da lavoro effettivo e di contributi per disoccupazione agricola inferiore, al lavoratore agricolo sono attribuite convenzionalmente ex lege 270 giornate contributive (che, per una sorta di fictio juris, si reputano pari a 52 settimane, ossia ad un anno intero di contribuzione).
A tali 270 giornate non si possono aggiungere automaticamente tutti i contributi giornalieri per malattia accreditati al lavoratore.
In altri termini il lavoratore agricolo non può cumulare il beneficio dell'attribuzione convenzionale di 270 contributi giornalieri (pari ad un anno pieno) con l'aggiunta integrale della contribuzione per malattia.
Ai fini della determinazione della base retributiva pensionabile e quindi della misura della pensione, la contribuzione figurativa per malattia può, invece, essere considerata in una misura variabile, che dipende dal rapporto tra il valore convenzionale della anzianità contributiva (270 giornate) in esame e il numero delle giornate di contribuzione effettiva da lavoro e figurativa da disoccupazione agricola accreditate al lavoratore in quello stesso anno.
5 Nella circolare n.185 del 1994 … si spiega infatti che, “per le pensioni da liquidare CP_1 nell'assicurazione generale obbligatoria il numero delle giornate attribuibili a ciascuna settimana viene integrato fino a 5,19, se inferiore, fatta eccezione delle settimane per le quali risulta accreditata altra contribuzione, anche a carica di gestioni diverse dall'assicurazione generale obbligatoria”.
Il numero 5,19 rappresenta il valore medio dei giorni nella settimana laddove l'anno intero (composto realmente da 52 settimane) è convenzionalmente costituito da 270 giornate
(270:52 =5,1923).
Pertanto, per i lavoratori agricoli a tempo determinato occorre individuare il numero delle giornate di malattia che possono essere utilizzate per la retribuzione pensionabile senza alterare il rapporto tra 270 giornate annue e 52 settimane: si tratta di una operazione matematica che tiene conto della contribuzione reale (ossia di quella per lavoro, di quella per disoccupazione agricola, di quella per trattamento speciale agricoli) presente per il singolo assicurato in un determinato anno, ponendola in rapporto al valore contributivo delle settimane dell'anno convenzionalmente costituito da 270 giornate.
Il numero di giornate di malattia che risulta compatibile con il criterio sopra indicato viene utilizzato per integrare gli altri contributi giornalieri (per lavoro effettivo, per disoccupazione e trattamento speciale) e viene moltiplicato per la retribuzione giornaliera riferita allo specifico anno.
CP_ Tale è il procedimento che l' segue, come emerge dalla predetta circolare (e come è stato nel caso in esame esplicitato nella “relazione reparto” allegata alla memoria di costituzione) … Ivi si espone il procedimento matematico, espresso dalla seguente formula
{5,1923 [(giornate di lavoro agricolo+ giornate di disoccupazione agricola + giornate di trattamento speciale agricolo): 52 ] x (52 settimane effettive di malattia) = giornate di malattia utilizzabili ad integrazione. CP_ Dopo aver così determinato il numero delle giornate di malattia ad integrazione, l' procede al calcolo della retribuzione annua pensionabile: [giornate di lavoro agricolo+ giornate di disoccupazione agricola + giornate di trattamento speciale agricolo + (N° delle settimane di malattia x 6 giorni in ciascuna settimana) + giornate di malattia ad integrazione] x retribuzione giornaliera dell'anno= retribuzione annua pensionabile dell'anno. … quindi non emergono gli errori di calcolo della pensione a scapito del pensionato lamentati in ricorso.
6 CP_ In sostanza la contribuzione giornaliera per malattia non viene esclusa dall' ma viene computata nei limiti derivanti dal rapporto con il valore convenzionale di un anno pari a
270 giornate contributive.
Ne deriva che non può ritenersi fondata la pretesa “del ricorrente” di computare, invece, integralmente i contributi giornalieri per malattia in aggiunta ai 270 convenzionali e che non possono ritenersi fondate le pretese dirette ad ottenere la riliquidazione della pensione secondo i calcoli allegati dalla parte pensionata, non risultando essi corretti e coerenti con il resto della normativa di settore”.
Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che risultare, anche sotto tale profilo, priva di sbocco.
Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul
CP_ ricorso proposto da , con ricorso depositato il 16.2.2023, nei confronti dell' Parte_1
così provvede: dichiara inammissibile la parte della domanda volta a conseguire la riliquidazione della pensione in godimento con la riliquidazione dei contributi agricoli ante 1984 ex art. 16, L.n. 638/83; rigetta la residua domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili.
LE, il 19 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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