Art. 40.
L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 24 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianita', o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere, a) e 6) del secondo comma dell'articolo 38.
L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 24 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianita', o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere, a) e 6) del secondo comma dell'articolo 38.