Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6302/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 5 novembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
POZZONI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Patrizia Controparte_1 C.F._2
BERTOCCHI BIFFI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note scritte depositate Parte_1 Controparte_1
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Terno d'OL (BG) in data 6 settembre 2003.
Dalla loro unione sono nati (11 novembre 2004), maggiorenne, e (3 luglio 2007), Per_1 Per_2
minorenne.
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole.
regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha a Controparte_1
sua volta formulato le proprie conclusioni.
Nelle more del giudizio, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, come confermato all'udienza del 13 maggio 2025, celebrata in forma scritta.
Pertanto, il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha provveduto in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 5 luglio 2022 e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì adeguati a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto del minore ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Terno d'OL (BG) il 6 settembre 2003 tra e Parte_1 [...]
CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Terno d'OL (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2003);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: - Confermarsi che il figlio minorenne continui a rimanere affidato in VIA CONDIVISA ai Per_2
genitori e con collocamento prevalente presso la residenza della Controparte_1 Parte_1
madre, nella casa condotta in affitto dalla Dott.ssa sita in Chignolo d'OL (BG), Via CP_1
Giotto N. 20. Il figlio conserverà e/o acquisterà la residenza della madre. Per_2
- Il padre potrà trascorrere il tempo già regolamentato con tenuto conto che il 3 luglio 2025 Per_2
il figlio raggiungerà la maggiore età.
- Il padre si obbliga, in caso di nuova iscrizione all'Università della figlia maggiorenne , a Per_1 corrispondere il mantenimento anche per la stessa, previa documentazione che attesti l'iscrizione al nuovo anno accademico e il recesso dal Contratto di lavoro a tempo indeterminato e la conseguente mancanza di indipendenza economica, versando un contributo al mantenimento di €=250,00= soggetto a Rivalutazione ISTAT annuale, unitamente al 50% delle Spese Straordinarie per la figlia primogenita, senza che la Istante debba depositare Ricorso in modifica delle Condizioni di Divorzio.
- Nulla sulla regolamentazione delle altre Festività e delle Vacanze, stante l'avvicinarsi del compimento della maggiore età di allorché egli sarà libero di determinarsi secondo le sue Per_2
volontà.
- In caso di necessità e previo idoneo e congruo preavviso i coniugi potranno sempre essere d'aiuto l'uno all'altra nell'interesse dei figli e in caso di impedimento e/o di malattia Per_1 Per_2 dell'altro (ex) coniuge,
- In caso di urgenza relativamente ai documenti inerenti le attività sportive e / o alle comunicazioni scuola -genitori da sottoscrivere entro il giorno successivo, pur dandone immediata notizia all'altro, sarà la madre o il padre a firmare la relativa documentazione;
- Il padre continuerà a versare a titolo di Contributo al MANTENIMENTO del Parte_1
figlio la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta,00) entro il giorno 15 di ogni mese, con Per_2
la rivalutazione ISTAT annuale.
- L'obbligo di mantenimento della prole in capo al padre proseguirà anche dopo Parte_1
il raggiungimento della maggiore età del figlio e ciò sino a che egli non avrà conseguito il Per_2
diploma di maturità e/o universitario o, in ogni caso, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
qualora il figlio decida di studiare fuori sede, egli sarà il titolare del relativo mantenimento.
- Quanto alle SPESE Straordinarie, esse saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo il Nuovo
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo dal 31.10.2024, al quale le Parti hanno adito, riportandosi integralmente allo stesso, nell'Accordo di Divorzio, in Atti.
- Nulla sulla ex casa coniugale sita in Terno d'OL (BG), in Via delle Piantade N. 8 di proprietà esclusiva dei genitori del TE , che era stata assegnata in sede di Parte_1 Separazione alla moglie con i figli e riconsegnata dalla stessa ai Controparte_1 Per_1 Per_2
suoceri nel giugno del 2024,
- Stabilire che l'Assegno Unico e Universale per i figlio venga percepito nella misura del Per_2
100% (cento%) dalla sola madre sino al periodo di tutta la sua vigenza. Controparte_1
- I coniugi rinunciano reciprocamente al MANTENIMENTO, essendo allo stato, economicamente autosufficienti.;
4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti:
- Quanto alla autovettura, attualmente ancora in uso al TE, la Toyota YARIS targata
BJ648LT, acquistata durante il matrimonio nel 2009, verrà consegnata dal Signor ai figli, non Pt_1
appena il primo di essi avrà conseguito la Patente di Guida, senza richiedere alcuna somma alla moglie.
- Quanto alla autovettura Dacia ER targata FP592VK, essa è di proprietà esclusiva della moglie, che l'ha acquistata dopo l' intervenuta Separazione Legale, in parte, grazie ad una donazione dei di Lei genitori, ed in parte con un finanziamento, ancora da rimborsare.
- Quanto alla autovettura Toyota Corolla Auris targata FY180GF, acquistata usata dal signor Pt_1
nel gennaio 2025, interamente pagata mediante finanziamento da rimborsare mediante rate mensili, essa rimarrà intestata al ricorrente.
- I coniugi si danno reciprocamente atto che il LIBRETTO di N. Parte_2 CP_2
25556603-POSTE Italiane costituito dalle Parti nell'interesse esclusivo della prole nata dal matrimonio, sarà estinto dopo la emanazione della sentenza di Divorzio. Le somme ivi depositate saranno assegnate e suddivise tra i figli e in misura eguale tra di loro. Per_1 Per_2
- Quanto a tutti gli altri Buoni ed investimenti Postali, gli (ex) coniugi, dopo la emanazione della sentenza di Divorzio, decideranno le sorti di tutti i predetti accantonamenti, decidendo di volta in volta se attendere la naturale scadenza dei Buoni Postali, o se procedere ad una liquidazione in via immediata.
- Nulla sui depositi bancari, già regolamentati in sede di Separazione;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo