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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 970/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 20+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione avviso cosap e vertente tra
TRA
– (P. Iva. ), in per- Parte_1 P.IVA_1
sona dell'Amministratore Unico p.t., con sede in Napoli alla via G.B. Marino n.
1, elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 16 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Rispoli (CF che la rappresenta e difen- C.F._1
de giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
-ATTORE-
e
(C.F. , in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Camarda
(C.F. ) in virtù di procura generale alle liti per atto del C.F._2 Dott. , Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Persona_1
Napoli, Torre Annunziata e Nola, rep. n. 22594 del 15/09/2022, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale,
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 12/1/21, si opponeva alla in- Parte_1
timazione di OS prot. nn. PG/773962/5874 (“…dell'importo complessivo di € 3.456,74 …per un presunto mancato pagamento di canone passo carrabile cat. C…”), comunicatole/notificatole in data 15.12.2020, per annualità 2018, fondata su verbale di accerta- mento della PoliziaMunicipale di Napoli n. 56 del 9/8/11, deducen- do in sintesi, in primo luogo, la nullità dell'impugnata sanzione-
OS (precisando sul punto che “…è ictu oculi impossibile ricon- durre e controllare l'importo richiesto per ogni singola posizione alla tariffa applicata dal poiché essa varia, oltre Controparte_1
ad improbabili ed ingiustificati arrotondamenti in eccesso, di volta in volta. Si evidenzia a titolo meramente esemplificativo che da un rapido calcolo si riscontra un ingiustificato aumento della c.d. in- dennità (tariffa) di circa il 60% rispetto all'annualità 2017”).
L'opponente denegava inoltre ogni addebitata responsabilità rite- nendo l'infondatezza della domanda introduttiva trattandosi, tra l'altro, di varchi d'accesso realizzati (presso il PalazzoBrin, posto a
Napoli in angolo viaBrin/viaVolta) dallo stesso Comune parteno- peo, o dalla sua holding, allorquando esso ne era ancora proprieta- rio (più specificamente, sul piano cronologico degli intervenuti passaggi di proprietà, si legge ancora in ricorso, tra l'altro, che
“Con verbale del 17.07.2012, che si deposita, il Controparte_1
( ) trasferiva alla Controparte_2 CP_3
con decorrenza 21.07.2012 tutte le strutture comunali desti-
[...]
nate a parcheggio tra cui è ricompreso il c.d. parcheggio di inter- scambio BRIN sito appunto tra Via Brin e Via A. Volta. Successi- vamente, in data 27.12.2013, con verbale di assemblea straordina- ria Napoli Holding S.r.l., già Napolipark, conferiva ad
[...]
la gestione del ramo parcheggi con decorrenza 1.04.2014 Pt_1
(Cfr. doc. che si deposita). Solo in data 26.04.2017 per atto notaio
rep. 2623, racc. 1345, che si deposita, il Per_2 CP_1
conferiva ad in aumento capitale il parcheggio
[...] Parte_1
di interscambio denominato “Autosilos Brin” (Cfr. determina dell'AU n. 17 del 25.05.2017)”; enfasi aggiunte ).
Per tali riassunti motivi (ma v., amplius, atto introduttivo),
l'opponente “proprietà integrale del mede- CP_4 CP_1
simo (come tra l'altro si legge nell'allegata sentenza del Tribunale di Napoli n. 3362/2016) ed incaricata del pubblico servizio di tra- sporto cittadino in sostituzione della pregressa chiedeva Pt_2
quindi dichiararsi nulla e comunque infondata la avversa pretesa di pagamento della OS 2018.
L'ente locale, all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la illegit- timità ed infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
Atteso che, pacificamente, per la domanda in oggetto si procede con citazione e non con ricorso, cioè con rito ordinario, la causa - così convertita- è quindi poi passata in decisione con la concessio- ne dei termini ex art. 190 cpc.
Occorre in primo luogo osservare che, dopo variazioni interpretati- ve del passato, il Giudice di legittimità e la giurisprudenza ammini- strativa si sono ormai sostanzialmente attestate sullo stesso princi- pio per cui il e l'azienda operante in house providing (qui CP_1
una SPA), pur essendo in sé soggetti giuridicamente distinti, tutta- via, data la loro stretta interconnesione funzionale ed il controllo azionario al 100% del primo sulla seconda sia pure mediante una propria società di holding, possano però altresì ritenersi, al contem- po, in rapporto di sostanziale relazione interorganica (cfr. SSUU
4132/19 secondo cui l'in house providing prevede che l'Amministrazione fornisca i servizi pubblici in auto-produzione mediante affidamento ad un ente strumentale formalmente autono- mo ma funzionalmente, organizzativamente e finanziariamente di- pendente da essa, configurandosi così un modello di organizzazio- ne meramente interno, qualificabile in termini di detta “delegazione interorganica”; Cass. 5346/19 secondo cui “…il cd. controllo analogo esercitato dall'Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all'azionista pubblico di svolgere una influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogato- ri rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così da ren- dere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interor- ganica…”; in altro correlato senso, v. TARLazio 1680/20 e simil- mente Cons.Stato 2626/17 secondo cui, in pratica, l'affidamento in house [quindi domestico, quasi interorganico] costituisce modalità ordinaria e nient'affatto eccezionale della concessione di servizi).
Ciò posto, nel merito -a proposito della eccezione di nullità solleva- ta dall'istante anche per la scadente o assente motivazione che ap- punto illustrasse le ragioni della inflitta sanzione/OS- va poi ri- levato che il prodotto e sottostante verbale di accertamento (n. 56) del 9/8/11 segnala che la violazione afferisce a “due varchi carrabi- li”, entrambe rinvenibili su via Volta, di rispettivi metri 5,70 e 3,40, con tipologia attività -si noti- , accessi Controparte_5 occupanti detti spazi comunali in violazione degli artt. 21 e 32 del
RegolamentoOS, in relazione al successivo anno 2018 come inoltre si legge nell'avviso di pagamento qui impugnato.
Ebbene, occorre osservare che il , oggetto CP_6
dell'intimazione pecuniaria in rassegna, era in origine parte del pa- trimonio comunale allorquando ne venivano realizzati -o comunque già esistevano- i varchi d'accesso, ora raggiunti dall'addebito/OS a carico dell'odierna istante.
Sicchè, deve anzitutto ribadirsi che essi erano già di pertinenza del allorquando lo stesso era o diveniva proprieta- Controparte_7
rio dell'edificio appena indicato, passando poi quest'ultimo in pro- Parte_ prietà di solo in data 26/4/17 (v. sopra). Inoltre, in collega- mento, la medesima struttura appare costituire, invero sul punto non contestatamente, un cd. parcheggio di interscambio e, cioè, uno stabile a più piani destinato a sosta, a prezzo evidentemente conveniente, in favore soprattutto di numerosi quotidiani pendolari
i quali -nel contesto di chiari fini pubblicistici rapportabili ad una città metropolitana notoriamente gravata da un rilevantissimo traf- fico veicolare- intendano appunto rilasciare il proprio veicolo pri- vato utilizzando piuttosto, per muoversi, i circolanti mezzi pubblici
(linee metropolitane, autobus, ecc.), sì da oggettivamente contri- buire al decongestionamento, nel perimetro cittadino, della eccessi- va mobilità veicolare a motore.
Una siffatta finalità -specie rispetto a grandi centri urbani- indiscu- tibilmente configura, per definizione ed anche sul piano ecoam- bientale, un evidente obiettivo pubblicistico.
Questo scopo, già di carattere generale allorquando l'edificio BRIN era direttamente o indirettamente di titolarità comunale, è poi rima- sto tale anche quando esso è stato trasferito ad (operante Pt_1
in house providing e, quindi, nella premessa relazione interorgani- ca), giusto atto notarile del 26/4/17 cit. . Appare dunque chiaro - tranne apposita determinazione comunale di inversione della origi- naria destinazione del complesso immobiliare, qui tuttavia non ri- sultante- che anche l'incaricato organismo funzionalmente e giuri- Parte_ dicamente interconnesso, cioè l , debba allora perseguire e conseguire la stessa indicata finalità pubblicistica. Detto atto di conferimento immobiliare del 26/4/17, concluso da Pt_1 [...]
e prevede tra l'altro, significa- Controparte_8 CP_1 CP_1
tivamente, sul punto in esame : “….
…..
…. Brin…” .
Con detti fondamentali passaggi dell'atto pubblico del 26/4/17, cui partecipano tutti e tre i rilevati soggetti interessati, si stabilisce dunque, a conferma :
-che è partecipata al 100% dal a Pt_1 Controparte_7
mezzo di Napoli Holding srl ed opera, precisamente, in regime di in house providing, “svolgendo la propria attività di servizio pub- blico…sottoposta al cd. controllo analogico”, ribadendosi poi i
“servizi di pubblico interesse svolto da ” (enfasi ag- CP_9
giunte);
-che, infine, il complesso Brin è stato appunto trasferito in pari data ad Pt_1
Insomma, non è dubbio che, per naturale funzione e per apposita disposizione anche negoziale, in linea con il complessivo quadro normativo di riferimento, l'edificio in questione debba concorrere, nei modi accennati, al perseguimento dell'interesse genera- le/cittadino al decongestionamento del traffico urbano ed anche, di riflesso, all'auspicabile progresso del contesto ecoambientale.
Ciò pertanto induce a ritenere che se anche le vicende di causa po- tessero comunque ricondursi al mancato pagamento del COSAP-
2018 per i premessi varchi d'accesso colleganti il complesso im- mobiliare con le aree esterne, ne discenderebbe ed anzi ne discen- de, egualmente, che l'uso/occupazione di tali passaggi sia oggetti- vamente finalizzato a conseguire i ripetuti scopi pubblici del caso, per cui una azienda comunale totalmente controllata che operi in house providing e fruisca di siffatti accessi -per attività di rilievo certamente generale, in esplicazione dei riferiti “servizi di pubblico interesse”- non possa dunque essere tenuta a pagare il contestato canone occupativo. E' in pratica il stesso, attraverso la sua CP_1
diretta operatrice interconnessa e vigilata, ad indirettamente ma univocamente fruire, per gli usi programmati, degli spazi in que- stione, sì da rendere inconfigurabile o illogico che, in tale quadro, possano pretendersi somme a titolo di indebita occupazione di aree comunali, quasi come se l'ente locale le potesse chiedere pratica- mente a sé stesso (sempre poi a norma del richiamato regolamento, si legga l'art. 29 (ex art. 27) secondo cui : Esenzioni “Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente articolo 2. Sono esentate dal pagamento del canone le occupazioni realizzate in proprio dal Comune di
Napoli previo atto di esenzione della Giunta Comunale. Sono, al- tresì, esentate dal pagamento le occupazioni realizzate per
l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal
..”; sembra cioè, anche sul piano regolamentare, Controparte_1
che la avvenuta realizzazione dei varchi in questione sia appunto di appannaggio comunale non solo nel senso della sua titolarità fun- zionale, diretta o poi indiretta, ma anche appunto nel senso che essi servano proprio ai ripetuti scopi pubblici/locali al punto da apparire inquadrabili nel novero dei beni esentabili da OS).
In ogni caso, risulta evidente come nella specie non sia dovuta da una società in house -interamente controllata dal territoria- CP_1
le ed investita di compiti di interesse collettivo- alcuna somma a ti- tolo di canone d'occupazione. Deve invero ancora rilevarsi, a ri- guardo, che consimili considerazioni, laddove funzionali alla deci- sione, sono state già svolte anche in altre sentenze della sezione, ma con riferimento a capannoni od edifici in cui erano direttamente parcheggiati autobus pubblici che, per entrare ed uscire dai mede- simi alloggi, si servivano appunto di varchi d'accesso, o stradali, di titolarità comunale : in tali casi si è già appunto ritenuta la non de- benza del OS. Ma, per vero, la circostanza, nel caso in esame, che PalazzoBrin serva piuttosto a parcheggiare veicoli privati, in funzione di interscambio di tipo soprattutto pendolare, non cambia affatto la sostanza delle cose in quanto tale transitorio ricovero di veicoli individuali che quotidianamente raggiungono le affollate aree partenopee, non esclude ma anzi implica la logica conseguen- za, sempre anch'essa di chiara matrice pubblicistica per le ragioni già indicate, che i privati, secondo le loro necessità locali, prose- guano a piedi o più spesso con mezzi pubblici, e non, certamente, con le proprie autovetture private. Sicchè, all'evidenza, lo scopo pubblicistico del decongestionamento veicolare/urbano è qui co- munque egualmente conseguito, per quanto possibile in una capita- le metropolitana, non occorrendo perciò -deve coerentemente rite- nersi- che la impresa appieno controllata dal ed agente in CP_1
house providing debba quindi anche pagare l'utilizzo dei varchi di collegamento tra la struttura immobiliare deputata e la strada pub- blica.
Insomma, in riepilogativa sintesi, l'uso testè detto degli accessi di congiunzione tra il palazzo Brin e l'area comunale esterna appare comunque iscriversi ai finali scopi pubblici cui l'incaricata Pt_1
sovrintende, con l'effetto, in ogni caso e sotto ogni profilo, che,
[...]
in accoglimento della domanda introduttiva, l'opposto avvi- so/OS debba essere dunque dichiarato illegittimo.
La sostanziale novità della vicenda, rispetto cioè al fatto che non fosse qui in discussione l'accesso ad un ricovero di mezzi o auto- bus pubblici ma, piuttosto, ad un parcheggio di favore per veicoli privati, induce da ultimo a compensare interamente, tra le parti di causa, le sostenute spese di lite, trattandosi peraltro di soggetti, si ripete, in rapporti di correlata unità funzionale.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto introduttivo del 12/1/21, così prov- Pt_1
vede :
a)in accoglimento, dichiara la illegittimità dell'avviso-OS n.
PG/773962/5874 di euro 3.456,74 comunicato in data 15.12.2020;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 26/2/25.
Il giudice unico Antonio Attanasio