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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
04/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della tecnopatia sofferta ma non riconosciuta in via amministrativa e, conseguentemente, a conseguire il relativo indennizzo, cumulativamente con gli esiti derivanti da altra tecnopatia, secondo la percentuale accertata in misura pari al 22%.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato dal 1993 al 2020, in qualità di operaio riparatore/meccanico/saldatore/tubista alle dipendenze di varie ditte operanti nel settore dell'industria pesante e, in particolar modo, all'interno dello stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto alle dipendenze della , Controparte_2 CP_3
last srl, Techy In srl, Gamit srl ed altre ancora, CP_4 Controparte_5
occupandosi personalmente delle operazioni di riparazione di tutti gli impianti meccanici ed elettrici che facilitavano l'inalazione di qualsiasi tipo di agente chimico ivi presente oltre alle fibre di amianto medesime, tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente presentava denuncia di una nuova malattia di origine professionale ovvero il “K polmonare”, che l rigettava. CP_1
Si costituiva l che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, nonché l'assenza di documentazione, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha Persona_1
accertato che il ricorrente risulta attualmente affetto da “Neoplasia Polmonare Lobo
Superiore sinistro già sottoposto a radioterapia stereotassica”.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha difatti specificato che, considerando la durata dell'attività lavorativa, il periodo di latenza e il tipo di esposizione non è difficile considerarne la idoneità alla patogenesi della patologia neoplastica in questione ( quantomeno come fattore concausale).
Ha concluso, invero, ritenendo che non è possibile escludere che l'attività lavorativa del ricorrente, svolta all' interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, possa aver concorso all'insorgenza della malattia polmonare in oggetto.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Di conseguenza, il ctu ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 8%, come indicato nella voce cod. 131delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa.
Alla luce di quanto innanzi, il danno biologico complessivo, previa riunione con i postumi di altra tecnopatia riconosciuti in misura del 22%, è pari al 30%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, caratterizzata da “manutenzioni meccaniche ed elettriche quando gli impianti erano in marcia rimanendo esposti a minerali spesso esausti contenenti IPA dispersi tra i macchinari e dagli impianti.” Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro le malattie pacificamente successive al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass.
Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs.
n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, e dunque dalla presentazione della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura complessiva del 30% (trenta) per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, condanna l al pagamento della relativa prestazione, con rivalutazione e CP_1
interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 10 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
04/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della tecnopatia sofferta ma non riconosciuta in via amministrativa e, conseguentemente, a conseguire il relativo indennizzo, cumulativamente con gli esiti derivanti da altra tecnopatia, secondo la percentuale accertata in misura pari al 22%.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato dal 1993 al 2020, in qualità di operaio riparatore/meccanico/saldatore/tubista alle dipendenze di varie ditte operanti nel settore dell'industria pesante e, in particolar modo, all'interno dello stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto alle dipendenze della , Controparte_2 CP_3
last srl, Techy In srl, Gamit srl ed altre ancora, CP_4 Controparte_5
occupandosi personalmente delle operazioni di riparazione di tutti gli impianti meccanici ed elettrici che facilitavano l'inalazione di qualsiasi tipo di agente chimico ivi presente oltre alle fibre di amianto medesime, tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente presentava denuncia di una nuova malattia di origine professionale ovvero il “K polmonare”, che l rigettava. CP_1
Si costituiva l che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, nonché l'assenza di documentazione, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha Persona_1
accertato che il ricorrente risulta attualmente affetto da “Neoplasia Polmonare Lobo
Superiore sinistro già sottoposto a radioterapia stereotassica”.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha difatti specificato che, considerando la durata dell'attività lavorativa, il periodo di latenza e il tipo di esposizione non è difficile considerarne la idoneità alla patogenesi della patologia neoplastica in questione ( quantomeno come fattore concausale).
Ha concluso, invero, ritenendo che non è possibile escludere che l'attività lavorativa del ricorrente, svolta all' interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, possa aver concorso all'insorgenza della malattia polmonare in oggetto.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Di conseguenza, il ctu ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 8%, come indicato nella voce cod. 131delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa.
Alla luce di quanto innanzi, il danno biologico complessivo, previa riunione con i postumi di altra tecnopatia riconosciuti in misura del 22%, è pari al 30%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, caratterizzata da “manutenzioni meccaniche ed elettriche quando gli impianti erano in marcia rimanendo esposti a minerali spesso esausti contenenti IPA dispersi tra i macchinari e dagli impianti.” Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro le malattie pacificamente successive al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass.
Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs.
n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, e dunque dalla presentazione della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura complessiva del 30% (trenta) per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, condanna l al pagamento della relativa prestazione, con rivalutazione e CP_1
interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 10 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)