Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 novembre 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2025 |
Commentari • 80
- 1. Agevolazioni e Credito d'impostahttps://www.fiscoetasse.com/
- 2. Circolare del Giornohttps://www.fiscoetasse.com/
- 3. Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025. Brevi sui provvedimenti approvati in tema di Fisco, incentivi alle imprese e Terzo settorehttps://www.finanzaefisco.com/
- 4. Circolare del Giornohttps://www.fiscoetasse.com/
- 5. Gazzetta Ufficialehttps://www.dirittobancario.it/
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023 la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2024 il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2024 il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2024 il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo statuto dei diritti del …
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Giurisprudenza • 84
- 1. Trib. Modena, sentenza 06/11/2025, n. 208Provvedimento: R.g. n. 228/2025 sub. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati Dott.ssa Ester Russo Presidente Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 228/2025 sub. 1, nei confronti di (c.f. e partita IVA: ), in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, corrente in Finale Emilia (MO), Via …Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 29/07/2024, n. 4990Provvedimento: Sentenza n. 4990/2024 Depositato il 29/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 11/07/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: BU MA, Presidente ALVINO FEDERICO, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice in data 11/07/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 6747/2020 depositato il 20/11/2020 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1-3 80134 Napoli NA elettivamente …Leggi di più...
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- 3. Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1730Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 22196 / 2023. R.G. , promossa da: rapp.to/a e difeso/a dall' avv. DEL Parte_1 C.F._1 GAISO ANTONIO () ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente Contro rapp.to/a e difeso/a dall'avv.SAVASTANO MARINA (ed elett.te CP_1 dom.to/a come in atti Resistente Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria Conclusioni :in atti Ragioni di fatto e …Leggi di più...
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- 5. Trib. Padova, sentenza 20/05/2025, n. 792Provvedimento: N. 662/2024 RG Tribunale di OV SEZIONE PRIMA CIVILE In nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di OV, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel. Dr.ssa Alina Rossato Giudice Dr.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 662 2024 promossa da: , con il patrocinio dell'avvocato FRANCESCA ZAGARESE Parte_1 Parte ricorrente contro , con il patrocinio dell'avvocato PAOLA MARTIN CP_1 Parte convenuta con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “voglia il Tribunale …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita' e oggetto
1. La presente legge, nel rispetto dell' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione , definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonche' rafforzandone le capacita' di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. La predetta revisione include altresi', nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalita' di fruizione e di controllo di detti incentivi, che e' demandata alla specifica disciplina di settore.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresi', misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta l' art. 117 della Costituzione :
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato(4).
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.» - Art. 2. Principi e criteri direttivi generali
per l'esercizio della delega 1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) il principio della pluriennalita' e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonche' dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilita' di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;
b) il principio della misurabilita' dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;
c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;
d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parita' di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;
e) il principio della agevole conoscibilita' delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;
f) il principio della digitalizzazione e della semplicita' e uniformita' delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura piu' ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilita' dei contenuti e la trasparenza delle procedure;
g) il principio della piu' ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;
i) il principio della strategicita' per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitivita' del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;
l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilita' di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto. - Art. 3. Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata. ((1)) 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realta' territoriali;
b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi».
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e il Ministro per le disabilita', nonche' di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e' acquisito altresi' il parere del Consiglio di Stato.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 50, comma 2) che "Il termine previsto all' articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160 , e' prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3".