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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 13/05/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.932/2014R.g.
Tra
n.06/02/1963 (c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Ranieli
RICORRENTE
E
, proc. fall. n. 7/2018, in Controparte_1
persona del Curatore Fallimentare, avv. Francesco Manduca
RESISTENE CONTUMACE
E
in persona Controparte_2
del Curatore Fallimentare, avv. Lucia Maria Massimo
RESISTENTE CONTUMACE
E in p.l.r.p.t. CP_3
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 10/06/2014 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. accert are e dichiarare che l e odi e rn e convenut e " , in proprio e qual e ditta CP_2
CP_ Contr indi vidual e, la soci età " (già Controparte_4 Controparte_6
[...] [...]
costitui scono un uni co centro di imputazione e int eressi
[...]
giuri dici , s chermato att raverso la segmentazi one fittizia di un complesso aziendale unitari o;
2.accertare e di chi arare che tra la ri corrente, sig.ra
e le convenut e ", in proprio e quale dit ta Parte_2 CP_2
indi vidual e, e la soci età " (già Controparte_1 Controparte_7
, in per sona del l egale rappresent ant e p.t., intese come
[...]
uni co cent ro di imputazi one di i nt eressi giuridi ci, è giuridi cament e sorto un rapporto di lavoro s ubor dinato a t empo i ndetermi nato, svol t o senza soluzione di conti nuit à, a f ar dat a dal 07/07/2002 si no al 04/07/2012, o da quell e successi ve dat e ri sultate provat e;
3.accertare e di chi arare il conseguent e diritto della ri cor rente all 'inquadramento corrispondente al 4° li vello del
CCNL Commer ci o/T erzi ario, con decorrenza dal dal 07/ 07/2002 si no al
04/07/2012, con ri conos ci mento del di ritto a percepire una ret ribuzione mensil e propor zionata al li vello prof essionale ed all 'orari o eff etti vament e prestato per come indicato in narrativa, in misura pari a € 928,64 al part-time per 14 mensili tà; 4 . e per l 'eff etto condannare l e odierne convenute "
[...]
, i n pr opr io e quale ditt a indivi dual e, e l a soci età " CP_2 [...]
(già i n persona del CP_1 Controparte_7
legale rappr es entante p.t., int ese come uni co centro di imputazi one di interessi gi uridici , i n soli do tr a loro, a corrispondere alla ri corrente, a ti tolo di spettanz e retributi ve mat urat e nell ' intercorso e cessat o rapporto di lavor o, svol to senz a sol uzione di continuità dal 07/07/ 2002 si no al 04/07/2012, l a somma complessiva pari ad € 85.423,06 al lordo ripartita come dai conteggi allegati, di cui € 9.596,98 al lordo a titolo di trattamento di fine rapporto, ovvero quell e diver s e s omme rit enut e di giusti zia;
5. accertare e di chiarare il diritto dell a ri cor rente al r iconosci mento di una posi zione assicurativa e previdenzial e cons eguent e e connessa a tal e rapporto di lavoro svolto i n subordinazione, s enza sol uzione di continuit à, alle dipendenze del le due convenute " ", in propri o e qual e ditta individuale, e la soci età CP_2
" (già i n Controparte_1 Controparte_7
persona del l egale r appr es ent ant e p.t , i ntese come uni co cent ro di i mputazi one di int eressi giuri di ci, dal 07/07/2002 si no al 04/07/2012, e nell o specifi co accertare e di chi ar are il mancato versamento da part e delle convenut e a
2 favore della ri corr ente dci contri buti previdenzi ali per il periodo che va dal
07/07/2002 sino al 04/07/2012 e conseguentement e disporne la condanna al versamento, almeno per l 'ulti mo quinquennio;
6. con int eressi e ri val utazione dal dovut o al s al do;
7. con vi ttori a di spese, diritti ed onorari da di strarsi a favore dei l egali anti statar i;
8. con sentenza esecuti va.
Le parti resi ste nti i n ri as sunzione , vocate i n gi udi zio, non sono costituit e in giudi zio e vanno dichiarate co nt umaci
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 17.06.2015 al 15.04.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 21.04.2021,18.10.2023, 24.04.2024, 18.09.2024,
30.10.2024 , e all 'udienza del 07.05.2025 , frat tanto sostit uit a dal deposit o di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudi cant e, preso att o dell a ri tuale com unicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di not e scritt e ent ro il termi ne assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controvers ia deci dibile allo st ato degli atti ha adott at o l a sent enza con contestual e moti vazione, di cui dispone l a comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
L'identificazione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2094 c.c., secondo l'orientamento dalla S.C., cui la Scrivente presta adesione (Cassazione civile sez. lav., 03/05/2024, n.11937), in base all'elemento distintivo della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si esprime nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. 19 novembre 2018, n. 29764); sulla base di criteri complementari e sussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. 27 febbraio 2007, n.
4500; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256). Ed è desumibile da un insieme di circostanze che
3 devono essere complessivamente valutate dal giudice del merito (Cass. 26 agosto 2013, n.
19568; Cass. 31 maggio 2017, n. 13816; Cass. 29 maggio 2018, n. 13478), alla stregua di accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 luglio, 2015, n. 14434).
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697c.c., infatti, incombe sul lavoratore che deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di allegazione e di prova in merito alle concrete circostanze che attestino l'effettiva sussistenza dei suddetti elementi (e, dunque, anzitutto, la sussistenza del rapporto di lavoro a carattere subordinato, in secondo luogo, la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione, nonché, al suo interno, l'effettivo impegno in termini di giorni e ore).
Quanto allo specifico elemento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione neppure iuris tantum, potendo, invero, l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa essere dedotta in diversi tipi contrattuali ed essere conseguentemente adempiuta secondo differenti modalità di espletamento - oggetto di prova è l'effettivo assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (inteso quale potere giuridico di impartire continue e dettagliate istruzioni per l'esecuzione della prestazione lavorativa), organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'imprenditore (con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore, cfr., sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000), mediante l'inserimento organico, continuativo e sistematico nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale e complessivo quali il vincolo di orario (cioè l'obbligo di rispettare un orario predefinito), la forma e le modalità della retribuzione (in particolare, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, implicante la conseguente inesistenza di un rischio per il lavoratore circa il buon esito economico dell'attività d'impresa), l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa
(Tribunale Cosenza sez. lav., 05/03/2020, n.511).
Si rileva che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del
4 rischio, hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria e, dunque, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto;
sicché, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non è stato assolto l'onere probatorio come delineato in materia.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parte, tenuto conto della natura della controversia e dei motivi della decisione.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 13 maggio 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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