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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/10/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI OL AR, all'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 514/2025 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...] , c.f , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dal Funzionario dott. CALDARERA RUGGERO;
- resistente -
OGGETTO: pagamento omologa assegno mensile di assistenza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/02/2025, parte ricorrente premetteva che la ricorrente, già riconosciuta invalida civile in misura del 75%, in sede di visita di revisione da parte della
Commissione Medica territorialmente competente espletata in data 6/7/2022, veniva riconosciuta invalida in misura del 67%; conseguentemente, esperiva ricorso per ATP (rg n. 4205/2022) al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere della pensione di inabilità e dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
Il giudizio di concludeva con negativamente con riferimento alla pensione di inabilità e allo status di portatore di handicap grave, ma veniva specificato che il CTU aveva riconosciuto al ricorrente una invalidità civile dell'87% a decorrere dalla data della visita di revisione.
Rilevava che, nonostante l'omologa della CTU espletata nel detto procedimento, regolarmente notificata, l' non liquidava le somme dovute per l'assegno mensile. CP_1
Osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione del decreto di omologa.
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' al pagamento di tutti i ratei della CP_1 detta prestazione, scaduti e non corrisposti, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario. L' si costituiva in giudizio rilevando di aver rigettato la richiesta di liquidazione CP_1 dell'omologa de qua in quanto negativa in ordine al requisito sanitario per la prestazione richiesta in ricorso. Chiedeva dunque il rigetto della domanda, con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
Il giudice, esercitando i poteri previsti dall'art.421 c.p.c., acquisiva d'ufficio il ricorso per atp del giudizio n. 4205/22 R.g..
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal mancato pagamento dell'assegno mensile di assistenza da parte dell' . CP_1
Va rilevato l'accertamento sanitario indicato nel provvedimento di omologa risulta essere negativo per la prestazione pensione di inabilità, mentre nessun cenno viene fatto in ordine alla prestazione di cui si pretenderebbe la liquidazione con l'odierno ricorso.
Andando a verificare il ricorso per accertamento tecnico preventivo, acquisito agli atti di causa ai sensi dell'art.421 c.p.c., l'oggetto della domanda proposta in tale sede era soltanto la pensione di inabilità, mentre non è stata svolta, neppure in via subordinata, la domanda in ordine all'assegno mensile di assistenza.
Per tale ragione, l'accertamento sanitario espletato in tale sede non può essere riferibile alla prestazione di cui oggi si pretenderebbe la liquidazione e il pagamento, dal momento che non era neppure oggetto del giudizio.
Né potrebbe applicarsi in questo caso, il criterio “il più comprende il meno”, dal momento che trattasi di prestazioni diverse, l'assegno e la pensione, il cui riconoscimento, seppur implicante un comune accertamento sanitario espresso in termini percentualistici, soggiace poi a presupposti socio- economici del tutto diversi.
Di conseguenza, appare legittimo il provvedimento di rigetto da parte dell' , e la domanda CP_1 odierna, in quanto infondata, va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1 con ricorso depositato il 16/02/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio. Così deciso in Patti, 16/10/2025 .
Il Giudice
PI OL AR