TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1990/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1990/2023, promosso da:
nata in [...] il [...] la quale agisce in proprio e Controparte_1
- unitamente a - in qualità di esercenti della patria potestà della Controparte_2 figlia minore nata in [...] il [...]; Persona_1
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...] la quale agisce in proprio e – Controparte_4 unitamente a - in qualità di esercenti della patria Controparte_5 potestà del figlio minore nato in [...] il [...]; Persona_2
nata in [...] l'[...] la quale agisce in proprio e – Controparte_6
- in qualità di esercenti della patria Controparte_7 potestà della figlia minore nata in [...] il [...]; Persona_3
nato in [...] il [...]; Controparte_8 nato in [...] il [...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mignacca
RICORRENTI contro
; Controparte_10 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 6.11.2025, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA (ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 14.2.2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di
1 apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da , Persona_4 nato a [...] l'[...], e hanno esposto quanto segue.
- Il SI. cittadino italiano è nato a [...] 2014 annesso al nuovo Persona_4 comune MN) l'11/6/1874, figlio di e (All. Parte_3 Persona_5
16); successivamente emigrato in Brasile, il 23/10/1897 nella città di Santa Cruz das Palmeiras, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra (All. 17); infine Persona_6 decedeva in data 06/03/1943 nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile (All. Per_7 18). Dall'unione del SI. con la SI.ra nascevano: Persona_4 Persona_6
- I. SI. , nato nella città di Tambaú, stato di San Paolo, Brasile, in Parte_4 data 22 , secondo quanto riportato nel successivo matrimonio, si sarebbe sposato in prime nozze, in data 11/06/1941 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, con la SI.ra la quale decedeva in data 11/06/1941, nella città di Persona_8
Presidente stato di San Paolo, Brasile (All. 20); il SI. , in data Per_7 Parte_4 28/07/195 ttà di Presidente stato di San P econde Per_7 nozze con la SI.ra (All. 21); infine decedeva in data 06/06/1977, Persona_9 nella città di Presi Paolo, Brasile (All. 22). Dall'unione del SI. Per_7
con la SI.ra nascevano: Parte_5 Persona_9
- 1) SI.ra , nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile, in Parte_6 Per_7 data 28/09/1952 (All. 23), dichiarata dal padre e legittimata in occasione dell'atto di matrimonio successivo dei genitori;
la stessa in data 21/05/1977 nella città di Presidente stato di Per_7
San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 24). Persona_10
- Dall'unione della SI.ra con il SI. nasceva: Parte_6 Persona_10
- i. SI.ra nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Controparte_6 Per_7 Brasile, in ); la stessa in data 11/10/2013 di Goiânia, stato di Goiás, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 26). Controparte_7
- Dall'unione della SI.ra con il SI. nasceva: Controparte_6 Controparte_7
- • nata nella città di Brasilia, Distretto Federale, Brasile, in data Persona_3
09/03/2019 (All. 27).
- 2) SI. , nato nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile, in data CP_8 Per_7 11/06/1 ), dichiarato dal padre e legit occasione dell'atto di matrimonio successivo dei genitori;
lo stesso in data 02/05/1987 nella città di Presidente stato di Per_7 San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra All. 29). Parte_7
Dall'unione del SI. con la SI.ra nasceva: CP_8 Parte_7
- i. SI.ra , nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Parte_1 Per_7
Brasile, i ); la stessa in data 16/01/2 città di Presidente
stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. Silva Per_7 Controparte_11
(All. 31).
- 3) SI. , nato nella città di Presidente Prudente, stato di San Paolo, Brasile, Persona_11 in data;
lo stesso in data 07/05/1983 nella città di Presidente Per_7 stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra (All. 33); infine Persona_12 decedeva in data 02 /10 /2007 nella città di Presidente olo, Brasile (All. Per_7
2 34). Dall'unione del SI. con la SI.ra , nasceva: Persona_11 Persona_12
- i. SI.ra , nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Parte_2 Per_7
Brasile, in 5); la stessa in data 12/06/202 à di São José do Rio Preto, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. Persona_13
(All. 36).
[...]
- II. SI. , nato nella città di Tambaú, stato di San Paolo, Brasile, in data CP_12
10/02/19 so in data 14/09/1935 nella città di Presidente stato di San Per_7 Paolo, Brasile, si univa in prime nozze con la SI.ra (All. 38); la stessa SI.ra Parte_8
decedeva e il SI. , i nella città di Parte_8 CP_12 Per_14
stato di San Paolo, Brasile, si univa in seconde nozze con la SI.ra
[...] Persona_15 infine decedeva in data 22/02/1987, nella città di Osasco, stato (All. 40). Dall'unione del SI. con la SI.ra , nascevano: CP_12 Parte_8
- 1) SI.ra , nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile, in Parte_9 Per_7 data 16/07/1942 (All. 41); la stessa in data 27/02/1964 nella città di Presidente stato di Per_7
San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. l'unione Persona_16 della SI.ra con il SI. nasceva: Parte_9 Persona_16
- i. SI.ra nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data CP_1 10/02/1969 (All. 43); la stessa in data 18/09/2004 nella città di Osasco, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 44). Dall'unione della SI.ra Controparte_2 con il SI. nasceva: CP_1 Controparte_2
- • , nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data Per_1 Controparte_1 22/11/2007 (All. 45).
- 2) SI. , nato nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile, in Controparte_13 Per_7 data 04/07/1946 (All. 46); lo stesso in data 24/11/1973 nella città di Barueri, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra (All. 47); infine decedeva in Parte_10 data 19 /08 /2021, nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile (All. 48) . Dall'unione del SI. con la SI.ra , nascevano: Controparte_13 Parte_10
- i. SI.ra , nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data Controparte_4
02/10/1 in data 23/02/2008 nella città di Osasco, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 50). Dall'unione Persona_17 della SI.ra con il SI. , nasceva: Controparte_4 Persona_17
- • , nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data Persona_2
31/08/2009 (All. 51).
- ii. SI. , nato nella città di Osasco, stato di San Paolo, Brasile, in Controparte_8 data 12/02/1980 (All. 52).
- 3) SI. , nato nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile, in Parte_11 Per_7 data 15/ lo stesso in data 07/02/1970 di Presidente stato Per_7 di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra (All. 54). Dall'unione Parte_12 del SI. con la SI.ra , nasceva: Parte_11 Parte_12
- i. SI.ra , nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Controparte_3 Per_7
Brasile, in a stessa in data 01/10/1992 n i San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 56). Persona_18
- 4) SI.ra , nata nella città di , stato di San Paolo, Brasile, Parte_13 Persona_14 in data 05/01/1962 (All. 57); la stessa in data 14/03/1987 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 58). Dall'unione Per_19 CP_14 della SI.ra con il SI. nasceva: Parte_13 Persona_20
- i. SI. , nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data Controparte_9
3 05/12/1988 (All. 59).
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_10
21.1.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 10.7.2023, non ha formulato conclusioni.
5. Il giudice ha fissato udienza – per comparizione delle parti e per discussione della causa ex art. 702 bis e 702 ter c.p.c. – in data 17.7.2025, rinviata al 6.11.2025, per integrare la produzione delle procure alle liti, e sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 29.10.2025 parte ricorrente ha depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_14 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI MA II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse
4 cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
5 I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_10 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] il [...]; Persona_1
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] il [...]; Persona_2
nata in [...] l'[...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Persona_3
nato in [...] il [...]; Controparte_8 nato in [...] il [...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
6 Così deciso in Brescia, il 24 novembre 2025.
7
Il giudice Luciano Ambrosoli
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1990/2023, promosso da:
nata in [...] il [...] la quale agisce in proprio e Controparte_1
- unitamente a - in qualità di esercenti della patria potestà della Controparte_2 figlia minore nata in [...] il [...]; Persona_1
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...] la quale agisce in proprio e – Controparte_4 unitamente a - in qualità di esercenti della patria Controparte_5 potestà del figlio minore nato in [...] il [...]; Persona_2
nata in [...] l'[...] la quale agisce in proprio e – Controparte_6
- in qualità di esercenti della patria Controparte_7 potestà della figlia minore nata in [...] il [...]; Persona_3
nato in [...] il [...]; Controparte_8 nato in [...] il [...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mignacca
RICORRENTI contro
; Controparte_10 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 6.11.2025, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA (ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 14.2.2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di
1 apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da , Persona_4 nato a [...] l'[...], e hanno esposto quanto segue.
- Il SI. cittadino italiano è nato a [...] 2014 annesso al nuovo Persona_4 comune MN) l'11/6/1874, figlio di e (All. Parte_3 Persona_5
16); successivamente emigrato in Brasile, il 23/10/1897 nella città di Santa Cruz das Palmeiras, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra (All. 17); infine Persona_6 decedeva in data 06/03/1943 nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile (All. Per_7 18). Dall'unione del SI. con la SI.ra nascevano: Persona_4 Persona_6
- I. SI. , nato nella città di Tambaú, stato di San Paolo, Brasile, in Parte_4 data 22 , secondo quanto riportato nel successivo matrimonio, si sarebbe sposato in prime nozze, in data 11/06/1941 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, con la SI.ra la quale decedeva in data 11/06/1941, nella città di Persona_8
Presidente stato di San Paolo, Brasile (All. 20); il SI. , in data Per_7 Parte_4 28/07/195 ttà di Presidente stato di San P econde Per_7 nozze con la SI.ra (All. 21); infine decedeva in data 06/06/1977, Persona_9 nella città di Presi Paolo, Brasile (All. 22). Dall'unione del SI. Per_7
con la SI.ra nascevano: Parte_5 Persona_9
- 1) SI.ra , nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile, in Parte_6 Per_7 data 28/09/1952 (All. 23), dichiarata dal padre e legittimata in occasione dell'atto di matrimonio successivo dei genitori;
la stessa in data 21/05/1977 nella città di Presidente stato di Per_7
San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 24). Persona_10
- Dall'unione della SI.ra con il SI. nasceva: Parte_6 Persona_10
- i. SI.ra nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Controparte_6 Per_7 Brasile, in ); la stessa in data 11/10/2013 di Goiânia, stato di Goiás, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 26). Controparte_7
- Dall'unione della SI.ra con il SI. nasceva: Controparte_6 Controparte_7
- • nata nella città di Brasilia, Distretto Federale, Brasile, in data Persona_3
09/03/2019 (All. 27).
- 2) SI. , nato nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile, in data CP_8 Per_7 11/06/1 ), dichiarato dal padre e legit occasione dell'atto di matrimonio successivo dei genitori;
lo stesso in data 02/05/1987 nella città di Presidente stato di Per_7 San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra All. 29). Parte_7
Dall'unione del SI. con la SI.ra nasceva: CP_8 Parte_7
- i. SI.ra , nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Parte_1 Per_7
Brasile, i ); la stessa in data 16/01/2 città di Presidente
stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. Silva Per_7 Controparte_11
(All. 31).
- 3) SI. , nato nella città di Presidente Prudente, stato di San Paolo, Brasile, Persona_11 in data;
lo stesso in data 07/05/1983 nella città di Presidente Per_7 stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra (All. 33); infine Persona_12 decedeva in data 02 /10 /2007 nella città di Presidente olo, Brasile (All. Per_7
2 34). Dall'unione del SI. con la SI.ra , nasceva: Persona_11 Persona_12
- i. SI.ra , nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Parte_2 Per_7
Brasile, in 5); la stessa in data 12/06/202 à di São José do Rio Preto, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. Persona_13
(All. 36).
[...]
- II. SI. , nato nella città di Tambaú, stato di San Paolo, Brasile, in data CP_12
10/02/19 so in data 14/09/1935 nella città di Presidente stato di San Per_7 Paolo, Brasile, si univa in prime nozze con la SI.ra (All. 38); la stessa SI.ra Parte_8
decedeva e il SI. , i nella città di Parte_8 CP_12 Per_14
stato di San Paolo, Brasile, si univa in seconde nozze con la SI.ra
[...] Persona_15 infine decedeva in data 22/02/1987, nella città di Osasco, stato (All. 40). Dall'unione del SI. con la SI.ra , nascevano: CP_12 Parte_8
- 1) SI.ra , nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile, in Parte_9 Per_7 data 16/07/1942 (All. 41); la stessa in data 27/02/1964 nella città di Presidente stato di Per_7
San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. l'unione Persona_16 della SI.ra con il SI. nasceva: Parte_9 Persona_16
- i. SI.ra nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data CP_1 10/02/1969 (All. 43); la stessa in data 18/09/2004 nella città di Osasco, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 44). Dall'unione della SI.ra Controparte_2 con il SI. nasceva: CP_1 Controparte_2
- • , nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data Per_1 Controparte_1 22/11/2007 (All. 45).
- 2) SI. , nato nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile, in Controparte_13 Per_7 data 04/07/1946 (All. 46); lo stesso in data 24/11/1973 nella città di Barueri, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra (All. 47); infine decedeva in Parte_10 data 19 /08 /2021, nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile (All. 48) . Dall'unione del SI. con la SI.ra , nascevano: Controparte_13 Parte_10
- i. SI.ra , nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data Controparte_4
02/10/1 in data 23/02/2008 nella città di Osasco, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 50). Dall'unione Persona_17 della SI.ra con il SI. , nasceva: Controparte_4 Persona_17
- • , nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data Persona_2
31/08/2009 (All. 51).
- ii. SI. , nato nella città di Osasco, stato di San Paolo, Brasile, in Controparte_8 data 12/02/1980 (All. 52).
- 3) SI. , nato nella città di Presidente stato di San Paolo, Brasile, in Parte_11 Per_7 data 15/ lo stesso in data 07/02/1970 di Presidente stato Per_7 di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la SI.ra (All. 54). Dall'unione Parte_12 del SI. con la SI.ra , nasceva: Parte_11 Parte_12
- i. SI.ra , nata nella città di Presidente stato di San Paolo, Controparte_3 Per_7
Brasile, in a stessa in data 01/10/1992 n i San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 56). Persona_18
- 4) SI.ra , nata nella città di , stato di San Paolo, Brasile, Parte_13 Persona_14 in data 05/01/1962 (All. 57); la stessa in data 14/03/1987 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il SI. (All. 58). Dall'unione Per_19 CP_14 della SI.ra con il SI. nasceva: Parte_13 Persona_20
- i. SI. , nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data Controparte_9
3 05/12/1988 (All. 59).
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_10
21.1.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 10.7.2023, non ha formulato conclusioni.
5. Il giudice ha fissato udienza – per comparizione delle parti e per discussione della causa ex art. 702 bis e 702 ter c.p.c. – in data 17.7.2025, rinviata al 6.11.2025, per integrare la produzione delle procure alle liti, e sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 29.10.2025 parte ricorrente ha depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_14 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI MA II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse
4 cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
5 I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_10 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] il [...]; Persona_1
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] il [...]; Persona_2
nata in [...] l'[...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Persona_3
nato in [...] il [...]; Controparte_8 nato in [...] il [...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
6 Così deciso in Brescia, il 24 novembre 2025.
7
Il giudice Luciano Ambrosoli