Sentenza 20 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01755/2026REG.PROV.COLL.
N. 03647/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3647 del 2024, proposto da CO CO, ND IA e ER BE, rappresentati e difesi dall'avvocato Eugenio Barrile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 22;
contro
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15557/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. GI UM e udito per gli appellanti l’Avv. Eugenio Barrile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto da sei ricorrenti, tutti appartenenti al personale del ruolo dei direttori ginnico-sportivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fra i quali gli odierni tre appellanti, per l’annullamento della nota prot. 0032187 del 29 maggio 2019 con cui il Ministero dell’interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha respinto la richiesta di assegnazione di incarichi tecnico-operativi, dagli stessi avanzata.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai signori CO CO, ND IA e ER BE.
Si è costituito in giudizio, per resistere alò ricorso, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che ha depositato una memoria in data 12 gennaio 2026 (dunque tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 73, primo comma, cod. proc. amm: di tale memoria non si terrà pertanto conto ai fini della decisione).
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026.
2. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso di primo grado avendo ritenuto che “ anche a seguito della novella normativa, l’art. 189 d. lgs. n. 217/05 non legittima una generale competenza del personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi all’espletamento di funzioni tecnico – operative. (….) Proprio la diversa disciplina che l’ordinamento del Corpo dei Vigili del Fuoco dedica ai due ruoli induce il Tribunale a non condividere l’impostazione dei ricorrenti, finalizzata a sostenere l’indiscriminata possibilità, per il personale direttivo del ruolo ginnico-sportivo, di svolgere funzioni tecnico-operative e ciò in quanto tale illimitata possibilità finirebbe per vanificare le nette differenze ordinamentali esistenti tra i due ruoli ”.
Il T.A.R. ha in tal modo respinto anche la domanda di accertamento avente ad oggetto il preteso demansionamento dei ricorrenti.
3. Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui che avrebbe omesso di considerare che la pretesa era non di esclusiva assegnazione ad incarichi operativi, ma di assegnazione eventualmente concorrente.
Contestano poi l’interpretazione del citato art. 189 praticata dal primo giudice.
Lamentano inoltre che il TAR non avrebbe considerato che gli appellanti provengono dal ruolo tecnico, “ sicché possiedono la preparazione (con un esperienza di almeno 7 anni) ed i titoli necessari per svolgere le funzioni proprie di tale diverso ruolo ”.
4. Il mezzo, ad avviso del Collegio, è infondato.
Non è infatti superata dalle argomentazioni sviluppare dal ricorso in appello la ricostruzione esegetica posta a fondamento della sentenza impugnata, con riguardo al corretto inquadramento dei compiti della specifica figura professionale considerata, ai sensi del citato art. 189 del d. lgs. n. 217 del 2005: “ Con riferimento particolare al primo comma della disposizione, più volte invocato dai ricorrenti, il Tribunale ritiene che l’inciso relativo all’espletamento delle “funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza” debba essere interpretato in coerenza con il tenore letterale della norma e, precisamente, nel senso che l’integrazione della attività svolte dalle strutture operative è consentita al personale facente parte del ruolo dei direttivi ginnico – sportivi ma sempre nel rispetto delle funzioni della qualifica di appartenenza come specificamente elencate nei successivi commi 2 e 3 della disposizione ”.
Conseguentemente, e stante il rilievo condizionante della qualifica di appartenenza, ogni diversa pretesa è infondata, essendo corretto e legittimo l’operato dell’amministrazione che ha adibito i dipendenti proprio alle mansioni corrispondenti al ruolo.
Deve in particolare osservarsi che la pregressa esperienza nel ruolo tecnico-operativo, quale requisito di accesso alla procedura selettiva, non implica un mantenimento delle relative funzioni una volta che, all’esito di tale procedura, si sia perfezionato il trasferimento nel ruolo ginnico-sportivo, con inevitabile e conseguente mutamento di funzioni connesse a tale ruolo (anche in considerazione del particolare rigore con cui, in ambito militare, va valutata l’attribuzione di mansioni corrispondenti al ruolo di appartenenza, e che impedisce di fondare una pretesa del tipo di quella azionata nel presente giudizio).
Dall’insieme delle superiori considerazioni discende dunque l’infondatezza del primo motivo di appello.
5. Il secondo motivo critica la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento relativa all’asserito demansionamento.
Gli appellanti deducono che “ i ricorrenti, una volta affluiti nel ruolo dei direttivi ginnico sportivi, non sono mai stati messi nelle condizioni concrete di svolgere le mansioni loro attribuite ed hanno sostanzialmente dovuto inventarsi delle attività ultronee ed estranee alle loro competenze, che potessero dare comunque un senso alle loro giornate lavorative. Tale situazione è andata poi persino peggiorando dato che, come detto nei precedenti paragrafi, è stata loro formalmente negata anche la possibilità di svolgere delle attività tecnico operative ”.
In argomento il T.A.R., nel respingere il capo di domanda, ha affermato che “ la domanda di accertamento dell’avvenuto demansionamento è generica in quanto si limita a dedurre la concreta irrealizzabilità delle attività previste dal mansionario senza specificare, in concreto, quali di tali attività siano irrealizzabili né le ragioni di tale circostanza. A ciò si aggiunga che le diverse funzioni che i ricorrenti deducono di avere svolto, in concreto, sarebbero per loro “certamente…professionalmente appaganti” (pag.18 dell’atto introduttivo) il che esclude, anche sotto tale profilo, la fondatezza della domanda relativa al prospettato demansionamento ”.
6. Osserva in argomento il Collegio che il lamentato demansionamento è prospettato quale conseguenza della mancata destinazione ad attività tecnico-operative.
Poiché tale pretesa, oggetto del primo motivo, è stata ritenuta infondata, il rigetto del primo motivo comporta in via logico-consequenziale l’infondatezza del secondo, venendo meno il presupposto su cui esso poggia (almeno nella parte in cui fa coincidere il demansionamento con la mancata destinazione a ruoli operativi).
Laddove la censura intenda riferire il demansionamento anche ad altri, possibili ed ulteriori, fattori la stessa, come rilevato dal primo giudice, è invero generica: né il motivo in esame, che ne replica la struttura, supera tale limite.
Di talché anche sotto questo profilo la sentenza impugnata risulta immune dai vizi dedotti.
7. Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI ES, Presidente FF
CO D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
GI UM, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI UM | GI ES |
IL SEGRETARIO