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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/06/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
V.G. n. 656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa v.g. n. 656/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Beatrice Mazzetti ed elettivamente domiciliato in Prato, via Rimini n. 49 presso lo studio del difensore;
e
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Pesci, elettivamente domiciliata in Prato, via Valentini n. 19 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Parti private:1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento essendo gli stessi economicamente autosufficienti. 3) La casa familiare posta in Vernio, Via Bolognese, n. 11, viene assegnata al sig. che continuerà a viverci unitamente alla figlia Parte_1
maggiorenne La Sig.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre Per_1 Controparte_1
la data del 30 Settembre 2024, per trasferirsi presso nuova abitazione che la stessa reperirà dove la moglie si trasferirà insieme alla figlia minore Ad oggi è stata sottoscritta Per_2
dalla moglie una proposta di acquisto, accettata dal venditore, per un immobile sito in Vernio
(PO). Trascorso inutilmente il suddetto termine, dal 01 Ottobre 2024 la sig.ra CP_1 corrisponderà al sig. una penale giornaliera di €. 50,00 fino
[...] Parte_1 all'effettivo rilascio dell'abitazione familiare. Al momento del suo allontanamento dalla casa familiare la sig.ra asporterà dall'abitazione i suoi beni ed effetti personali Controparte_1
nonché i beni mobili, arredi e suppellettili che i coniugi individueranno di comune accordo e per cui redigeranno inventario. 4) Quanto alla figlia minore che gode di Persona_3
buona salute, la stessa frequenta la classe prima superiore presso il Liceo Scientifico Caduti della Direttissima a Castiglion dei Pepoli (BO) e svolge anche attività sportiva (tennis) due volte la settimana, attualmente il martedì e venerdì. L'affidamento della minore rimarrà condiviso tra i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie. È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Nella quotidianità ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bi genitorialità. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con l'uno o con l'altra. Saranno preservati i diritti della figlia: alla bigenitorialità; a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti pagina 2 di 11 dell'altro; a non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori. La minore verrà collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione che nel frattempo verrà da quest'ultima reperita e di cui verrà fornito il preciso indirizzo e dove verrà trasferita la residenza della minore. Il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto: il calendario di frequentazione sarà vincolato ai turni di lavoro dei genitori. I genitori concordano che trascorra con il padre in periodo scolastico: due fine settimana alternati ogni mese dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina. Nella settimana dove è previsto il pernottamento potrà trascorrere con il padre un giorno infrasettimanale aggiuntivo comprensivo di pernottamento dall'uscita di scuola. Nella settimana dove non è previsto il fine settimana la figlia trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali prevalentemente consecutivi comprensivi di pernottamento dall'uscita di scuola, giorni da concordarsi tra i genitori in base alle esigenze lavorative degli stessi ed agli impegni della figlia. Ciascuno dei genitori potrà usufruire in propria assenza dell'aiuto di familiari o persone di fiducia. Durante i turni di permanenza della figlia con ciascun genitore, questi avrà l'onere di gestire le attività extrascolastiche, sportive e ricreative, nonché di vigilare sul regolare svolgimento dei compiti scolastici. Nei periodi al di fuori del calendario scolastico i genitori concordano che la minore trascorrerà un fine settimana alternato con ciascuno di essi dal venerdì sera rientrando il lunedì nell'abitazione materna e trascorrendo un giorno durante la settimana a casa del padre con pernottamento e rientrando a casa della madre la mattina seguente. I giorni verranno specificamente individuati e concordati tra i genitori secondo le esigenze degli stessi e della minore. Nel periodo estivo, fatto salvo il calendario ordinario sopra indicato, i genitori concordano che la minore trascorra con ciascuno dei genitori 15 giorni anche consecutivi, oltre ad una ulteriore settimana di villeggiatura da definire entro il 30 giugno di ogni anno. Nel periodo natalizio i genitori concordano la minore trascorrerà ad anni alterni una settimana con ciascuno dei genitori nei seguenti periodi che si alterneranno ogni anno o 25/12- 31/12 ore 10,00 quando sarà riaccompagnato presso l'altro genitore o 3/12 – 7/1 quando sarà riaccompagnato a casa dell'altro genitore o a scuola se saranno riprese le lezioni. La giornata della Vigilia (dalle ore
10,00) comprensiva di pernottamento sarà trascorsa con il genitore che non sta con la minore la giornata del Natale, con rientro presso l'altro genitore entro le 10,00 del 25/12. Il periodo di
Pasqua sarà equamente suddiviso tra i genitori che si alterneranno nei periodi del Venerdì santo/Giornata di Pasqua con rientro il lunedì entro le ore 10,00 del lunedì. Lunedi di pagina 3 di 11 Pasquetta/mercoledì (a scuola o presso l'altro genitore a seconda del calendario scolastico).
Tali periodi saranno alternati ogni anno tra i genitori. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di €. 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli Per_2
indici ISTAT. Tale somma verrà corrisposta alla sig.ra entro il giorno 20 Controparte_1
di ogni mese mediante bonifico bancario sulle coordinate che questa gli comunicherà. 5) Il sig. provvederà al mantenimento in via esclusiva della figlia maggiorenne Parte_1
che rimarrà a vivere presso il padre. 6) Ciascun genitore percepirà l'assegno unico del Per_1
figlio con cui vive. 7) Le spese straordinarie per le due figlie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Al riguardo si precisa quanto segue. Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti: a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche compresi gli occhiali da visita e lenti a contatto, ortopediche e acustiche); b) scolastiche: tasse universitarie. Ciascuno dei genitori parteciperà a tale spesa in base al proprio ISEE;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai messi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida) d) abbonamento extraurbano. Quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: stages;
corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione postuniversitari
(specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (compreso spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto pagina 4 di 11 cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Le spese straordinarie dovranno essere supportate, anche ai fini della deducibilità fiscale delle stesse da parte di entrambi i genitori, da idonea e comprovante documentazione che, all'atto della richiesta, colui che le ha anticipate consegnerà all'altro. Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro entro 48 ore dall'esibizione del giustificativo di spesa. 8) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento. 9) Dopo la sottoscrizione del presente atto, i coniugi provvederanno a suddividere al 50% il saldo dei conti correnti e delle ulteriori somme accantonate e/o investite dal e dalla e chiudere il conto corrente al Pt_1 CP_1 momento del rilascio dell'abitazione coniugale, sul quale entrambi verseranno al 50% una somma necessaria per pagare utenze e spese alimentari e figlie. 10) I ricorrenti si impegnano, ciascuno per la somma di Euro 5.000,00 per un totale di Euro 10.000,00, all'acquisto di un autoveicolo per la figlia maggiorenne Pertanto alla divisione del conto corrente il Per_1
Sig. tratterrà €. 5.000,00 della sig.ra per l'acquisto del veicolo della Pt_1 CP_1
figlia, veicolo che dovrà essere acquistato. Con la dazione di tale somma, la sig.ra CP_1
è liberata da ogni obbligo al riguardo. 11) Il Sig. entro il 10 giugno
[...] Parte_1
2024 verserà alla Sig.ra la somma di Euro 80.000,00 (ottantamilaeuro) per Controparte_1
l'acquisto della nuova abitazione che questa reperirà. 12) Le spese legali sono compensate fra le parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 23/05/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati in Vaiano (PO) il 15/07/2000, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione e che all'esito la causa sia rimessa al giudice relatore affinché quest'ultimo pagina 5 di 11 fissi l'udienza successiva a distanza di oltre sei mesi per poter rassegnare le proprie conclusioni relative al divorzio, da sottoporre nuovamente al Collegio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] e al suo collocamento, al mantenimento della stessa Per_2
e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente nata i 20/08/2003, e Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia minore a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali di entrambe le figlie, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Il suddetto accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della figlia che alla luce del suddetto accordo appare manifestamente superfluo. Per_2
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Poiché la domanda cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà procedibile decorsi sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24.06.2024, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.), con separata ordinanza dev'essere disposta la sospensione del processo, con contestuale rimessione degli atti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
sposati in Vaiano (PO) il 15/07/2000 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte II, Serie A, Anno 2000;
pagina 6 di 11 B) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto dispone come segue:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa familiare posta in Vernio, Via Bolognese, n. 11, viene assegnata al sig. che continuerà a viverci unitamente alla figlia maggiorenne Parte_1
Per_1
3. l'affidamento della figlia rimarrà condiviso tra i genitori che eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie. È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Nella quotidianità ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bigenitorialità.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con l'uno o con l'altra.
Saranno preservati i diritti della figlia: alla bigenitorialità; a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
4. la minore verrà collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione che nel frattempo verrà da quest'ultima reperita e di cui verrà fornito il preciso indirizzo e dove verrà trasferita la residenza della minore;
5. il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto: il calendario di frequentazione sarà vincolato ai turni di lavoro dei genitori. I genitori concordano che trascorra con il padre in periodo scolastico: due fine settimana alternati ogni mese dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina. Nella settimana dove è previsto il pagina 7 di 11 pernottamento potrà trascorrere con il padre un giorno infrasettimanale aggiuntivo comprensivo di pernottamento dall'uscita di scuola. Nella settimana dove non è previsto il fine settimana la figlia trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali prevalentemente consecutivi comprensivi di pernottamento dall'uscita di scuola, giorni da concordarsi tra i genitori in base alle esigenze lavorative degli stessi ed agli impegni della figlia. Ciascuno dei genitori potrà usufruire in propria assenza dell'aiuto di familiari o persone di fiducia. Durante i turni di permanenza della figlia con ciascun genitore, questi avrà l'onere di gestire le attività extrascolastiche, sportive e ricreative, nonché di vigilare sul regolare svolgimento dei compiti scolastici. Nei periodi al di fuori del calendario scolastico i genitori concordano che la minore trascorrerà un fine settimana alternato con ciascuno di essi dal venerdì sera rientrando il lunedì nell'abitazione materna e trascorrendo un giorno durante la settimana a casa del padre con pernottamento e rientrando a casa della madre la mattina seguente. I giorni verranno specificamente individuati e concordati tra i genitori secondo le esigenze degli stessi e della minore. Nel periodo estivo, fatto salvo il calendario ordinario sopra indicato, i genitori concordano che la minore trascorra con ciascuno dei genitori 15 giorni anche consecutivi, oltre ad una ulteriore settimana di villeggiatura da definire entro il 30 giugno di ogni anno. Nel periodo natalizio i genitori concordano la minore trascorrerà ad anni alterni una settimana con ciascuno dei genitori nei seguenti periodi che si alterneranno ogni anno o 25/12- 31/12 ore 10,00 quando sarà riaccompagnato presso l'altro genitore o 3/12 – 7/1 quando sarà riaccompagnato a casa dell'altro genitore o a scuola se saranno riprese le lezioni. La giornata della Vigilia (dalle ore
10,00) comprensiva di pernottamento sarà trascorsa con il genitore che non sta con la minore la giornata del Natale, con rientro presso l'altro genitore entro le 10,00 del
25/12. Il periodo di Pasqua sarà equamente suddiviso tra i genitori che si alterneranno nei periodi del Venerdì santo/Giornata di Pasqua con rientro il lunedì entro le ore
10,00 del lunedì. Lunedi di Pasquetta/mercoledì (a scuola o presso l'altro genitore a seconda del calendario scolastico). Tali periodi saranno alternati ogni anno tra i genitori;
6. il padre contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di €. Per_2
300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma verrà corrisposta alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese mediante Controparte_1
bonifico bancario sulle coordinate che questa gli comunicherà;
pagina 8 di 11 7. Il sig. provvederà al mantenimento in via esclusiva della figlia Parte_1
maggiorenne che rimarrà a vivere presso il padre la Sig.ra Per_1 Parte_2 continuerà a vivere presso l'abitazione familiare sita in Prato (PO), Via Fiorentina n.
20;
8. ciascun genitore percepirà l'assegno unico del figlio con cui vive;
9. le spese straordinarie per le due figlie saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50%. Al riguardo si precisa quanto segue.
Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti: a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche compresi gli occhiali da visita e lenti a contatto, ortopediche e acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie. Ciascuno dei genitori parteciperà a tale spesa in base al proprio ISEE;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai messi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida) d) abbonamento extraurbano.
Quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: stages;
corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione postuniversitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per pagina 9 di 11 partecipazione a gare e tornei (compreso spese di trasporto e stages); attività ludico- ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Le spese straordinarie dovranno essere supportate, anche ai fini della deducibilità fiscale delle stesse da parte di entrambi i genitori, da idonea e comprovante documentazione che, all'atto della richiesta, colui che le ha anticipate consegnerà all'altro.
Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro entro 48 ore dall'esibizione del giustificativo di spesa;
C) prende atto delle seguenti condizioni:
1. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
2. la Sig.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del 30 Controparte_1
Settembre 2024, per trasferirsi presso nuova abitazione che la stessa reperirà dove la moglie si trasferirà insieme alla figlia minore Ad oggi è stata sottoscritta Per_2
dalla moglie una proposta di acquisto, accettata dal venditore, per un immobile sito in
Vernio (PO). Trascorso inutilmente il suddetto termine, dal 01 Ottobre 2024 la sig.ra corrisponderà al sig. una penale giornaliera di €. Controparte_1 Parte_1
50,00 fino all'effettivo rilascio dell'abitazione familiare. Al momento del suo allontanamento dalla casa familiare la sig.ra asporterà Controparte_1 dall'abitazione i suoi beni ed effetti personali nonché i beni mobili, arredi e suppellettili che i coniugi individueranno di comune accordo e per cui redigeranno inventario;
3. le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
4. dopo la sottoscrizione del ricorso, i coniugi provvederanno a suddividere al 50% il saldo dei conti correnti e delle ulteriori somme accantonate e/o investite dal e Pt_1 dalla e chiudere il conto corrente al momento del rilascio dell'abitazione CP_1
pagina 10 di 11 coniugale, sul quale entrambi verseranno al 50% una somma necessaria per pagare uteze e spese alimentari e figlie;
5. i ricorrenti si impegnano, ciascuno per la somma di Euro 5.000,00 per un totale di
Euro 10.000,00, all'acquisto di un autoveicolo per la figlia maggiorenne Per_1
Pertanto alla divisione del conto corrente il Sig. tratterrà €. 5.000,00 della Pt_1 sig.ra per l'acquisto del veicolo della figlia, veicolo che dovrà essere CP_1
acquistato. Con la dazione di tale somma, la sig.ra è liberata da Controparte_1
ogni obbligo al riguardo;
6. il Sig. entro il 10 giugno 2024 verserà alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 la somma di Euro 80.000,00 (ottantamilaeuro) per l'acquisto della nuova abitazione che questa reperirà;
7. le spese legali sono compensate fra le parti.
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vaiano (PO) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa al giudice relatore e alla sospensione del processo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 26/06/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa v.g. n. 656/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Beatrice Mazzetti ed elettivamente domiciliato in Prato, via Rimini n. 49 presso lo studio del difensore;
e
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Pesci, elettivamente domiciliata in Prato, via Valentini n. 19 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Parti private:1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento essendo gli stessi economicamente autosufficienti. 3) La casa familiare posta in Vernio, Via Bolognese, n. 11, viene assegnata al sig. che continuerà a viverci unitamente alla figlia Parte_1
maggiorenne La Sig.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre Per_1 Controparte_1
la data del 30 Settembre 2024, per trasferirsi presso nuova abitazione che la stessa reperirà dove la moglie si trasferirà insieme alla figlia minore Ad oggi è stata sottoscritta Per_2
dalla moglie una proposta di acquisto, accettata dal venditore, per un immobile sito in Vernio
(PO). Trascorso inutilmente il suddetto termine, dal 01 Ottobre 2024 la sig.ra CP_1 corrisponderà al sig. una penale giornaliera di €. 50,00 fino
[...] Parte_1 all'effettivo rilascio dell'abitazione familiare. Al momento del suo allontanamento dalla casa familiare la sig.ra asporterà dall'abitazione i suoi beni ed effetti personali Controparte_1
nonché i beni mobili, arredi e suppellettili che i coniugi individueranno di comune accordo e per cui redigeranno inventario. 4) Quanto alla figlia minore che gode di Persona_3
buona salute, la stessa frequenta la classe prima superiore presso il Liceo Scientifico Caduti della Direttissima a Castiglion dei Pepoli (BO) e svolge anche attività sportiva (tennis) due volte la settimana, attualmente il martedì e venerdì. L'affidamento della minore rimarrà condiviso tra i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie. È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Nella quotidianità ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bi genitorialità. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con l'uno o con l'altra. Saranno preservati i diritti della figlia: alla bigenitorialità; a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti pagina 2 di 11 dell'altro; a non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori. La minore verrà collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione che nel frattempo verrà da quest'ultima reperita e di cui verrà fornito il preciso indirizzo e dove verrà trasferita la residenza della minore. Il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto: il calendario di frequentazione sarà vincolato ai turni di lavoro dei genitori. I genitori concordano che trascorra con il padre in periodo scolastico: due fine settimana alternati ogni mese dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina. Nella settimana dove è previsto il pernottamento potrà trascorrere con il padre un giorno infrasettimanale aggiuntivo comprensivo di pernottamento dall'uscita di scuola. Nella settimana dove non è previsto il fine settimana la figlia trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali prevalentemente consecutivi comprensivi di pernottamento dall'uscita di scuola, giorni da concordarsi tra i genitori in base alle esigenze lavorative degli stessi ed agli impegni della figlia. Ciascuno dei genitori potrà usufruire in propria assenza dell'aiuto di familiari o persone di fiducia. Durante i turni di permanenza della figlia con ciascun genitore, questi avrà l'onere di gestire le attività extrascolastiche, sportive e ricreative, nonché di vigilare sul regolare svolgimento dei compiti scolastici. Nei periodi al di fuori del calendario scolastico i genitori concordano che la minore trascorrerà un fine settimana alternato con ciascuno di essi dal venerdì sera rientrando il lunedì nell'abitazione materna e trascorrendo un giorno durante la settimana a casa del padre con pernottamento e rientrando a casa della madre la mattina seguente. I giorni verranno specificamente individuati e concordati tra i genitori secondo le esigenze degli stessi e della minore. Nel periodo estivo, fatto salvo il calendario ordinario sopra indicato, i genitori concordano che la minore trascorra con ciascuno dei genitori 15 giorni anche consecutivi, oltre ad una ulteriore settimana di villeggiatura da definire entro il 30 giugno di ogni anno. Nel periodo natalizio i genitori concordano la minore trascorrerà ad anni alterni una settimana con ciascuno dei genitori nei seguenti periodi che si alterneranno ogni anno o 25/12- 31/12 ore 10,00 quando sarà riaccompagnato presso l'altro genitore o 3/12 – 7/1 quando sarà riaccompagnato a casa dell'altro genitore o a scuola se saranno riprese le lezioni. La giornata della Vigilia (dalle ore
10,00) comprensiva di pernottamento sarà trascorsa con il genitore che non sta con la minore la giornata del Natale, con rientro presso l'altro genitore entro le 10,00 del 25/12. Il periodo di
Pasqua sarà equamente suddiviso tra i genitori che si alterneranno nei periodi del Venerdì santo/Giornata di Pasqua con rientro il lunedì entro le ore 10,00 del lunedì. Lunedi di pagina 3 di 11 Pasquetta/mercoledì (a scuola o presso l'altro genitore a seconda del calendario scolastico).
Tali periodi saranno alternati ogni anno tra i genitori. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di €. 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli Per_2
indici ISTAT. Tale somma verrà corrisposta alla sig.ra entro il giorno 20 Controparte_1
di ogni mese mediante bonifico bancario sulle coordinate che questa gli comunicherà. 5) Il sig. provvederà al mantenimento in via esclusiva della figlia maggiorenne Parte_1
che rimarrà a vivere presso il padre. 6) Ciascun genitore percepirà l'assegno unico del Per_1
figlio con cui vive. 7) Le spese straordinarie per le due figlie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Al riguardo si precisa quanto segue. Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti: a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche compresi gli occhiali da visita e lenti a contatto, ortopediche e acustiche); b) scolastiche: tasse universitarie. Ciascuno dei genitori parteciperà a tale spesa in base al proprio ISEE;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai messi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida) d) abbonamento extraurbano. Quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: stages;
corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione postuniversitari
(specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (compreso spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto pagina 4 di 11 cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Le spese straordinarie dovranno essere supportate, anche ai fini della deducibilità fiscale delle stesse da parte di entrambi i genitori, da idonea e comprovante documentazione che, all'atto della richiesta, colui che le ha anticipate consegnerà all'altro. Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro entro 48 ore dall'esibizione del giustificativo di spesa. 8) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento. 9) Dopo la sottoscrizione del presente atto, i coniugi provvederanno a suddividere al 50% il saldo dei conti correnti e delle ulteriori somme accantonate e/o investite dal e dalla e chiudere il conto corrente al Pt_1 CP_1 momento del rilascio dell'abitazione coniugale, sul quale entrambi verseranno al 50% una somma necessaria per pagare utenze e spese alimentari e figlie. 10) I ricorrenti si impegnano, ciascuno per la somma di Euro 5.000,00 per un totale di Euro 10.000,00, all'acquisto di un autoveicolo per la figlia maggiorenne Pertanto alla divisione del conto corrente il Per_1
Sig. tratterrà €. 5.000,00 della sig.ra per l'acquisto del veicolo della Pt_1 CP_1
figlia, veicolo che dovrà essere acquistato. Con la dazione di tale somma, la sig.ra CP_1
è liberata da ogni obbligo al riguardo. 11) Il Sig. entro il 10 giugno
[...] Parte_1
2024 verserà alla Sig.ra la somma di Euro 80.000,00 (ottantamilaeuro) per Controparte_1
l'acquisto della nuova abitazione che questa reperirà. 12) Le spese legali sono compensate fra le parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 23/05/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati in Vaiano (PO) il 15/07/2000, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione e che all'esito la causa sia rimessa al giudice relatore affinché quest'ultimo pagina 5 di 11 fissi l'udienza successiva a distanza di oltre sei mesi per poter rassegnare le proprie conclusioni relative al divorzio, da sottoporre nuovamente al Collegio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] e al suo collocamento, al mantenimento della stessa Per_2
e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente nata i 20/08/2003, e Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia minore a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali di entrambe le figlie, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Il suddetto accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della figlia che alla luce del suddetto accordo appare manifestamente superfluo. Per_2
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Poiché la domanda cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà procedibile decorsi sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24.06.2024, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.), con separata ordinanza dev'essere disposta la sospensione del processo, con contestuale rimessione degli atti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
sposati in Vaiano (PO) il 15/07/2000 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte II, Serie A, Anno 2000;
pagina 6 di 11 B) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto dispone come segue:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa familiare posta in Vernio, Via Bolognese, n. 11, viene assegnata al sig. che continuerà a viverci unitamente alla figlia maggiorenne Parte_1
Per_1
3. l'affidamento della figlia rimarrà condiviso tra i genitori che eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie. È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Nella quotidianità ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bigenitorialità.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con l'uno o con l'altra.
Saranno preservati i diritti della figlia: alla bigenitorialità; a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
4. la minore verrà collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione che nel frattempo verrà da quest'ultima reperita e di cui verrà fornito il preciso indirizzo e dove verrà trasferita la residenza della minore;
5. il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto: il calendario di frequentazione sarà vincolato ai turni di lavoro dei genitori. I genitori concordano che trascorra con il padre in periodo scolastico: due fine settimana alternati ogni mese dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina. Nella settimana dove è previsto il pagina 7 di 11 pernottamento potrà trascorrere con il padre un giorno infrasettimanale aggiuntivo comprensivo di pernottamento dall'uscita di scuola. Nella settimana dove non è previsto il fine settimana la figlia trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali prevalentemente consecutivi comprensivi di pernottamento dall'uscita di scuola, giorni da concordarsi tra i genitori in base alle esigenze lavorative degli stessi ed agli impegni della figlia. Ciascuno dei genitori potrà usufruire in propria assenza dell'aiuto di familiari o persone di fiducia. Durante i turni di permanenza della figlia con ciascun genitore, questi avrà l'onere di gestire le attività extrascolastiche, sportive e ricreative, nonché di vigilare sul regolare svolgimento dei compiti scolastici. Nei periodi al di fuori del calendario scolastico i genitori concordano che la minore trascorrerà un fine settimana alternato con ciascuno di essi dal venerdì sera rientrando il lunedì nell'abitazione materna e trascorrendo un giorno durante la settimana a casa del padre con pernottamento e rientrando a casa della madre la mattina seguente. I giorni verranno specificamente individuati e concordati tra i genitori secondo le esigenze degli stessi e della minore. Nel periodo estivo, fatto salvo il calendario ordinario sopra indicato, i genitori concordano che la minore trascorra con ciascuno dei genitori 15 giorni anche consecutivi, oltre ad una ulteriore settimana di villeggiatura da definire entro il 30 giugno di ogni anno. Nel periodo natalizio i genitori concordano la minore trascorrerà ad anni alterni una settimana con ciascuno dei genitori nei seguenti periodi che si alterneranno ogni anno o 25/12- 31/12 ore 10,00 quando sarà riaccompagnato presso l'altro genitore o 3/12 – 7/1 quando sarà riaccompagnato a casa dell'altro genitore o a scuola se saranno riprese le lezioni. La giornata della Vigilia (dalle ore
10,00) comprensiva di pernottamento sarà trascorsa con il genitore che non sta con la minore la giornata del Natale, con rientro presso l'altro genitore entro le 10,00 del
25/12. Il periodo di Pasqua sarà equamente suddiviso tra i genitori che si alterneranno nei periodi del Venerdì santo/Giornata di Pasqua con rientro il lunedì entro le ore
10,00 del lunedì. Lunedi di Pasquetta/mercoledì (a scuola o presso l'altro genitore a seconda del calendario scolastico). Tali periodi saranno alternati ogni anno tra i genitori;
6. il padre contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di €. Per_2
300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma verrà corrisposta alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese mediante Controparte_1
bonifico bancario sulle coordinate che questa gli comunicherà;
pagina 8 di 11 7. Il sig. provvederà al mantenimento in via esclusiva della figlia Parte_1
maggiorenne che rimarrà a vivere presso il padre la Sig.ra Per_1 Parte_2 continuerà a vivere presso l'abitazione familiare sita in Prato (PO), Via Fiorentina n.
20;
8. ciascun genitore percepirà l'assegno unico del figlio con cui vive;
9. le spese straordinarie per le due figlie saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50%. Al riguardo si precisa quanto segue.
Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti: a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche compresi gli occhiali da visita e lenti a contatto, ortopediche e acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie. Ciascuno dei genitori parteciperà a tale spesa in base al proprio ISEE;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai messi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida) d) abbonamento extraurbano.
Quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: stages;
corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione postuniversitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per pagina 9 di 11 partecipazione a gare e tornei (compreso spese di trasporto e stages); attività ludico- ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Le spese straordinarie dovranno essere supportate, anche ai fini della deducibilità fiscale delle stesse da parte di entrambi i genitori, da idonea e comprovante documentazione che, all'atto della richiesta, colui che le ha anticipate consegnerà all'altro.
Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro entro 48 ore dall'esibizione del giustificativo di spesa;
C) prende atto delle seguenti condizioni:
1. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
2. la Sig.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del 30 Controparte_1
Settembre 2024, per trasferirsi presso nuova abitazione che la stessa reperirà dove la moglie si trasferirà insieme alla figlia minore Ad oggi è stata sottoscritta Per_2
dalla moglie una proposta di acquisto, accettata dal venditore, per un immobile sito in
Vernio (PO). Trascorso inutilmente il suddetto termine, dal 01 Ottobre 2024 la sig.ra corrisponderà al sig. una penale giornaliera di €. Controparte_1 Parte_1
50,00 fino all'effettivo rilascio dell'abitazione familiare. Al momento del suo allontanamento dalla casa familiare la sig.ra asporterà Controparte_1 dall'abitazione i suoi beni ed effetti personali nonché i beni mobili, arredi e suppellettili che i coniugi individueranno di comune accordo e per cui redigeranno inventario;
3. le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
4. dopo la sottoscrizione del ricorso, i coniugi provvederanno a suddividere al 50% il saldo dei conti correnti e delle ulteriori somme accantonate e/o investite dal e Pt_1 dalla e chiudere il conto corrente al momento del rilascio dell'abitazione CP_1
pagina 10 di 11 coniugale, sul quale entrambi verseranno al 50% una somma necessaria per pagare uteze e spese alimentari e figlie;
5. i ricorrenti si impegnano, ciascuno per la somma di Euro 5.000,00 per un totale di
Euro 10.000,00, all'acquisto di un autoveicolo per la figlia maggiorenne Per_1
Pertanto alla divisione del conto corrente il Sig. tratterrà €. 5.000,00 della Pt_1 sig.ra per l'acquisto del veicolo della figlia, veicolo che dovrà essere CP_1
acquistato. Con la dazione di tale somma, la sig.ra è liberata da Controparte_1
ogni obbligo al riguardo;
6. il Sig. entro il 10 giugno 2024 verserà alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 la somma di Euro 80.000,00 (ottantamilaeuro) per l'acquisto della nuova abitazione che questa reperirà;
7. le spese legali sono compensate fra le parti.
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vaiano (PO) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa al giudice relatore e alla sospensione del processo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 26/06/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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