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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1089/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI RG Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 1089/2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, su domanda congiunta di:
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il 21 luglio Parte_2 C.F._2
1981
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ersilia Maiorano
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione delle condizioni di Parte_2
1 affidamento e di mantenimento del figlio , nato in [...] 10 Persona_1 gennaio 2020 dalla loro relazione more uxorio.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“A) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove Pt_1 la propria residenza e quella del figlio , dandone notizia al Sig. Per_1 [...]
con congruo preavviso e purché ciò non limiti il diritto di visita del Parte_2 padre. In caso di trasferimento di residenza della Sig. e del figlio, Parte_1
l'immobile familiare di proprietà comune sarà dato in locazione e il ricavo andrà a totale o parziale compensazione delle spese da entrambe le parti sostenute per il pagamento del mutuo;
C) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà Parte_2 la facoltà di tenere con sé il figlio per due (2) giorni a settimana precisamente il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 20:00 e/o in altri giorni preventivamente concordate tra le parti;
Il padre potrà, altresì, tenere con se il figlio a settimane alternate con la madre, ovvero dal sabato dalle ore 10:00 alla domenica alle ore 20:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di;
Per_1
D) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere ad anni alterni con il figlio il giorno del 25 dicembre e del 01 gennaio nelle ore e nei giorni che entrambi i genitori concorderanno comunemente;
E) Relativamente alle vacanze pasquali il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Pt_2 con il figlio ad anni alterni e nelle ore e nei giorni preventivamente concordate da entrambi i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ognuno, in modo
2 da permettere di trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la Per_1 madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
F) In ordine alle vacanze estive il Sig. avrà la facoltà di Parte_2 trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno solare compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. Pt_2
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il Parte_1 figlio dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la Pt_2 località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
G) Il Sig. – a decorrere dal mese di luglio 2024 compreso - si impegna a Pt_2 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 250,00 (duecentocinquanta/oo), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra Pt_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
[...]
H) Il Sig. rimborserà inoltre, alla Sig.ra il 50% di tutte le Pt_2 Parte_1 spese straordinarie obbligatorie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio
, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la Per_1 relativa spesa preventivamente concordate.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(libri di testo, spese sanitarie urgenti per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, visite specialistiche effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con medico privato).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie,
e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile le seguenti
3 spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
In ogni caso compresi nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori;
le rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione di scuole private o universitarie, libri di testo, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione fuori ambito giornaliero, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
CP_1
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi
[...]
e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
I) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_2 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
L) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
M) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
N) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono in procura del 21/06/24 e nonché al presente atto”.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero , all'udienza del 22 ottobre 2025 le parti sono comparse davanti alla giudice delegata, insistendo per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione .
4 Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole;
esse possono pertanto essere condivise da questo
Collegio.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio (nato il [...]) in conformità alle condizioni Persona_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI RG SC UP
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI RG Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 1089/2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, su domanda congiunta di:
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il 21 luglio Parte_2 C.F._2
1981
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ersilia Maiorano
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione delle condizioni di Parte_2
1 affidamento e di mantenimento del figlio , nato in [...] 10 Persona_1 gennaio 2020 dalla loro relazione more uxorio.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“A) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove Pt_1 la propria residenza e quella del figlio , dandone notizia al Sig. Per_1 [...]
con congruo preavviso e purché ciò non limiti il diritto di visita del Parte_2 padre. In caso di trasferimento di residenza della Sig. e del figlio, Parte_1
l'immobile familiare di proprietà comune sarà dato in locazione e il ricavo andrà a totale o parziale compensazione delle spese da entrambe le parti sostenute per il pagamento del mutuo;
C) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà Parte_2 la facoltà di tenere con sé il figlio per due (2) giorni a settimana precisamente il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 20:00 e/o in altri giorni preventivamente concordate tra le parti;
Il padre potrà, altresì, tenere con se il figlio a settimane alternate con la madre, ovvero dal sabato dalle ore 10:00 alla domenica alle ore 20:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di;
Per_1
D) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere ad anni alterni con il figlio il giorno del 25 dicembre e del 01 gennaio nelle ore e nei giorni che entrambi i genitori concorderanno comunemente;
E) Relativamente alle vacanze pasquali il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Pt_2 con il figlio ad anni alterni e nelle ore e nei giorni preventivamente concordate da entrambi i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ognuno, in modo
2 da permettere di trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la Per_1 madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
F) In ordine alle vacanze estive il Sig. avrà la facoltà di Parte_2 trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno solare compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. Pt_2
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il Parte_1 figlio dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la Pt_2 località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
G) Il Sig. – a decorrere dal mese di luglio 2024 compreso - si impegna a Pt_2 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 250,00 (duecentocinquanta/oo), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra Pt_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
[...]
H) Il Sig. rimborserà inoltre, alla Sig.ra il 50% di tutte le Pt_2 Parte_1 spese straordinarie obbligatorie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio
, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la Per_1 relativa spesa preventivamente concordate.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(libri di testo, spese sanitarie urgenti per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, visite specialistiche effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con medico privato).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie,
e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile le seguenti
3 spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
In ogni caso compresi nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori;
le rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione di scuole private o universitarie, libri di testo, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione fuori ambito giornaliero, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
CP_1
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi
[...]
e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
I) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_2 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
L) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
M) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
N) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono in procura del 21/06/24 e nonché al presente atto”.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero , all'udienza del 22 ottobre 2025 le parti sono comparse davanti alla giudice delegata, insistendo per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione .
4 Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole;
esse possono pertanto essere condivise da questo
Collegio.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio (nato il [...]) in conformità alle condizioni Persona_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI RG SC UP
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