Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01167/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Patta e Gianmarco Tavolacci, con domicilio eletto presso lo studio Rosanna Patta in Cagliari, via Sonnino n. 84;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Istituto Tecnico per attivita' sociali, gia' Itf -OMISSIS- Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito Territoriale Scolastico della Provincia di Cagliari, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la declaratoria dell'illegittimità e l'annullamento
- del parziale diniego di accesso agli atti rispetto alle richieste inoltrate dal prof. -OMISSIS- via pec in data -OMISSIS-, ai sensi della L. 241/1990, di cui alla nota del dirigente scolastico prot. in data -OMISSIS- e alla mancata ostensione di tutti i provvedimenti asseritamente oggetto di accoglimento espresso;
- del diniego implicito di accesso agli atti rispetto alle istanze inoltrate dal prof. -OMISSIS- via pec in data -OMISSIS- ai sensi della L. 241/1990 al Dirigente scolastico;
- del diniego implicito di accesso agli atti rispetto all'istanza inoltrata dal prof. -OMISSIS- via pec in data -OMISSIS- ai sensi della L. 241/1990 alla Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale;
e per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio di copia e/o l'esibizione degli atti, richiesti con le suddette istanze, inerenti alla valutazione del medesimo prof. -OMISSIS- in ordine al superamento dell'anno di prova, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta;
- con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante al ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e succ. mod. e int.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore e di Istituto Tecnico per Attivita' Sociali, gia' Itf G Deledda Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ER MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il prof. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità e l’annullamento del parziale diniego di accesso agli atti frapposto, con nota del -OMISSIS-, dal dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Cagliari, all’istanza inoltrata dal ricorrente in data -OMISSIS-, nonchè del diniego implicito di accesso agli atti formatosi sull’istanza inoltrata alla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale dallo stesso ricorrente in data -OMISSIS-.
2. Espone il prof. -OMISSIS- di essere docente di Fisica vincitore del concorso a cattedra per la Classe di concorso A020 e di aver svolto, in vista della conferma dell’immissione in ruolo, l’anno di prova presso l’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Cagliari, nell’anno scolastico 2024/2025.
3. Tale periodo si concludeva con la valutazione di mancato superamento dell’anno di formazione e prova, formalizzata dal dirigente scolastico dell’Istituto intimato con Decreto n. -OMISSIS-, e conseguente obbligo di ripetizione del medesimo nell’anno scolastico 2025/2026.
4. Al fine di verificare il rispetto delle norme procedimentali relative alla valutazione finale da parte del Comitato di valutazione, l’esponente presentava tre richieste di accesso che venivano accolte solo parzialmente, come da decreto del Dirigente scolastico n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
5. In data -OMISSIS- il prof. -OMISSIS- inoltrava due ulteriori istanze di accesso, rispettivamente all’Istituto scolastico di appartenenza e alla Direzione Regionale del MIM per la Sardegna, che, tuttavia, rimanevano prive di riscontro.
6. Avverso tale contegno è insorta parte ricorrente che ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 22 della Legge 241/90, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
6.1. Avuto riguardo alle istanze inoltrate al Dirigente Scolastico in data 1.7.2025 rappresenta l’esponente che, rispetto alle tre distinte domande di esibizione documentale (aventi rispettivamente ad oggetto: il Verbale della riunione del Comitato di valutazione (1^ istanza); la comunicazione di richiesta programmazione alla collega -OMISSIS- in anno di prova e relativi dati e documenti che attestino la data di trasmissione (2^ istanza) e il fascicolo trasmesso al Comitato di valutazione almeno 5 giorni prima del 27.06.2025 (3^ istanza), la dirigente scolastica del resistente Istituto “-OMISSIS-” negava l’accesso alla 2^ istanza. Inoltre, pur avendo accolto la richiesta di accesso al fascicolo trasmesso al Comitato di valutazione (3^ istanza) trasmetteva lo stesso privo dell’Allegato A al DM 226/2022 compilato dal Dirigente scolastico e della Relazione dello stesso Dirigente scolastico.
6.1.1. Assume parte ricorrente che la motivazione posta a supporto del diniego della 2^ istanza si fonderebbe sull’erroneo presupposto che la richiesta sia rivolta a contestare la legittimità o meno della valutazione effettuata sulla collega -OMISSIS- La Dirigente Scolastica, infatti, rilevando che nel caso di specie non si verteva nell’ambito di procedure comparative o concorsuali, ravvisava l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione.
6.1.2. L’esponente, tuttavia, precisa che la richiesta sarebbe scaturita dalla necessità di verificare la corretta applicazione, ad entrambi i docenti in prova, delle medesime modalità di svolgimento della procedura di verifica prevista dalla normativa in via astratta per tutti i docenti, rientrando dunque pienamente nell’ambito della sfera applicativa delle disposizioni in materia di accesso.
6.1.3. Con riferimento all’ostensione parziale del fascicolo trasmesso al Comitato di valutazione, consegnato al ricorrente privo della Relazione del Dirigente e dell’Allegato A al DM 226/2022, rappresenta questi che tali documenti costituiscono atti essenziali del percorso di formazione e prova del docente e documenti indispensabili ai fini della valutazione finale da parte del Comitato di valutazione.
In particolare, per le verifiche finalizzate alla valutazione dei docenti in prova, il Ministero ha previsto dettagliati criteri e predisposto all’uopo specifici schemi, quali, tra gli altri: il Modello di relazione del tutor, il Modello di relazione del dirigente scolastico e gli Allegati “A” al medesimo DM 226/2022, uno per ciascuna visita da parte del tutor e da parte del DS che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura.
Poiché parte ricorrente assume di aver svolto, oltre alle ulteriori attività oggetto di verifica, anche attività didattica in compresenza con la Dirigente scolastica ne discenderebbe l’obbligo della compilazione e consegna al Comitato di valutazione del citato Allegato A, la cui mancata ostensione si paleserebbe, pertanto, illegittima.
6.2. Con riferimento all’istanza d’accesso inoltrata al Dirigente Scolastico del -OMISSIS- (4^ Istanza) rappresenta il ricorrente di essersi formato il silenzio rigetto di cui all’art. 25 comma 4 della legge 241/90 rispetto alla richiesta di esibizione della copia del verbale del Consiglio di Istituto dove veniva nominata la collega AR ZI -OMISSIS- quale componente del Comitato di valutazione.
6.2.1. Poichè la regolare composizione del Comitato di valutazione, anche sotto il profilo della legittimità della procedura di nomina dei suoi componenti, costituisce requisito essenziale ai fini della legittimità della procedura di valutazione dei docenti in prova e, pertanto, della valutazione medesima, rappresenta parte ricorrente il proprio interesse a verificare se la procedura di nomina dei singoli componenti che hanno partecipato alla valutazione de quo sia avvenuta nel rispetto delle regole stabilite dalla legge.
6.3. Parte ricorrente espone, inoltre, di aver infruttuosamente inoltrato una ulteriore istanza (la quinta) d’accesso in data -OMISSIS- al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale finalizzata ad avere contezza del caricamento, sulla piattaforma ministeriale INDIRE, dell’Allegato A che il dirigente scolastico avrebbe dovuto compilare in ragione delle verifiche in compresenza da questi operate.
7. Si sono costituiti in giudizio l’Istituto di Istruzione Superiore “ -OMISSIS- ”, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna che hanno instato per la reiezione del gravame.
8. In vista dell’udienza camerale, parte ricorrente ha depositato repliche.
9. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 10 dicembre 2025.
DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. Osserva in via preliminare il Collegio, anche alla luce del contenuto delle memorie di replica depositate dalla parte ricorrente, che, avuto riguardo all’istanza n° 1, inerente al Verbale della riunione del Comitato di valutazione, l’amministrazione con il decreto n° -OMISSIS- del -OMISSIS- ha consentito l’accesso. D’altronde, di tale circostanza, la stessa parte ricorrente dà atto nel ricorso introduttivo.
2. Con riguardo alla seconda istanza, concernente la “ Comunicazione di richiesta programmazione alla collega -OMISSIS- in anno di prova e relativi dati e documenti che attestino la data di trasmissione ” questa è espressamente motivata, avuto riguardo all’interesse, alla necessità di verificare “ la parità di trattamento nel colloquio finale con l’altro candidato neo immesso in ruolo”.
2.1. Risulta quindi corretto l’operato della Dirigente scolastica che ha rilevato la carenza d’interesse all’esibizione di tali atti, atteso che la procedura in questione non è concorsuale né comparativa e che, peraltro, come evidenziato in sede di memoria difensiva dall’amministrazione, parte ricorrente alla data di presentazione dell’istanza (1° luglio) non aveva neppure ancora sostenuto il colloquio.
2.1.1. D’altronde, è onere di parte ricorrente rappresentare correttamente il nesso di strumentalità necessaria tra l’interesse coltivato e la documentazione che si richiede in quanto, in base all'art. 22, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990, la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi presuppone che l'istante abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Si tratta cioè di un interesse connesso strumentalmente alle esigenze del privato, per cui gli atti oggetto dell'istanza ostensiva devono essere idonei a spiegare effetti, direttamente o indirettamente, nei confronti del richiedente o devono comunque risultare pertinenti alle specifiche ragioni esposte a sostegno della domanda medesima (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2024, n. 575; Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Sezione 1, Sentenza del 30-01-2025, n. 312.).
2.1.2. Nel caso di specie, proprio dalla formulazione dell’istanza d’accesso, avuto riguardo a tale specifico atto, è dato trarre l’assenza di tale nesso di strumentalità tra il documento la cui esibizione è richiesta e la posizione che la parte ricorrente intende tutelare.
Infatti, relativamente alla richiesta “ Comunicazione di richiesta programmazione alla collega -OMISSIS- in anno di prova e relativi dati e documenti che attestino la data di trasmissione ” non è rinvenibile un interesse correlato all’affermata esigenza di verificare la “ parità di trattamento nel colloquio finale ” attesa la natura non comparativa della procedura in essere.
In altri termini, parte ricorrente manifesta un interesse generico o “ di vigilanza ”, idoneo a trasmodare in un non consentito “ controllo generalizzato ”, sull’operato dell’amministrazione che non è ammesso (art. 24, co. 3, L. 241/1990), e in relazione al quale manca un collegamento funzionale tra gli atti e la posizione giuridica del richiedente.
In definitiva “ sulla base di quanto prospettato in ricorso, non risulta dimostrato -sul piano delle condizioni previste per l'accesso, anche alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali resi in materia (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 3 marzo 2020, n. 1551)- che i documenti richiesti abbiano cagionato o siano idonei a dispiegare effetti diretti ovvero indiretti nei confronti del medesimo ricorrente in relazione alla situazione giuridica invocata come meritevole di tutela” (cfr Tar Lazio III, 06-05-2021, n. 5331 e Sent., 28-01-2022, n. 1051.)
2.2. Ad ogni modo, in sede di memoria difensiva l’amministrazione resistente ha evidenziato l’inesistenza del documento richiesto da parte ricorrente, in quanto la programmazione per le classi assegnate alla docente -OMISSIS- era già presente e, pertanto, l’amministrazione non aveva la necessità di inoltrare alcuna richiesta in merito.
2.2.1. A tale proposito, va osservato che " secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e quindi venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell'Amministrazione (la quale ha comunque l'onere di indicare, sotto la propria responsabilità, gli atti che non è in grado di esibire, con obbligo di specificare le concrete ragioni di tale impossibilità), non potendo l'esercizio di tale diritto o l'ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui 'ad impossibilia nemo tenetur' e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati (in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892; VI, 8 gennaio 2002, n. 67); laddove infatti l'esistenza del documento sia incerta o solo eventuale o ancora di là da venire l'azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile" (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6713 del 7 ottobre 2021; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 26/05/2023, n. 8968.)
2.3. In conclusione il ricorso risulta infondato con riguardo alla predetta richiesta di esibizione documentale.
3. Con riguardo alla richiesta di ostensione del fascicolo telematico, parte ricorrente ha testualmente instato per l’esibizione di “tutto il fascicolo trasmesso al Comitato di Valutazione ”.
3.1. Appare evidente, pertanto, che tale richiesta sottendesse anche all’esigenza del ricorrente di accedere alla documentazione allegata al relativo fascicolo.
3.1.1. L’amministrazione, da un lato, afferma non essere presente nel fascicolo l’Allegato A al DM 226/2022 e, tuttavia, evidenzia l’esistenza di tale Allegato A, essendo questo stato esaminato ai fini della valutazione del docente durante la seduta del Comitato. Tant’è vero, che le risultanze di esso parrebbero essere state riportate in stralcio nel verbale del Comitato Valutazione.
3.1.2. Risulta, allora indubitabile come, anche in ossequio ai canoni di correttezza e leale collaborazione, l’amministrazione fosse tenuta a non trincerarsi verso una lettura eccessivamente formalistica dell’istanza e a mettere a disposizione del ricorrente il contenuto di tale allegato, se non altro, all’atto della proposizione del giudizio, una volta esplicitata la richiesta del ricorrente tesa all’acquisizione di tali documenti a corredo.
3.2. Risulta, pertanto, fondato il ricorso avuto riguardo a tale documentazione.
4. Parimenti fondata risulta l’istanza concernente l’esibizione degli atti di designazione del membro del Comitato, prof.ssa -OMISSIS-.
4.1. L’amministrazione afferma che, con riferimento al “ verbale del Consiglio di Istituto recante la nomina della Prof.ssa -OMISSIS- quale componente del Comitato di valutazione, (...), per mero disguido, la pec del 18/8/2025 non è stata processata, cosicché l’Istituto è venuto a conoscenza della richiesta di accesso solo a seguito della notifica del ricorso.”
Osserva, tuttavia, il Collegio come, in disparte della rilevanza di tale disguido amministrativo, non risulta che a tutt’oggi, tale documento sia stato esibito alla parte ricorrente.
4.2. Pertanto, l’amministrazione va dichiarata tenuta all’esibizione di tale atto di nomina.
5. Si rivela infondata, infine, l’istanza di accesso con riguardo al dato inerente al caricamento dell’Allegato A nella piattaforma Ministeriale “ Indire ”.
5.1. L’istanza, infatti, non si riferisce ad un documento o a un dato del quale si abbia contezza dell’effettiva sussistenza (si fa riferimento ad un “ eventuale Allegato A ”).
5.1.1. Se, in termini generali, non può escludersi che la latitudine del diritto di accesso si estenda fino alla richiesta esibizione dello stralcio degli estremi del protocollo che attestano il pervenimento (e il relativo caricamento in piattaforma) di un determinato documento inviato ad una amministrazione, il fatto che la stessa esistenza del documento sia messa in dubbio dallo stesso ricorrente esclude che da tale richiesta l’amministrazione debba trarre indefettibile impulso per l’avvio di una defatigante attività di ricerca massiva dall’esito incerto.
5.1.2. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che " la domanda di cui agli artt. 22 ss. L. n. 241 del 1990 deve contenere la specifica indicazione dei documenti di cui si chiede il rilascio, in quanto non è consentito costringere l'amministrazione ad una elaborazione di dati allo scopo di rispondere a mere esigenze conoscitive del richiedente, peraltro nemmeno dettagliate " (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.1.2016, n. 68).
Ulteriormente, si è precisato che l'istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare, come nel caso in esame, dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, finendo per assumere un carattere meramente esplorativo. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 28/03/2017, n. 3963).
6. In definitiva, e per le suesposte considerazioni, il ricorso è parzialmente fondato e dunque meritevole di accoglimento nei termini sopra esposti, e l’amministrazione resistente va, pertanto, dichiarata tenuta ad esibire, entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle presente decisione o, se anteriore, dalla sua notifica, tutta la documentazione di cui all’Allegato A al DM 226/2022 concernente l’attività valutativa per la conferma in ruolo del ricorrente e il verbale del Consiglio di Istituto recante la nomina della Prof.ssa -OMISSIS- quale componente del Comitato di valutazione.
7. Il solo parziale accoglimento del ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso e ordina all’amministrazione di esibire la documentazione specificata in parte motiva entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della presente decisione o, se anteriore, dalla notifica della stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
ER MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER MO | Marco EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.