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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11434 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 47102 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 27.01.2025, vertente tra:
TRA
; Parte_1
CP_1
; Controparte_2
elettivamente domiciliati in Roma alla via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Ezio Bonanni, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORI –
E
Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma in via Carlo Mirabello n. 34, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Paragallo giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025. pagina 1 di 4
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al N.R.G. 22659/2022 della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma CP_1
e , in proprio e nella qualità di eredi di hanno
[...] Parte_2 Parte_1 Controparte_2 convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal de CP_3 cuius, nonché al risarcimento del pregiudizio sofferto personalmente, in conseguenza della malattia di origine professionale, causata dall'esposizione ad amianto subita da Controparte_2 nell'espletamento dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società.
A fondamento delle domande proposte gli attori hanno dedotto che ha svolto a Controparte_2 decorrere dal 23.03.1987, inizialmente per l'Acotral e successivamente per la attività CP_3 lavorativa, con mansioni di operaio, di addetto alla manutenzione e di operatore generico, sino al decesso avvenuto il 30.12.2012. Nello svolgimento delle mansioni affidategli, presso gli stabilimenti di , di Villa S. Lucia e di Terracina, sarebbe venuto a contatto Parte_3 Controparte_2 con polveri di amianto e altre sostanze cancerogene, che avrebbero determinato l'insorgenza, in danno del lavoratore, di un adenocarcinoma polmonare.
A causa di tale patologia sarebbe deceduto in data 30.12.2012. Controparte_2
La ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria della controparte e, nel merito, ha CP_3 chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate.
Con provvedimento dell'11.07.2022 è stata disposta la separazione delle domande risarcitorie proposte dall'attrice iure proprio affinché le stesse fossero assegnate alla sezione civile, per la trattazione con rito ordinario.
2. L'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare dalla è infondata. CP_3
Dalla documentazione versata in atti emerge che è deceduto in data 30.12.2012 (cfr. Controparte_2 all. 1a del fascicolo di parte ricorrente – certificato di morte di ). Controparte_2
Gli attori hanno domandato il risarcimento del danno subito iure proprio, per effetto del decesso del congiunto.
Si tratta, evidentemente, di pretesa creditoria che è sorta solo al momento della morte del congiunto, il
30.12.2012. Solo da tale momento gli attori possono infatti ritenersi legittimati a far valere la pretesa risarcitoria sorta a seguito del decesso di e, conseguentemente, solo da tale momento Controparte_2 può ritenersi decorrente il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato: “In tema di responsabilità del
[...]
per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati CP_4
pagina 2 di 4 dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima” (Cass. n. 19568/2023; cfr. altresì Cass. n. 29859/2023).
Per quanto concerne il termine applicabile nel caso di specie, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 2947 c.c. in base al quale diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Il terzo comma della medesima disposizione prevede che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Si è al riguardo chiarito che, qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole (Cass. n.
31378/2024).
Va poi evidenziato che, i tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Cass. n. 26958/2018)
Tanto premesso, deve ritenersi configurabile nella specie la fattispecie penale delineata dall'art. 589 comma secondo c.p. che prevede la pena della reclusione da due a sette anni.
Ai sensi dell'art. 157 c.p. la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondete al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Ai sensi del sesto comma della medesima disposizione, il termine è raddoppiato per il reato previsto dall'art. 589 secondo comma c.p.
Nella specie, pertanto, deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione di 14 anni.
Da quanto precede discende che, al momento della ricezione da parte della convenuta della diffida del
14.04.2018, trasmessa a mezzo PEC il 16.04.2018, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
E' appena il caso di osservare che, anche ove si accedesse alla tesi della per la quale la CP_3 prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dal 8.11.2011, data del referto istologico del Presidio
Ospedaliero Nord S.M. Goretti di Latina dal quale emerge la diagnosi per di Controparte_2
“infiltrazione da carcinoma non a piccole cellule, verosimilmente adenocarcinoma” (cfr. al riguardo pagina 3 di 4 la sentenza n. 4075/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, con riferimento tuttavia al danno subito da in proprio), l'eccezione di prescrizione sarebbe in ogni caso Controparte_2 infondata.
L'eccezione della convenuta deve pertanto essere rigettata
3. La causa deve conseguentemente essere rimessa sul ruolo istruttorio per essere adeguatamente istruita, come da separata ordinanza.
4. La regolamentazione delle spese di lite è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei confronti della ogni diversa Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_3 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_3 rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Roma, 30.07.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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