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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/07/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Paola De Lisio consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 536/2022 R.G. a. c.
PROMOSSA DA
, quale titolare della Azienda Agricola NERISE di , rappresentato e Parte_1 Parte_1
difeso dagli Avvocati Giuseppe La Spina e Sesto Santucci, elettivamente domiciliato nel di loro studio in Perugia, Via Baglioni 36, attore appellante
CONTRO
e , rappresentati e difeso dagli Avvocati Guglielmo Controparte_1 Controparte_2
Pepe, Marco Tomassoni e Paolo Battistelli, elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv.
Marco Tomassoni in Perugia, Via Baglioni 4, convenuti appellati
AVVERSO la sentenza definitiva n. 383/2022, pronunciata il 11.3.2022 nel giudizio n. 4061/2018 dal
Tribunale di Perugia, in persona del Giudice Dr. Francesco Fiore, pubblicata il 15.3.2022, la quale ha respinto la azione negatoria servitutis proposta dall' Parte_2
contro i convenuti e;
in accoglimento della
[...] Controparte_1 Controparte_2 loro domanda riconvenzionale ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, della larghezza di metri 3,50, a favore dei fondi di proprietà di ubicati nel comune di Panicale Loc. Montali e censiti al Controparte_1
catasto fabbricati al foglio 20 part.lle 831 sub 2 e 837 e al catasto terreni al foglio 20 part.lle
129-135-137-80-81-836-84 e foglio n. 33 p.lla n. 100 e di proprietà di e Controparte_1
censiti al catasto terreni al foglio n. 20 particella n. 85 e a carico delle Controparte_2
1 particelle 47 e 58 del foglio 32 di proprietà di;
ha rigettato le domande risarcitorie Parte_1 dei convenuti;
Controparte_1 Controparte_2
Ha condannato l' al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore dei convenuti e , liquidate in euro 4.835,00 Controparte_1 Controparte_2
oltre spese generali IVA e CI;
Ha posto definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese della CTU per come liquidate in corso di causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: All'udienza del 10/4/2025, dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, nel procedimento n. 536/2022, visto il provvedimento in data 20/3/2025, l'Avv. Giuseppe La Spina,
Co procuratore di parte appellante : si riporta all'atto di appello;
contesta Parte_2
integralmente la comparsa di costituzione e risposta avversaria, poiché infondata sia in fatto che in diritto;
insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie così come reiterate nelle conclusioni dell'atto di appello, cui si rinvia, poiché ammissibili e indispensabili ai fini del decidere;
conclude, contrariis rejectis, per l'accoglimento dell'appello, previa ammissione delle richieste istruttorie ivi formulate, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e con condanna degli appellati alla restituzione della somma di €. 7.718,94 pagata con animo di ripetizione in forza della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata come da bonifico
24/6/2022 in atti;
rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., essendo già stati in precedenza concessi e, per l'effetto, essendo già state depositate la comparsa conclusionale in data
17/5/2024 e la memoria di replica in data 5/6/2024, alle quali si fa rinvio.
Parte appellata: I convenuti riconvenienti, Signori e Controparte_1 [...]
come rappresentati, difesi e domiciliati, si riportano alle proprie istanze CP_2 formulate ed alle conclusioni già rassegnate, che reiterano e precisano come segue, chiedendo alla Ecc.ma Corte di Appello di Perugia:
- di rigettare integralmente l'avverso atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che basato su affermazioni inveritiere quanto documentalmente smentite, di confermare per intero la Sentenza n. 383/2022, emessa dal Tribunale di Perugia, Seconda Sezione, Giudice
Dott. Federico Fiore, pubblicata in data 15 marzo 2022 in composizione monocratica, di cui vengono riportate le statuizioni.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato il 7.7.2018 titolare dell' , Parte_1 Parte_2
evocava avanti il Tribunale di Perugia . Controparte_1 Controparte_2
2 Esponeva che con atto di compravendita del 6.5.2014 aveva acquistato da alcuni CP_4 terreni ubicati in Loc. Montale, comune di Panicale, rappresentati in catasto al Foglio 32 particelle 47, 48, 58, 59, 69, e al foglio 33, particelle 29, 46, 49, 50, 51, 101, 102, 109 e 110.
Sulle particelle nn. 47 e 58 del foglio 32 aveva aperto in modo clandestino e Controparte_1
violento un passaggio che tagliava a metà la proprietà.
Inoltre il 6.12.2011 , moglie di aveva acquistato un Controparte_2 Controparte_1
altro appezzamento di terreno vicino a quello del marito, individuato catastalmente al foglio
20, particella 85, e foglio 33, particella 100, servito dal passaggio in contestazione.
Nel 2017 acclarata l'assenza di autorizzazione del lla realizzazione di una Parte_1 CP_1 sbarra apposta dal convenuto nell'accesso al tracciato, che iniziava sul lato sinistro della Via vicinale di Montali, aveva provveduto a rimuoverla.
Allegava infine che per accedere alla loro proprietà i convenuti avevano la possibilità di transitare su un'altra strada interpoderale, posta più a nord, con accesso sempre a sinistra della strada vicinale di Montali, caratterizzata dalla maggiore brevità del percorso di accesso alla proprietà CP_1
Concludeva chiedendo al Tribunale, in accoglimento della domanda negatoria servitutis, di disporre che i conventi erano tenuti in solido al ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione della strada, e in via immediata, alla cessazione delle molestie.
e si costituivano con comparsa del 19.12.2018 per Controparte_1 Controparte_2
l'udienza di prima comparizione e trattazione. differita al 11.1.2019, concludendo per il rigetto della domanda e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio sui terreni, oltre al risarcimento del danno.
In particolare allegavano quanto segue.
Il 18.11.1989 aveva acquistato i terreni posti in Panicale, Loc. Montali, Controparte_1
individuati al foglio 20, particelle 80, 81, 82, 83, 137 e 129. Il 6.12.2011 , Controparte_2
moglie di aveva acquistato un altro appezzamento di terreno vicino a quello Controparte_1
del marito, individuato catastalmente al foglio 20, particella 85, e foglio 33, particella 100, servito dal passaggio in contestazione.
Dai fotogrammi aerei dell'Istituto Geografico Militare risultava che la strada interpoderale oggetto di transito per accedere al loro fondo esisteva dal 1954, mentre dai fotogrammi del
1987, 1991 e 1997 il percorso alternativo individuato da appariva ormai in disuso e Parte_1
ostruito dalla vegetazione, rimanendo chiuso fino a quando, nel 2014, il 'aveva riaperto;
Pt_1
3 Sin dall'acquisto della proprietà il 18.11.1989 il sig. la sig.ra avevano CP_1 CP_2 utilizzato il percorso per accedere ai propri fondi. aveva inoltre curato la Controparte_1 manutenzione del tracciato, apponendo una sbarra nel punto di ingresso.
Concludevano per il rigetto della domanda, e in via riconvenzionale per la declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc, la causa veniva istruita con prove per testi e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 9.1.2021 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, disponendo CTU finalizzata alla descrizione dello stato dei luoghi e all'accertamento del tracciato della servitù di passaggio.
All'esito della istruttoria, precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, il primo giudice definiva il giudizio con sentenza, la quale rigettava la domanda negatoria e accoglieva la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione della servitù per possesso pluriventennale, rigettando tuttavia la domanda di risarcimento del danno, con il seguente iter argomentativo:
Dai fotogrammi arerei emergeva come la strada, esistente dal 1954, risultava visibile anche nei fotogrammi degli anni 1987 e 1991. Inoltre la strada era visibile anche nel video riprodotto nel cd depositato dai convenuti, inerente una escursione in automobile del 5.9.1989 (doc. 14
. Tali elementi attestavano l'apparenza della servitù e di un tracciato destinato al CP_1
passaggio di persone e veicoli che conduceva alla proprietà . All'inizio CP_1 CP_2 della strada i convenuti avevano inoltre apposto una sbarra metallica, poi rimossa dall'attore, visibile anche nelle fotografie allegate alla relazione del consulente geom. (doc. CP_5
13 . La presenza della sbarra non era stata peraltro specificatamente contestata CP_1
dall'attore se non nella perizia del Geom. il 4.3.2019 allegata alla memoria ex art Per_1
183, 6° c. n. 2, (doc. 4 , il quale aveva affermato che la sbarra sarebbe stata installata Pt_1
dopo il 2008.
I testi avevano confermato il possesso del passaggio continuo e non interrotto da parte del per oltre un ventennio. L'unico teste di parte attrice, , venditore della CP_1 CP_4 proprietà al Sig. aveva invece confermato la dichiarazione sottoscritta del 6.10 Parte_1
2017 (doc. 5 fascicolo dell'attrice) da cui emergeva che prima di essere acquistata nel 2014 dal la proprietà si trovava in abbandono, e nel 2003 il venditore la aveva acquisita per Pt_1
4 successione dalla madre, senza che costoro avessero cognizione e rappresentazione dello stato dei luoghi.
Dalla CTU era emerso che il tracciato era una strada bianca “ carrareccia” di circa 300 metri, la quale attraversava le particelle 47 e 58, visibile a partire dagli anni 1954, a seguire ad eccezione della restituzione grafica del 1977.
L'esistenza della servitù era infine avvalorata dal fatto che la sig.ra proprietaria Persona_2
di alcuni terreni confinanti con la proprietà il 29.6.2018 aveva costituito con atto CP_1
notarile il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile nell'ambito del procedimento di mediazione introdotto dai convenuti. ha interposto appello, censurando la sentenza per le seguenti ragioni: Parte_1
1) Violazione dell'art. 1027 c.c., in quanto la strada realizzata dai convenuti e distinta in planimetria con il colore viola e la lettera “D”, non si collega direttamente con la proprietà ma con l'altra strada indicata con il colore azzurro e la lettera “B”, che percorre la CP_1
proprietà per poi giungere alla proprietà distante oltre 300 metri. Difettano Per_2 CP_1
quindi sia il rapporto di asservimento tra la strada e la proprietà , sia CP_1 CP_2 il requisito della visibilità delle opere al fondo servente, previsto dall'art. 1061 c.c..
2) Il Tribunale ha errato nel ritenere presente il quid pluris richiesto a dimostrazione della specifica destinazione delle opere all'esercizio della servitù di passaggio.
3) Il primo giudice ha valutato in modo errato le prove, in quanto le dichiarazioni dei testi dei convenuti, oltre che controbilanciate dal teste , erano irrilevanti, giacchè CP_4
l'esistenza della strada, senza il quid pluris costituito dal preciso rapporto di asservimento con il fondo dominante, non basta a giustificare l'acquisto per usucapione. La CTU non è inoltre servita a dimostrare l'asservimento tra la proprietà di parte appellante e quella di CP_1
.
[...] Controparte_6
4) Erroneo rigetto delle istanze istruttorie, riproposte come segue da parte appellante: a) ammissione della prova contraria per testi richiesta il 10.5.2019, con il teste E_
; b) acquisizione della documentazione prodotta all'udienza del 31/1/2020
[...]
(verbale di sopralluogo dei CC Forestali e due foto aeree del 1977 e del 1983; c) acquisizione della lettera del 27/6/2020, a firma , pervenuta all'appellante E_
mediante racc.ta in data 12/8/2020 e prodotta alla udienza del 18/6/2021.
5) In caso di accoglimento della negatoria e rigetto della domanda di usucapione i convenuti appellati devono essere condannati alla refusione delle spese di lite.
Ha concluso pertanto come in epigrafe.
5 I convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando la impugnazione e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 2.2.2023 la Corte ha respinto le richieste di ammissione dei mezzi di prova avanzate da parte appellante.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 04.04.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 10 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'impugnazione non ha fondamento per le seguenti ragioni.
1. Il primo e il secondo motivo. Sulla ricostruzione del fatto, l'assenza dei requisiti della servitù e la violazione dell'art. 1027 c.c.. Sulla erroneità del rigetto della azione negatoria e dell'accoglimento della domanda di usucapione.
Nel primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 1027 c.c., il quale richiede per la esistenza della servitù un rapporto di asservimento di un fondo all'altro.
La strada realizzata dai convenuti e distinta in planimetria (doc. 4 pag. 4, Relazione Parte_1
Geom. e allegati) con il colore viola e la lettera “D”,, versata in atti con la memoria Per_1
ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc da parte appellante, non si collega direttamente con la proprietà ma con l'altra strada indicata con colore azzurro e la lettera “B”, che attraversa sul CP_1 fondo di proprietà di e raggiunge poi la proprietà percorrendo 300 Persona_2 CP_1 metri. Ne deriverebbero per un verso la mancanza dell'asservimento tra il fondo servente e fondo dominante e del quid pluris indispensabile per l'usucapione della servitù di passaggio, per l'altro la impossibilità per il proprietario del fondo servente di comprendere il peso gravante sul proprio fondo.
Circa l'asservimento, l'appellante richiama la giurisprudenza, (cfr. Cass. 17/3/2017 n. 7004;
Cass. 10/3/2011 n. 5733; C. App. Catania, II, 10/2/2020 n. 351; Trib. Roma, VII, 5/3/2020 n.
4785), secondo la quale, per l'usucapione di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo, in quanto la visibilità e la permanenza delle opere postula un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.
6 In ordine alla conoscenza o conoscibilità del peso gravante sul fondo da parte del proprietario del fondo servente, l'appellante osserva che il Sig. dante causa di ne CP_4 Parte_1 ha sempre ignorato l'esistenza, dal momento che quella strada non aveva collegamento diretto con la proprietà Anche la sbarra apposta dagli appellanti tra il 2008 e il 2013, CP_1
pur visibile, non era idonea a fondare l'usucapione, in quanto fino al 4.7.2018, data di instaurazione del giudizio, non erano maturati venti anni.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 La contiguità tra il fondo servente e il fondo dominante non ha valore assoluto, dovendo essere intesa non nel senso di materiale contatto e aderenza immediata fra i due fondi, ma nel senso che i fondi devono trovarsi in una situazione tale da rendere possibile l'esistenza di una relazione di servizio fra i medesimi (Cass. civ. n. 1180 del 5.5.1973; Cass. Civ. n. 2801 del
14.5.1979; Cass. Civ. n. 1105 del 6.5.1978). Pertanto l'utilità sussiste anche se manca il contatto diretto tra il fondo servente e quello dominante, dato che ciò che rileva il vantaggio che deriva al fondo dominante dal contenuto della servitù (Cass. civ. n. 2801 del 14.05.1979;
Cass. Civ. n. 1323 del 12.5.1973). Una servitù di passaggio può quindi costituirsi anche tra due fondi, non contigui, senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi, poichè il proprietario del fondo dominante può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù (Cass. civ. n. 3273 del 17/02/2005).
Contestualizzando tali principi, è opportuno evidenziare che la strada interpoderale costruita da e , utilizzata per accedere ai fondi di loro Controparte_1 Controparte_2
proprietà, dopo essersi inserita sulla sinistra dalla strada vicinale di Montali, attraversa per un primo tratto i terreni di proprietà di parte appellante, rappresentati in catasto alle particelle nn. 47 e 58 del foglio 32, prosegue attraversando i terreni di proprietà di Persona_2
rappresentati alle particelle nn. 92 e 93 del Foglio 20, fino a giungere ai terreni di proprietà dei sigg.ri rappresentati al catasto fabbricati al foglio 20 part. lle 831 sub 2 e Controparte_1
837 e al catasto terreni al foglio 20 part. lle 129-135-137-80-81-836-84 e foglio n. 33 p.lla n.
100 e di , censiti al catasto terreni al foglio n. 20 particella n. 85. Controparte_2
Appare quindi inequivoco l'asservimento dei fondi di proprietà e all'utilità del Pt_1 Per_2
fondo di proprietà di in quanto il transito sui fondi di proprietà del Sig. Controparte_1
e della Sig.ra serve ad assicurare l'accesso alla proprietà dei Sigg.ri Parte_1 Persona_2
e , e costituisce un vantaggio diretto del fondo Controparte_1 Controparte_2
7 dominante come mezzo per la sua migliore utilizzazione (in argomento si veda Cass. civ. n.
10370 del 22/10/1997).
1.2 Parimenti infondato è il secondo profilo, inerente l'assenza del requisito dell'apparenza, previsto dall'art. 1061 c.c.., e costituito dalla presenza di segni visibili e permanenti, obiettivamente destinati all'esercizio della servitù, rivelatori, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, dell'assoggettamento di un fondo ad un altro.
E' noto che le opere devono essere inequivocamente strumentali all'esercizio della servitù
(Cass. civ. n. 8736/2001, Cass. civ. n. 2650/1993), e tali da rivelare, per struttura e funzionalità,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. civ. n. 1043/2001; Cass. civ. n.
9371/1992), in maniera non equivoca (Cass. Civ. n. 2007 del 21/07/1962). Detto altrimenti è essenziale per chi possegga il fondo servente che le opere che di fatto asservono tale fondo a quello altrui siano obiettivamente manifeste e visibili nel loro insieme (Cass. civ., Sez. II,
11/11/2005, n. 22829).
Con specifico riferimento alla servitù di passaggio si è puntualizzato che non basta l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, ma è necessario un quid pluris che dimostri la specifica destinazione (Cass. 2004 n. 2994). E' stata comunque esclusa la necessità della presenza di particolari manufatti, quali la costituzione d'un fondo stradale od almeno d'un acciottolato, essendo sufficiente la formazione d'un sentiero rivelato dal costante calpestio purché l'opera risulti specificamente destinata, senza incertezze od ambiguità, all'esercizio della servitù, e che la struttura del tracciato del sentiero, o le opere esistenti sull'uno come sull'altro dei due fondi, consentano di verificare la strumentalità del sentiero all'accesso al fondo dominante (Cass. Civ. n. 15869 del 12/07/2006; Cass. 2004 n. 18208 Cass. 2004 n. 8039;
Cass. 11.4.96 n. 3405, 21.5.87 n. 4623, 30.6.82 n. 3931, 21.5.79 n. 2935), e siano visibili in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito (Cass. n. 1043 del 2001). Per l'usucapione le opere devono esistere e devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire
(Cass. 2003 n. 5146).
1.3 Nel caso che occupa dal materiale probatorio in atti emerge la presenza del requisito dell'apparenza delle opere e della loro permanenza per i venti anni necessari all'usucapione.
a) le fotografie aeree prodotte dal convenuto appellato (doc. 10 e dal CTU (doc. 6 CP_1
CTU), convergono nel dimostrare che il tracciato inizia con l'accesso a sinistra dalla strada vicinale di Montali, attraversa le particelle 58 e 47 di proprietà di 92 e 93 di Parte_1
proprietà di e quindi conduce alla proprietà di e Persona_2 Controparte_1 CP_2
8 . Il tracciato, mancante nelle fotografie aeree del 1977, ha mantenuto la propria CP_2 fisionomia dal 1991, 1997, 2000, 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017 (doc. 6, fotografie aeree allegate alla CTU). Risultano quindi ampiamente superati i venti anni di permanenza richiesti per la visibilità dell'opera.
b) Il proprietario e dante causa del Sig. Sig. e la di lui madre, erano Parte_1 CP_4
quindi in grado di vedere il percorso che attraversava le particelle 47 e 48, la cui ampiezza consentiva il transito degli autoveicoli. sia dell'asservimento della strada alla proprietà , sia del CP_7 CP_1 CP_2 possesso continuato nel tempo del tracciato da parte del proprietario del fondo dominante, sono le dichiarazioni rese dai testi i quali hanno dichiarato di avere Tes_2 CP_1 CP_5
percorso il tracciato a partire dal 1989 per accedere al fondo di proprietà del Sig. CP_1
anche con autoveicoli.
[...]
Il teste ha dichiarato (cap. 2 memoria 183 c.
6. n. 2 che nell'agosto Testimone_3 CP_1
1994 si era recato varie volte nella proprietà dei in località Montali per effettuare CP_1
lavori di escavazione e intervenire su un serbatoio interrato, e utilizzò per raggiungere i luoghi la strada interpoderale indicata nella planimetria mostrata (doc. 15 parte convenuta)”. Ha precisato che All'epoca dei fatti svolgevo l'attività di movimento terra in nero in quanto la mia attività principale era quella di dipendente della Vetreria Piegarese. Si confermo di aver effettuato lavori di piccolo scavo con un trattore con braccio preso la proprietà del n CP_1
quanto era necessario un intervento per collocare un gabbiotto dell'autoclave. Il trattore era gommato. Confermo di aver percorso la strada interpoderale di cui alla planimetria che mi viene mostrata in quanto non vi erano altre strade (doc. 15) . Il teste ha altresì riconosciuto il doc n. 11, riconoscendo la strada per raggiungere la proprietà del a esso percorsa. CP_1
Il teste , fratello del convenuto, ha confermato il capitolo 1 della memoria art. Testimone_4
183 c. 6 n. 2 cpc secondo cui alla fine degli anni '80 e dal mese di dicembre 1989 in CP_1
poi ha sempre utilizzato la strada interpoderale di cui al tracciato in planimetria (doc. 15 parte convenuta) per raggiungere i fondi e il fabbricato di proprietà dei coniugi in località CP_1
Montali. Sul cap. 5 ha precisato che andava regolarmente ogni anno presso l'immobile di proprietà del fratello, riconoscendo la strada che risulta dalla planimetria mostrata (doc. 15).
Il teste ha confermato (cap. 4) di avere girato il filmato oggetto del c.d. prodotto da CP_1
(doc. 14 relativo ad una gita del 1989, percorrendo la strada oggetto di
[...] CP_1
servitù di passaggio (doc. 15 parte convenuta), con una autovettura.
9 Il teste , sentito sul capitolo 2, ha confermato che dal mese di dicembre 1989 in CP_5 poi ha sempre utilizzato la strada interpoderale di cui al tracciato mostrato in planimetria (doc.
15 parte convenuta) per raggiungere i fondi e il fabbricato di proprietà dei coniugi n CP_1 località Montali. Il teste ha precisato che negli anni 90 era dipendente dell'ufficio tecnico del
Comune di Panicale, e di aver fatto un sopralluogo in occasione della richiesta di concessione edilizia relativa alla ristrutturazione di un annesso rurale introno al 1990/1991 richiesta dal
Geom per conto di riconoscendo il tratto stradale Controparte_8 Controparte_1
mostrato. Nel corso degli anni era intervenuto un rapporto di amicizia con il e si è CP_1 quindi recato altre volte da lui utilizzando la strada in questione.
Riepilogativamente, le dichiarazioni testimoniali evidenziano che a partire dal 1989, per oltre venti anni, la stradella è stata utilizzata senza interruzioni con autoveicoli per accedere alla proprietà CP_1
Combinando il possesso ultraventennale della strada dal 1989 al 2017, data di rimozione della sbarra da parte di (pag. 2 citazione) con la visibilità e la stabilità cronologica del Parte_3
tracciato, documentata fotograficamente dal 1991 al 2017, risulta ampiamente maturato l'usucapione della servitù.
1.5 Priva di valenza ai fini della specifica destinazione della strada all'accesso della proprietà del Sig. è invece la sbarra collocata nell'accesso di Via Montali da Controparte_1 CP_1
rimossa da nel 2017.
[...] Parte_1
Come si evince dalle fotografie allegate alla memoria ex art. 183 c.
6. n. 2 cpc di parte attrice
(doc. 3 primo grado e 4 dell'appello) la sbarra, assente nelle fotografie aeree del 2008, sembra presente in quelle del 2013, ed è presente nella fotografia PV1 del 2011 allegata alla relazione del CTP Geom. Di conseguenza essa non ha coperto il ventennio utile alla Per_1 maturazione dell'usucapione.
Per la stessa ragione va esclusa la natura di opera visibile e permanente della sbarra di ingresso alla proprietà del Sig. presente nel video girato nel mese di settembre 1989 Controparte_1
(doc. 14 , posta al termine del tracciato. Diversamente da quella di ingresso dalla CP_1
Strada vicinale Montali, tale sbarra si trova al termine del percorso, all'ingresso della proprietà
Di tale manufatto non risulta dimostrata neppure la permanenza ultraventennale, in CP_1
quanto esso è visibile nel video girato nel 1989, ma non esistono documenti avvaloranti la sua presenza in epoca successiva, e soprattutto i testimoni non lo hanno menzionato.
1.6 L'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul tracciato in esame non può essere escluso neppure dalla esistenza del percorso alternativo aperto da a sinistra nel Parte_1
10 tratto più avanzato in direzione Nord della Strada vicinale di Montali, e visibile nelle foto aeree del 2017 allegate alla relazione del CTU.
Malgrado la maggiore brevità di tale percorso, che consentirebbe di evitare l'attraversamento della proprietà non può trascurarsi che secondo la S. C: la servitù di passaggio costituita Pt_1
per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, si deve prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto (Cass. Civ. n.
13223 del 16/05/2019; Cass. Civ. n. 18859 del 07/08/2013).
Di conseguenza la esistenza di un passaggio alternativo a quello posseduto dal titolare del preteso fondo dominante non osta all'acquisto per usucapione della servitù su un diverso tracciato.
2. Il terzo motivo. Sulla errata valutazione delle prove e sulla immediatezza della loro contestazione.
Il terzo motivo critica la sentenza in quanto la prova per testi non avrebbe consentito di raggiungere la prova del rapporto di asservimento tra i due fondi, e quindi non era idonea a giustificare l'acquisto per usucapione.
Le dichiarazioni testimoniali sarebbero controbilanciate da quanto riferito dal teste il CP_4
quale ha confermato che la madre gli aveva riferito di non aver mai concesso permessi o autorizzazioni per il passaggio o per l'esecuzione di lavori;
di non conoscere e di non avere mai incontrato e di non sapere dove si trovava il suo fabbricato;
di non aver mai Controparte_1
dato autorizzazioni di alcun genere di utilizzo delle strade presenti all'interno del suo fondo venduto all'az. . CP_9
Inoltre dalla relazione tecnica del Geom. del 4/3/2019 (doc. 4 primo grado), e Per_1 Pt_1
dalle allegate planimetrie, foto e rilievi catastali emergerebbe sia l'assenza dell'asservimento tra la strada e la proprietà sia l'assenza nelle mappe catastali della strada CP_1
interpoderale di cui parlavano i convenuti.
La CTU non sarebbe del resto servita a dimostrare il rapporto di asservimento tra la proprietà di parte appellante e quella di e , in quanto la strada è Controparte_1 Controparte_6
collegata alla strada di colore azzurro, distinta nella planimetria con colore azzurro e con la lettera ”B”, di proprietà e non al fondo Parte appellante contesta quindi le Per_2 CP_1
risultanze della CTU, di cui eccepisce la nullità e la erroneità in quanto (a) la CTU non ha risposto alle osservazioni del CTP trasmesse del 02/05/2021 e ai rilievi formulati dall'attore e
11 dal suo CTP in fase di chiusura del verbale di “inizio operazioni peritali” (b) il CTU non ha risposto ai quesiti, così come non si è pronunciato sulla verifica richiesta circa l'esistenza o meno di un rapporto di asservimento tra il fondo e il fondo (c) nell'estratto di Pt_1 CP_1 mappa catastale (all. 5) la CTU non riporta un elemento fondamentale, la “strada vicinale di
Montali” (via pubblica), da cui è possibile evincere che il tratto più a nord risulta più breve e meno penalizzante per l'Azienda Agricola Nerise e nel contempo agevole per raggiungere la proprietà si percorre, infatti, una strada di uso pubblico fino ad arrivare all'ingresso CP_1
della carrareccia riportata in mappa senza gravare ulteriormente la proprietà attrice.
Anche su tale profilo la sentenza è errata e dovrà essere riformata, atteso che la relazione del
Geom. ancorchè allegazione difensiva di parte, come afferma il Tribunale, era ed è Per_1
tuttavia un valido ed efficace elemento di prova a confutazione dell'assunto di controparte.
Il motivo è infondato.
2.1 Anzitutto le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato la fisionomia del tracciato carrabile, che transitando sulle particelle 47 e 58 di proprietà di conduce alla Parte_1
proprietà avvalorandone l'utilizzo pluriventennale e la sua permanenza e visibilità per CP_1 tutto l'arco temporale dal 1989 al 2017. Quanto dichiarato dal teste in ordine CP_4 alla assenza di conoscenza del tracciato, in quanto da ricondurre alla assenza dai luoghi di causa e al loro presumibile abbandono, non può quindi contrastare adeguatamente le dichiarazioni dei testi Tes_2 CP_1 CP_5
2.2 La relazione del CTP Geom. pur estremamente accurata, alla prova dei fatti non ha Per_1
smentito quanto è emerso dalla CTU tecnica.
Malgrado il tracciato della strada che conduce alla proprietà non fosse Controparte_10 visibile nelle ortofoto del 1977, esso risulta costantemente visibile dal 1991 al 2017, un periodo utile alla maturazione dell'usucapione ventennale.
2.3 E' vero che la CTU non ha riportato l'intero tracciato che dall'accesso di Via dei Montali conduce alla proprietà e , limitandosi a individuare catastalmente i CP_1 CP_2
terreni di proprietà di attraversati dal tracciato. Parte_1
La combinazione con la CTU delle risultanze delle prove orali e delle acquisizioni documentali ha consentito tuttavia una circostanziata ricostruzione della vicenda. In ogni caso nella descrizione dei luoghi il CTU si è attenuto ai quesiti formulati, che non comprendevano la valutazione dello stato di asservimento dei fondo di proprietà lla proprietà Pt_1 CP_1
Circa l'estratto di mappa catastale (all. 5), il tratto di strada bianca evidenziato in giallo nella planimetria allegata alla CTU corrisponde alla strada carrareccia poderale che accedeva dalla
12 vicinale di Montali in punto a nord, più avanzato rispetto all'ingresso del tracciato oggetto di causa.
Ma pur dandosi atto che tale strada, attraverso l'adiacente proprietà prosegue e Per_2 raggiunge la proprietà con un tratto più breve, la sua esistenza come percorso CP_1
alternativo non osta alla usucapione della servitù di passaggio sul tratto oggetto di causa. La S.
C. ha infatti affermato che la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, si deve prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051,
1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto (Cass. Civ. n. 13223 del 16/05/2019; Cass. Civ. n.
18859 del 07/08/2013). Di conseguenza la esistenza di un passaggio alternativo a quello posseduto dal titolare del preteso fondo dominante non osta all'acquisto per usucapione della servitù su un diverso tracciato.
3. Sul rigetto delle istanze istruttorie.
Non condivisibile è il terzo motivo, nel quale l'appellante censura la sentenza di di primo grado in quanto il Tribunale avrebbe rigettato le richieste istruttorie avanzate.
Parte appellante ripropone quindi le richieste istruttorie del primo grado:
a) ammissione della prova contraria per testi richiesta il 10.5.2019, con il teste E_
, da sentire sui tre capitoli di prova formulati dai convenuti nella memoria ex art.
[...]
183 c 6 n. 3 cpc;
b) acquisizione della documentazione prodotta all'udienza del 31/1/2020 (verbale di sopralluogo dei CC Forestali e due foto aeree del 1977 e del 1983 riallegate sub. 4) e dirette a confutare quanto assunto dai testi dei convenuti;
c) acquisizione della lettera del 27/6/2020, a firma , pervenuta E_
all'appellante mediante racc.ta il 12/8/2020 e prodotta alla prima udienza utile del 18/6/2021, in quanto, trattandosi di documento sopravvenuto rispetto alla scadenza dei termini di cui alle tre memorie ex art. 183 c.p.c., sarebbe producibile, e rilevante perché da esso risulta lo stato dei luoghi, le strade e le carrareccie esistenti e le modalità di utilizzo. I
d) rinnovazione della CTU, con eventuale sostituzione del CTU, risultando l'elaborato peritale del tutto irrilevante ai fini della soluzione delle questioni di causa, oltre che viziato là dove il
CTU non ha risposto ai quesiti e non ha preso posizione sulle osservazioni del CTP Geom. Per_1
2/5/2021; in subordine, chiedono, comunque, disporsi il richiamo del CTU, affinchè risponda al quesito oggetto di causa e alle predette osservazioni ”.
13 Le istanze devono essere respinte, alla stregua di quanto disposto esaustivamente dall'ordinanza di questa Corte del 2.2.2023.
La testimonianza di , oltre che inammissibile in quanto formulata E_ all'udienza del 20.5.2019, dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, verte su circostanze irrilevanti ai fini della decisione sull'esistenza o meno della servitù di passaggio sulla strada interpoderale in favore degli appellati non trattandosi di servitù coattiva, bensì di servitù volontaria che non risente della possibilità di passaggio su altra strada per raggiungere il fondo dominante.
E' inammissibile, perché tardiva, la produzione della scrittura in data 27.6.2020 contenente le dichiarazioni dello stesso su altre circostanze, perché non rileva la E_
data della sottoscrizione (effettivamente successiva alla scadenza dei termini per le produzioni documentali) quanto invece il fatto che verte su circostanze risalenti sulle quali poteva essere formulata la prova testimoniale nei termini di rito.
Anche l'ulteriore documentazione prodotta all'udienza del 31.1.2020 è tardiva, riguardando un verbale di sopralluogo CC Forestale e 2 foto aeree del 1977 e 1983 che l'attore (appellante) avrebbe potuto produrre nei termini di rito non essendo neanche allegato che la domanda di rilascio sia stata tempestiva e quindi non sia a lui imputabile il ritardo.
Non è necessaria alcuna attività integrativa della c.t.u., in quanto gli elementi forniti dal tecnico nominato, combinati con gli altri mezzi istruttori, hanno offerto sufficienti elementi per la decisione. In ogni caso l'ausiliario non deve riferire sull'asservimento o meno della strada in oggetto, ma fornire elementi di fatto che devono essere valutati dal Giudice, a cui compete in via esclusiva la valutazione giuridica sulla sussistenza o meno della servitù.
Infine, è il caso di precisare che in sede di appello non possono essere proposte nuove prove e in appello essendo stato soppresso l'inciso “salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”, contenuto nell'art. 345, 2° comma, c.p.c., è stato soppresso con l'art. 54, comma 1, lett. b) del d. l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modificazioni nella legge
7.8.2012 n. 134.
4. Considerazioni conclusive. Rigetto delle istanze istruttorie. Regolazione delle spese di lite.
L'impugnazione deve pertanto respinta.
Il rigetto dell'impugnazione implica, in punto di spese, il rigetto del quinto motivo, inerente, in caso di accoglimento, la riforma della sentenza in punto di spese di lite.
14 , in quanto soccombente, deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, Parte_1 liquidate in base al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. n. 383/2022, pronunciata dal Tribunale di Perugia nel giudizio n. 4061/2018, ogni diversa istanza, eccezione,
e deduzione disattesa, provvede come segue:
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna , quale titolare dell'impresa Agricola Nerise, alla refusione in favore di Parte_1
e delle spese di lite del presente grado, che vengono Controparte_1 Controparte_2
liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15 %.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 03 Luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
15
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Paola De Lisio consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 536/2022 R.G. a. c.
PROMOSSA DA
, quale titolare della Azienda Agricola NERISE di , rappresentato e Parte_1 Parte_1
difeso dagli Avvocati Giuseppe La Spina e Sesto Santucci, elettivamente domiciliato nel di loro studio in Perugia, Via Baglioni 36, attore appellante
CONTRO
e , rappresentati e difeso dagli Avvocati Guglielmo Controparte_1 Controparte_2
Pepe, Marco Tomassoni e Paolo Battistelli, elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv.
Marco Tomassoni in Perugia, Via Baglioni 4, convenuti appellati
AVVERSO la sentenza definitiva n. 383/2022, pronunciata il 11.3.2022 nel giudizio n. 4061/2018 dal
Tribunale di Perugia, in persona del Giudice Dr. Francesco Fiore, pubblicata il 15.3.2022, la quale ha respinto la azione negatoria servitutis proposta dall' Parte_2
contro i convenuti e;
in accoglimento della
[...] Controparte_1 Controparte_2 loro domanda riconvenzionale ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, della larghezza di metri 3,50, a favore dei fondi di proprietà di ubicati nel comune di Panicale Loc. Montali e censiti al Controparte_1
catasto fabbricati al foglio 20 part.lle 831 sub 2 e 837 e al catasto terreni al foglio 20 part.lle
129-135-137-80-81-836-84 e foglio n. 33 p.lla n. 100 e di proprietà di e Controparte_1
censiti al catasto terreni al foglio n. 20 particella n. 85 e a carico delle Controparte_2
1 particelle 47 e 58 del foglio 32 di proprietà di;
ha rigettato le domande risarcitorie Parte_1 dei convenuti;
Controparte_1 Controparte_2
Ha condannato l' al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore dei convenuti e , liquidate in euro 4.835,00 Controparte_1 Controparte_2
oltre spese generali IVA e CI;
Ha posto definitivamente a carico di parte attrice soccombente le spese della CTU per come liquidate in corso di causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: All'udienza del 10/4/2025, dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, nel procedimento n. 536/2022, visto il provvedimento in data 20/3/2025, l'Avv. Giuseppe La Spina,
Co procuratore di parte appellante : si riporta all'atto di appello;
contesta Parte_2
integralmente la comparsa di costituzione e risposta avversaria, poiché infondata sia in fatto che in diritto;
insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie così come reiterate nelle conclusioni dell'atto di appello, cui si rinvia, poiché ammissibili e indispensabili ai fini del decidere;
conclude, contrariis rejectis, per l'accoglimento dell'appello, previa ammissione delle richieste istruttorie ivi formulate, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e con condanna degli appellati alla restituzione della somma di €. 7.718,94 pagata con animo di ripetizione in forza della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata come da bonifico
24/6/2022 in atti;
rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., essendo già stati in precedenza concessi e, per l'effetto, essendo già state depositate la comparsa conclusionale in data
17/5/2024 e la memoria di replica in data 5/6/2024, alle quali si fa rinvio.
Parte appellata: I convenuti riconvenienti, Signori e Controparte_1 [...]
come rappresentati, difesi e domiciliati, si riportano alle proprie istanze CP_2 formulate ed alle conclusioni già rassegnate, che reiterano e precisano come segue, chiedendo alla Ecc.ma Corte di Appello di Perugia:
- di rigettare integralmente l'avverso atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che basato su affermazioni inveritiere quanto documentalmente smentite, di confermare per intero la Sentenza n. 383/2022, emessa dal Tribunale di Perugia, Seconda Sezione, Giudice
Dott. Federico Fiore, pubblicata in data 15 marzo 2022 in composizione monocratica, di cui vengono riportate le statuizioni.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato il 7.7.2018 titolare dell' , Parte_1 Parte_2
evocava avanti il Tribunale di Perugia . Controparte_1 Controparte_2
2 Esponeva che con atto di compravendita del 6.5.2014 aveva acquistato da alcuni CP_4 terreni ubicati in Loc. Montale, comune di Panicale, rappresentati in catasto al Foglio 32 particelle 47, 48, 58, 59, 69, e al foglio 33, particelle 29, 46, 49, 50, 51, 101, 102, 109 e 110.
Sulle particelle nn. 47 e 58 del foglio 32 aveva aperto in modo clandestino e Controparte_1
violento un passaggio che tagliava a metà la proprietà.
Inoltre il 6.12.2011 , moglie di aveva acquistato un Controparte_2 Controparte_1
altro appezzamento di terreno vicino a quello del marito, individuato catastalmente al foglio
20, particella 85, e foglio 33, particella 100, servito dal passaggio in contestazione.
Nel 2017 acclarata l'assenza di autorizzazione del lla realizzazione di una Parte_1 CP_1 sbarra apposta dal convenuto nell'accesso al tracciato, che iniziava sul lato sinistro della Via vicinale di Montali, aveva provveduto a rimuoverla.
Allegava infine che per accedere alla loro proprietà i convenuti avevano la possibilità di transitare su un'altra strada interpoderale, posta più a nord, con accesso sempre a sinistra della strada vicinale di Montali, caratterizzata dalla maggiore brevità del percorso di accesso alla proprietà CP_1
Concludeva chiedendo al Tribunale, in accoglimento della domanda negatoria servitutis, di disporre che i conventi erano tenuti in solido al ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione della strada, e in via immediata, alla cessazione delle molestie.
e si costituivano con comparsa del 19.12.2018 per Controparte_1 Controparte_2
l'udienza di prima comparizione e trattazione. differita al 11.1.2019, concludendo per il rigetto della domanda e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio sui terreni, oltre al risarcimento del danno.
In particolare allegavano quanto segue.
Il 18.11.1989 aveva acquistato i terreni posti in Panicale, Loc. Montali, Controparte_1
individuati al foglio 20, particelle 80, 81, 82, 83, 137 e 129. Il 6.12.2011 , Controparte_2
moglie di aveva acquistato un altro appezzamento di terreno vicino a quello Controparte_1
del marito, individuato catastalmente al foglio 20, particella 85, e foglio 33, particella 100, servito dal passaggio in contestazione.
Dai fotogrammi aerei dell'Istituto Geografico Militare risultava che la strada interpoderale oggetto di transito per accedere al loro fondo esisteva dal 1954, mentre dai fotogrammi del
1987, 1991 e 1997 il percorso alternativo individuato da appariva ormai in disuso e Parte_1
ostruito dalla vegetazione, rimanendo chiuso fino a quando, nel 2014, il 'aveva riaperto;
Pt_1
3 Sin dall'acquisto della proprietà il 18.11.1989 il sig. la sig.ra avevano CP_1 CP_2 utilizzato il percorso per accedere ai propri fondi. aveva inoltre curato la Controparte_1 manutenzione del tracciato, apponendo una sbarra nel punto di ingresso.
Concludevano per il rigetto della domanda, e in via riconvenzionale per la declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc, la causa veniva istruita con prove per testi e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 9.1.2021 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, disponendo CTU finalizzata alla descrizione dello stato dei luoghi e all'accertamento del tracciato della servitù di passaggio.
All'esito della istruttoria, precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, il primo giudice definiva il giudizio con sentenza, la quale rigettava la domanda negatoria e accoglieva la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione della servitù per possesso pluriventennale, rigettando tuttavia la domanda di risarcimento del danno, con il seguente iter argomentativo:
Dai fotogrammi arerei emergeva come la strada, esistente dal 1954, risultava visibile anche nei fotogrammi degli anni 1987 e 1991. Inoltre la strada era visibile anche nel video riprodotto nel cd depositato dai convenuti, inerente una escursione in automobile del 5.9.1989 (doc. 14
. Tali elementi attestavano l'apparenza della servitù e di un tracciato destinato al CP_1
passaggio di persone e veicoli che conduceva alla proprietà . All'inizio CP_1 CP_2 della strada i convenuti avevano inoltre apposto una sbarra metallica, poi rimossa dall'attore, visibile anche nelle fotografie allegate alla relazione del consulente geom. (doc. CP_5
13 . La presenza della sbarra non era stata peraltro specificatamente contestata CP_1
dall'attore se non nella perizia del Geom. il 4.3.2019 allegata alla memoria ex art Per_1
183, 6° c. n. 2, (doc. 4 , il quale aveva affermato che la sbarra sarebbe stata installata Pt_1
dopo il 2008.
I testi avevano confermato il possesso del passaggio continuo e non interrotto da parte del per oltre un ventennio. L'unico teste di parte attrice, , venditore della CP_1 CP_4 proprietà al Sig. aveva invece confermato la dichiarazione sottoscritta del 6.10 Parte_1
2017 (doc. 5 fascicolo dell'attrice) da cui emergeva che prima di essere acquistata nel 2014 dal la proprietà si trovava in abbandono, e nel 2003 il venditore la aveva acquisita per Pt_1
4 successione dalla madre, senza che costoro avessero cognizione e rappresentazione dello stato dei luoghi.
Dalla CTU era emerso che il tracciato era una strada bianca “ carrareccia” di circa 300 metri, la quale attraversava le particelle 47 e 58, visibile a partire dagli anni 1954, a seguire ad eccezione della restituzione grafica del 1977.
L'esistenza della servitù era infine avvalorata dal fatto che la sig.ra proprietaria Persona_2
di alcuni terreni confinanti con la proprietà il 29.6.2018 aveva costituito con atto CP_1
notarile il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile nell'ambito del procedimento di mediazione introdotto dai convenuti. ha interposto appello, censurando la sentenza per le seguenti ragioni: Parte_1
1) Violazione dell'art. 1027 c.c., in quanto la strada realizzata dai convenuti e distinta in planimetria con il colore viola e la lettera “D”, non si collega direttamente con la proprietà ma con l'altra strada indicata con il colore azzurro e la lettera “B”, che percorre la CP_1
proprietà per poi giungere alla proprietà distante oltre 300 metri. Difettano Per_2 CP_1
quindi sia il rapporto di asservimento tra la strada e la proprietà , sia CP_1 CP_2 il requisito della visibilità delle opere al fondo servente, previsto dall'art. 1061 c.c..
2) Il Tribunale ha errato nel ritenere presente il quid pluris richiesto a dimostrazione della specifica destinazione delle opere all'esercizio della servitù di passaggio.
3) Il primo giudice ha valutato in modo errato le prove, in quanto le dichiarazioni dei testi dei convenuti, oltre che controbilanciate dal teste , erano irrilevanti, giacchè CP_4
l'esistenza della strada, senza il quid pluris costituito dal preciso rapporto di asservimento con il fondo dominante, non basta a giustificare l'acquisto per usucapione. La CTU non è inoltre servita a dimostrare l'asservimento tra la proprietà di parte appellante e quella di CP_1
.
[...] Controparte_6
4) Erroneo rigetto delle istanze istruttorie, riproposte come segue da parte appellante: a) ammissione della prova contraria per testi richiesta il 10.5.2019, con il teste E_
; b) acquisizione della documentazione prodotta all'udienza del 31/1/2020
[...]
(verbale di sopralluogo dei CC Forestali e due foto aeree del 1977 e del 1983; c) acquisizione della lettera del 27/6/2020, a firma , pervenuta all'appellante E_
mediante racc.ta in data 12/8/2020 e prodotta alla udienza del 18/6/2021.
5) In caso di accoglimento della negatoria e rigetto della domanda di usucapione i convenuti appellati devono essere condannati alla refusione delle spese di lite.
Ha concluso pertanto come in epigrafe.
5 I convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando la impugnazione e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 2.2.2023 la Corte ha respinto le richieste di ammissione dei mezzi di prova avanzate da parte appellante.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 04.04.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 10 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'impugnazione non ha fondamento per le seguenti ragioni.
1. Il primo e il secondo motivo. Sulla ricostruzione del fatto, l'assenza dei requisiti della servitù e la violazione dell'art. 1027 c.c.. Sulla erroneità del rigetto della azione negatoria e dell'accoglimento della domanda di usucapione.
Nel primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 1027 c.c., il quale richiede per la esistenza della servitù un rapporto di asservimento di un fondo all'altro.
La strada realizzata dai convenuti e distinta in planimetria (doc. 4 pag. 4, Relazione Parte_1
Geom. e allegati) con il colore viola e la lettera “D”,, versata in atti con la memoria Per_1
ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc da parte appellante, non si collega direttamente con la proprietà ma con l'altra strada indicata con colore azzurro e la lettera “B”, che attraversa sul CP_1 fondo di proprietà di e raggiunge poi la proprietà percorrendo 300 Persona_2 CP_1 metri. Ne deriverebbero per un verso la mancanza dell'asservimento tra il fondo servente e fondo dominante e del quid pluris indispensabile per l'usucapione della servitù di passaggio, per l'altro la impossibilità per il proprietario del fondo servente di comprendere il peso gravante sul proprio fondo.
Circa l'asservimento, l'appellante richiama la giurisprudenza, (cfr. Cass. 17/3/2017 n. 7004;
Cass. 10/3/2011 n. 5733; C. App. Catania, II, 10/2/2020 n. 351; Trib. Roma, VII, 5/3/2020 n.
4785), secondo la quale, per l'usucapione di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo, in quanto la visibilità e la permanenza delle opere postula un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.
6 In ordine alla conoscenza o conoscibilità del peso gravante sul fondo da parte del proprietario del fondo servente, l'appellante osserva che il Sig. dante causa di ne CP_4 Parte_1 ha sempre ignorato l'esistenza, dal momento che quella strada non aveva collegamento diretto con la proprietà Anche la sbarra apposta dagli appellanti tra il 2008 e il 2013, CP_1
pur visibile, non era idonea a fondare l'usucapione, in quanto fino al 4.7.2018, data di instaurazione del giudizio, non erano maturati venti anni.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
1.1 La contiguità tra il fondo servente e il fondo dominante non ha valore assoluto, dovendo essere intesa non nel senso di materiale contatto e aderenza immediata fra i due fondi, ma nel senso che i fondi devono trovarsi in una situazione tale da rendere possibile l'esistenza di una relazione di servizio fra i medesimi (Cass. civ. n. 1180 del 5.5.1973; Cass. Civ. n. 2801 del
14.5.1979; Cass. Civ. n. 1105 del 6.5.1978). Pertanto l'utilità sussiste anche se manca il contatto diretto tra il fondo servente e quello dominante, dato che ciò che rileva il vantaggio che deriva al fondo dominante dal contenuto della servitù (Cass. civ. n. 2801 del 14.05.1979;
Cass. Civ. n. 1323 del 12.5.1973). Una servitù di passaggio può quindi costituirsi anche tra due fondi, non contigui, senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi, poichè il proprietario del fondo dominante può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù (Cass. civ. n. 3273 del 17/02/2005).
Contestualizzando tali principi, è opportuno evidenziare che la strada interpoderale costruita da e , utilizzata per accedere ai fondi di loro Controparte_1 Controparte_2
proprietà, dopo essersi inserita sulla sinistra dalla strada vicinale di Montali, attraversa per un primo tratto i terreni di proprietà di parte appellante, rappresentati in catasto alle particelle nn. 47 e 58 del foglio 32, prosegue attraversando i terreni di proprietà di Persona_2
rappresentati alle particelle nn. 92 e 93 del Foglio 20, fino a giungere ai terreni di proprietà dei sigg.ri rappresentati al catasto fabbricati al foglio 20 part. lle 831 sub 2 e Controparte_1
837 e al catasto terreni al foglio 20 part. lle 129-135-137-80-81-836-84 e foglio n. 33 p.lla n.
100 e di , censiti al catasto terreni al foglio n. 20 particella n. 85. Controparte_2
Appare quindi inequivoco l'asservimento dei fondi di proprietà e all'utilità del Pt_1 Per_2
fondo di proprietà di in quanto il transito sui fondi di proprietà del Sig. Controparte_1
e della Sig.ra serve ad assicurare l'accesso alla proprietà dei Sigg.ri Parte_1 Persona_2
e , e costituisce un vantaggio diretto del fondo Controparte_1 Controparte_2
7 dominante come mezzo per la sua migliore utilizzazione (in argomento si veda Cass. civ. n.
10370 del 22/10/1997).
1.2 Parimenti infondato è il secondo profilo, inerente l'assenza del requisito dell'apparenza, previsto dall'art. 1061 c.c.., e costituito dalla presenza di segni visibili e permanenti, obiettivamente destinati all'esercizio della servitù, rivelatori, per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, dell'assoggettamento di un fondo ad un altro.
E' noto che le opere devono essere inequivocamente strumentali all'esercizio della servitù
(Cass. civ. n. 8736/2001, Cass. civ. n. 2650/1993), e tali da rivelare, per struttura e funzionalità,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. civ. n. 1043/2001; Cass. civ. n.
9371/1992), in maniera non equivoca (Cass. Civ. n. 2007 del 21/07/1962). Detto altrimenti è essenziale per chi possegga il fondo servente che le opere che di fatto asservono tale fondo a quello altrui siano obiettivamente manifeste e visibili nel loro insieme (Cass. civ., Sez. II,
11/11/2005, n. 22829).
Con specifico riferimento alla servitù di passaggio si è puntualizzato che non basta l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, ma è necessario un quid pluris che dimostri la specifica destinazione (Cass. 2004 n. 2994). E' stata comunque esclusa la necessità della presenza di particolari manufatti, quali la costituzione d'un fondo stradale od almeno d'un acciottolato, essendo sufficiente la formazione d'un sentiero rivelato dal costante calpestio purché l'opera risulti specificamente destinata, senza incertezze od ambiguità, all'esercizio della servitù, e che la struttura del tracciato del sentiero, o le opere esistenti sull'uno come sull'altro dei due fondi, consentano di verificare la strumentalità del sentiero all'accesso al fondo dominante (Cass. Civ. n. 15869 del 12/07/2006; Cass. 2004 n. 18208 Cass. 2004 n. 8039;
Cass. 11.4.96 n. 3405, 21.5.87 n. 4623, 30.6.82 n. 3931, 21.5.79 n. 2935), e siano visibili in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito (Cass. n. 1043 del 2001). Per l'usucapione le opere devono esistere e devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire
(Cass. 2003 n. 5146).
1.3 Nel caso che occupa dal materiale probatorio in atti emerge la presenza del requisito dell'apparenza delle opere e della loro permanenza per i venti anni necessari all'usucapione.
a) le fotografie aeree prodotte dal convenuto appellato (doc. 10 e dal CTU (doc. 6 CP_1
CTU), convergono nel dimostrare che il tracciato inizia con l'accesso a sinistra dalla strada vicinale di Montali, attraversa le particelle 58 e 47 di proprietà di 92 e 93 di Parte_1
proprietà di e quindi conduce alla proprietà di e Persona_2 Controparte_1 CP_2
8 . Il tracciato, mancante nelle fotografie aeree del 1977, ha mantenuto la propria CP_2 fisionomia dal 1991, 1997, 2000, 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017 (doc. 6, fotografie aeree allegate alla CTU). Risultano quindi ampiamente superati i venti anni di permanenza richiesti per la visibilità dell'opera.
b) Il proprietario e dante causa del Sig. Sig. e la di lui madre, erano Parte_1 CP_4
quindi in grado di vedere il percorso che attraversava le particelle 47 e 48, la cui ampiezza consentiva il transito degli autoveicoli. sia dell'asservimento della strada alla proprietà , sia del CP_7 CP_1 CP_2 possesso continuato nel tempo del tracciato da parte del proprietario del fondo dominante, sono le dichiarazioni rese dai testi i quali hanno dichiarato di avere Tes_2 CP_1 CP_5
percorso il tracciato a partire dal 1989 per accedere al fondo di proprietà del Sig. CP_1
anche con autoveicoli.
[...]
Il teste ha dichiarato (cap. 2 memoria 183 c.
6. n. 2 che nell'agosto Testimone_3 CP_1
1994 si era recato varie volte nella proprietà dei in località Montali per effettuare CP_1
lavori di escavazione e intervenire su un serbatoio interrato, e utilizzò per raggiungere i luoghi la strada interpoderale indicata nella planimetria mostrata (doc. 15 parte convenuta)”. Ha precisato che All'epoca dei fatti svolgevo l'attività di movimento terra in nero in quanto la mia attività principale era quella di dipendente della Vetreria Piegarese. Si confermo di aver effettuato lavori di piccolo scavo con un trattore con braccio preso la proprietà del n CP_1
quanto era necessario un intervento per collocare un gabbiotto dell'autoclave. Il trattore era gommato. Confermo di aver percorso la strada interpoderale di cui alla planimetria che mi viene mostrata in quanto non vi erano altre strade (doc. 15) . Il teste ha altresì riconosciuto il doc n. 11, riconoscendo la strada per raggiungere la proprietà del a esso percorsa. CP_1
Il teste , fratello del convenuto, ha confermato il capitolo 1 della memoria art. Testimone_4
183 c. 6 n. 2 cpc secondo cui alla fine degli anni '80 e dal mese di dicembre 1989 in CP_1
poi ha sempre utilizzato la strada interpoderale di cui al tracciato in planimetria (doc. 15 parte convenuta) per raggiungere i fondi e il fabbricato di proprietà dei coniugi in località CP_1
Montali. Sul cap. 5 ha precisato che andava regolarmente ogni anno presso l'immobile di proprietà del fratello, riconoscendo la strada che risulta dalla planimetria mostrata (doc. 15).
Il teste ha confermato (cap. 4) di avere girato il filmato oggetto del c.d. prodotto da CP_1
(doc. 14 relativo ad una gita del 1989, percorrendo la strada oggetto di
[...] CP_1
servitù di passaggio (doc. 15 parte convenuta), con una autovettura.
9 Il teste , sentito sul capitolo 2, ha confermato che dal mese di dicembre 1989 in CP_5 poi ha sempre utilizzato la strada interpoderale di cui al tracciato mostrato in planimetria (doc.
15 parte convenuta) per raggiungere i fondi e il fabbricato di proprietà dei coniugi n CP_1 località Montali. Il teste ha precisato che negli anni 90 era dipendente dell'ufficio tecnico del
Comune di Panicale, e di aver fatto un sopralluogo in occasione della richiesta di concessione edilizia relativa alla ristrutturazione di un annesso rurale introno al 1990/1991 richiesta dal
Geom per conto di riconoscendo il tratto stradale Controparte_8 Controparte_1
mostrato. Nel corso degli anni era intervenuto un rapporto di amicizia con il e si è CP_1 quindi recato altre volte da lui utilizzando la strada in questione.
Riepilogativamente, le dichiarazioni testimoniali evidenziano che a partire dal 1989, per oltre venti anni, la stradella è stata utilizzata senza interruzioni con autoveicoli per accedere alla proprietà CP_1
Combinando il possesso ultraventennale della strada dal 1989 al 2017, data di rimozione della sbarra da parte di (pag. 2 citazione) con la visibilità e la stabilità cronologica del Parte_3
tracciato, documentata fotograficamente dal 1991 al 2017, risulta ampiamente maturato l'usucapione della servitù.
1.5 Priva di valenza ai fini della specifica destinazione della strada all'accesso della proprietà del Sig. è invece la sbarra collocata nell'accesso di Via Montali da Controparte_1 CP_1
rimossa da nel 2017.
[...] Parte_1
Come si evince dalle fotografie allegate alla memoria ex art. 183 c.
6. n. 2 cpc di parte attrice
(doc. 3 primo grado e 4 dell'appello) la sbarra, assente nelle fotografie aeree del 2008, sembra presente in quelle del 2013, ed è presente nella fotografia PV1 del 2011 allegata alla relazione del CTP Geom. Di conseguenza essa non ha coperto il ventennio utile alla Per_1 maturazione dell'usucapione.
Per la stessa ragione va esclusa la natura di opera visibile e permanente della sbarra di ingresso alla proprietà del Sig. presente nel video girato nel mese di settembre 1989 Controparte_1
(doc. 14 , posta al termine del tracciato. Diversamente da quella di ingresso dalla CP_1
Strada vicinale Montali, tale sbarra si trova al termine del percorso, all'ingresso della proprietà
Di tale manufatto non risulta dimostrata neppure la permanenza ultraventennale, in CP_1
quanto esso è visibile nel video girato nel 1989, ma non esistono documenti avvaloranti la sua presenza in epoca successiva, e soprattutto i testimoni non lo hanno menzionato.
1.6 L'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul tracciato in esame non può essere escluso neppure dalla esistenza del percorso alternativo aperto da a sinistra nel Parte_1
10 tratto più avanzato in direzione Nord della Strada vicinale di Montali, e visibile nelle foto aeree del 2017 allegate alla relazione del CTU.
Malgrado la maggiore brevità di tale percorso, che consentirebbe di evitare l'attraversamento della proprietà non può trascurarsi che secondo la S. C: la servitù di passaggio costituita Pt_1
per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, si deve prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto (Cass. Civ. n.
13223 del 16/05/2019; Cass. Civ. n. 18859 del 07/08/2013).
Di conseguenza la esistenza di un passaggio alternativo a quello posseduto dal titolare del preteso fondo dominante non osta all'acquisto per usucapione della servitù su un diverso tracciato.
2. Il terzo motivo. Sulla errata valutazione delle prove e sulla immediatezza della loro contestazione.
Il terzo motivo critica la sentenza in quanto la prova per testi non avrebbe consentito di raggiungere la prova del rapporto di asservimento tra i due fondi, e quindi non era idonea a giustificare l'acquisto per usucapione.
Le dichiarazioni testimoniali sarebbero controbilanciate da quanto riferito dal teste il CP_4
quale ha confermato che la madre gli aveva riferito di non aver mai concesso permessi o autorizzazioni per il passaggio o per l'esecuzione di lavori;
di non conoscere e di non avere mai incontrato e di non sapere dove si trovava il suo fabbricato;
di non aver mai Controparte_1
dato autorizzazioni di alcun genere di utilizzo delle strade presenti all'interno del suo fondo venduto all'az. . CP_9
Inoltre dalla relazione tecnica del Geom. del 4/3/2019 (doc. 4 primo grado), e Per_1 Pt_1
dalle allegate planimetrie, foto e rilievi catastali emergerebbe sia l'assenza dell'asservimento tra la strada e la proprietà sia l'assenza nelle mappe catastali della strada CP_1
interpoderale di cui parlavano i convenuti.
La CTU non sarebbe del resto servita a dimostrare il rapporto di asservimento tra la proprietà di parte appellante e quella di e , in quanto la strada è Controparte_1 Controparte_6
collegata alla strada di colore azzurro, distinta nella planimetria con colore azzurro e con la lettera ”B”, di proprietà e non al fondo Parte appellante contesta quindi le Per_2 CP_1
risultanze della CTU, di cui eccepisce la nullità e la erroneità in quanto (a) la CTU non ha risposto alle osservazioni del CTP trasmesse del 02/05/2021 e ai rilievi formulati dall'attore e
11 dal suo CTP in fase di chiusura del verbale di “inizio operazioni peritali” (b) il CTU non ha risposto ai quesiti, così come non si è pronunciato sulla verifica richiesta circa l'esistenza o meno di un rapporto di asservimento tra il fondo e il fondo (c) nell'estratto di Pt_1 CP_1 mappa catastale (all. 5) la CTU non riporta un elemento fondamentale, la “strada vicinale di
Montali” (via pubblica), da cui è possibile evincere che il tratto più a nord risulta più breve e meno penalizzante per l'Azienda Agricola Nerise e nel contempo agevole per raggiungere la proprietà si percorre, infatti, una strada di uso pubblico fino ad arrivare all'ingresso CP_1
della carrareccia riportata in mappa senza gravare ulteriormente la proprietà attrice.
Anche su tale profilo la sentenza è errata e dovrà essere riformata, atteso che la relazione del
Geom. ancorchè allegazione difensiva di parte, come afferma il Tribunale, era ed è Per_1
tuttavia un valido ed efficace elemento di prova a confutazione dell'assunto di controparte.
Il motivo è infondato.
2.1 Anzitutto le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato la fisionomia del tracciato carrabile, che transitando sulle particelle 47 e 58 di proprietà di conduce alla Parte_1
proprietà avvalorandone l'utilizzo pluriventennale e la sua permanenza e visibilità per CP_1 tutto l'arco temporale dal 1989 al 2017. Quanto dichiarato dal teste in ordine CP_4 alla assenza di conoscenza del tracciato, in quanto da ricondurre alla assenza dai luoghi di causa e al loro presumibile abbandono, non può quindi contrastare adeguatamente le dichiarazioni dei testi Tes_2 CP_1 CP_5
2.2 La relazione del CTP Geom. pur estremamente accurata, alla prova dei fatti non ha Per_1
smentito quanto è emerso dalla CTU tecnica.
Malgrado il tracciato della strada che conduce alla proprietà non fosse Controparte_10 visibile nelle ortofoto del 1977, esso risulta costantemente visibile dal 1991 al 2017, un periodo utile alla maturazione dell'usucapione ventennale.
2.3 E' vero che la CTU non ha riportato l'intero tracciato che dall'accesso di Via dei Montali conduce alla proprietà e , limitandosi a individuare catastalmente i CP_1 CP_2
terreni di proprietà di attraversati dal tracciato. Parte_1
La combinazione con la CTU delle risultanze delle prove orali e delle acquisizioni documentali ha consentito tuttavia una circostanziata ricostruzione della vicenda. In ogni caso nella descrizione dei luoghi il CTU si è attenuto ai quesiti formulati, che non comprendevano la valutazione dello stato di asservimento dei fondo di proprietà lla proprietà Pt_1 CP_1
Circa l'estratto di mappa catastale (all. 5), il tratto di strada bianca evidenziato in giallo nella planimetria allegata alla CTU corrisponde alla strada carrareccia poderale che accedeva dalla
12 vicinale di Montali in punto a nord, più avanzato rispetto all'ingresso del tracciato oggetto di causa.
Ma pur dandosi atto che tale strada, attraverso l'adiacente proprietà prosegue e Per_2 raggiunge la proprietà con un tratto più breve, la sua esistenza come percorso CP_1
alternativo non osta alla usucapione della servitù di passaggio sul tratto oggetto di causa. La S.
C. ha infatti affermato che la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, si deve prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051,
1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto (Cass. Civ. n. 13223 del 16/05/2019; Cass. Civ. n.
18859 del 07/08/2013). Di conseguenza la esistenza di un passaggio alternativo a quello posseduto dal titolare del preteso fondo dominante non osta all'acquisto per usucapione della servitù su un diverso tracciato.
3. Sul rigetto delle istanze istruttorie.
Non condivisibile è il terzo motivo, nel quale l'appellante censura la sentenza di di primo grado in quanto il Tribunale avrebbe rigettato le richieste istruttorie avanzate.
Parte appellante ripropone quindi le richieste istruttorie del primo grado:
a) ammissione della prova contraria per testi richiesta il 10.5.2019, con il teste E_
, da sentire sui tre capitoli di prova formulati dai convenuti nella memoria ex art.
[...]
183 c 6 n. 3 cpc;
b) acquisizione della documentazione prodotta all'udienza del 31/1/2020 (verbale di sopralluogo dei CC Forestali e due foto aeree del 1977 e del 1983 riallegate sub. 4) e dirette a confutare quanto assunto dai testi dei convenuti;
c) acquisizione della lettera del 27/6/2020, a firma , pervenuta E_
all'appellante mediante racc.ta il 12/8/2020 e prodotta alla prima udienza utile del 18/6/2021, in quanto, trattandosi di documento sopravvenuto rispetto alla scadenza dei termini di cui alle tre memorie ex art. 183 c.p.c., sarebbe producibile, e rilevante perché da esso risulta lo stato dei luoghi, le strade e le carrareccie esistenti e le modalità di utilizzo. I
d) rinnovazione della CTU, con eventuale sostituzione del CTU, risultando l'elaborato peritale del tutto irrilevante ai fini della soluzione delle questioni di causa, oltre che viziato là dove il
CTU non ha risposto ai quesiti e non ha preso posizione sulle osservazioni del CTP Geom. Per_1
2/5/2021; in subordine, chiedono, comunque, disporsi il richiamo del CTU, affinchè risponda al quesito oggetto di causa e alle predette osservazioni ”.
13 Le istanze devono essere respinte, alla stregua di quanto disposto esaustivamente dall'ordinanza di questa Corte del 2.2.2023.
La testimonianza di , oltre che inammissibile in quanto formulata E_ all'udienza del 20.5.2019, dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, verte su circostanze irrilevanti ai fini della decisione sull'esistenza o meno della servitù di passaggio sulla strada interpoderale in favore degli appellati non trattandosi di servitù coattiva, bensì di servitù volontaria che non risente della possibilità di passaggio su altra strada per raggiungere il fondo dominante.
E' inammissibile, perché tardiva, la produzione della scrittura in data 27.6.2020 contenente le dichiarazioni dello stesso su altre circostanze, perché non rileva la E_
data della sottoscrizione (effettivamente successiva alla scadenza dei termini per le produzioni documentali) quanto invece il fatto che verte su circostanze risalenti sulle quali poteva essere formulata la prova testimoniale nei termini di rito.
Anche l'ulteriore documentazione prodotta all'udienza del 31.1.2020 è tardiva, riguardando un verbale di sopralluogo CC Forestale e 2 foto aeree del 1977 e 1983 che l'attore (appellante) avrebbe potuto produrre nei termini di rito non essendo neanche allegato che la domanda di rilascio sia stata tempestiva e quindi non sia a lui imputabile il ritardo.
Non è necessaria alcuna attività integrativa della c.t.u., in quanto gli elementi forniti dal tecnico nominato, combinati con gli altri mezzi istruttori, hanno offerto sufficienti elementi per la decisione. In ogni caso l'ausiliario non deve riferire sull'asservimento o meno della strada in oggetto, ma fornire elementi di fatto che devono essere valutati dal Giudice, a cui compete in via esclusiva la valutazione giuridica sulla sussistenza o meno della servitù.
Infine, è il caso di precisare che in sede di appello non possono essere proposte nuove prove e in appello essendo stato soppresso l'inciso “salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”, contenuto nell'art. 345, 2° comma, c.p.c., è stato soppresso con l'art. 54, comma 1, lett. b) del d. l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modificazioni nella legge
7.8.2012 n. 134.
4. Considerazioni conclusive. Rigetto delle istanze istruttorie. Regolazione delle spese di lite.
L'impugnazione deve pertanto respinta.
Il rigetto dell'impugnazione implica, in punto di spese, il rigetto del quinto motivo, inerente, in caso di accoglimento, la riforma della sentenza in punto di spese di lite.
14 , in quanto soccombente, deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, Parte_1 liquidate in base al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. n. 383/2022, pronunciata dal Tribunale di Perugia nel giudizio n. 4061/2018, ogni diversa istanza, eccezione,
e deduzione disattesa, provvede come segue:
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna , quale titolare dell'impresa Agricola Nerise, alla refusione in favore di Parte_1
e delle spese di lite del presente grado, che vengono Controparte_1 Controparte_2
liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15 %.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 03 Luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
15