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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5195/2024 promossa da:
PE
nata in Argentina il [...] in [...] e congiuntamente a Controparte_1 [...]
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minonre CP_2
nato in [...] il [...]; PEona_2
nato in Argentina il [...] in [...] e congiuntamente ad Controparte_3
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_4
dei minori nato in [...] il [...] e PEona_3 [...]
ata in Argentina il 2.4.2017; Parte_1
nata in Argentina l'[...] in [...] e congiuntamente a Controparte_5 [...]
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della Controparte_6
minore nata in [...] il [...]; PEona_4
nato in [...] il [...], minore rappresentato da PEona_5 PEona_6
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...] PEona_7 rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria Zarrelli del Foro di Roma, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_7 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_7 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_7
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a PEona_8
OV CR (AL) il 3.9.1897 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 2);
- che dall'unione tra nasceva nato PEona_8 PEona_9 PEona_10
in Argentina il 21.11.1927 (cfr. doc.4);
- che in data 25.6.1953, contraeva matrimonio con (cfr. PEona_10 PEona_11
doc. 5) e dalla loro unione nasceva nato in [...] il [...] (cfr. doc. 6); PEona_12
- che in data 5.5.1977, contraeva matrimonio con (cfr. PEona_12 PEona_13
doc. 7) e dalla loro relazione nascevano nato in [...] il [...] (cfr. Controparte_3 doc. 8) odierno ricorrente, nata in [...] l'[...] (cfr. doc. 9) odierna Controparte_5
ricorrente e nata in [...] il [...] (cfr. doc. 10) odierna Controparte_8
ricorrente;
- che in data 4.12.2009, contraeva matrimonio con Controparte_3 Controparte_4
(cfr. doc. 11) e dalla loro relazione nascevano nata in [...] il [...] Parte_1
(cfr. doc. 12) odierna ricorrente e nato in [...] il [...] (cfr. PEona_3
doc. 13) odierno ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Controparte_5 Controparte_6 PEona_4
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 14) odierna ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva , nato Controparte_5 PEona_7 PEona_5
in Argentina il 25.6.2014 (cfr. doc. 15) odierno ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva , nato in Controparte_8 Controparte_2 PEona_2
Argentina il 30.1.2013 (cfr. doc. 16) odierno ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana. Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_7
* * *
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
OV CR (AL) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_3
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, non essendo mai PEona_8
stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 2 Registro Nazionale degli Elettori argentini).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile fra e suo figlio legittimo il quale a sua volta ha PEona_8 PEona_10
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile al figlio legittimo PEona_12
che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile ai suoi figli
[...]
legittimi odierno ricorrente, odierna ricorrente e Controparte_3 Controparte_5
odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza Controparte_8 Controparte_3
italiana iure sanguinis ai suoi figli legittimi odierna ricorrente e Parte_1 [...]
odierno ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana PEona_3 Controparte_5
iure sanguinis ai proprio figli legittimi odierna ricorrente e PEona_4 [...]
Co
, odierno ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Per_5 Controparte_8
sanguinis al proprio figlio legittimo , odierno ricorrente. PEona_2
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Quindi, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis a nata in Controparte_8
Argentina il 24.11.1986; nato in [...] il [...]; PEona_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3 PEona_3
nato in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Parte_1 nata in [...] l'[...]; nata in Controparte_5 PEona_4
Argentina il 12.2.2010 e nato in [...] il [...]. PEona_5
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5195/2024 promossa da:
PE
nata in Argentina il [...] in [...] e congiuntamente a Controparte_1 [...]
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minonre CP_2
nato in [...] il [...]; PEona_2
nato in Argentina il [...] in [...] e congiuntamente ad Controparte_3
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_4
dei minori nato in [...] il [...] e PEona_3 [...]
ata in Argentina il 2.4.2017; Parte_1
nata in Argentina l'[...] in [...] e congiuntamente a Controparte_5 [...]
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della Controparte_6
minore nata in [...] il [...]; PEona_4
nato in [...] il [...], minore rappresentato da PEona_5 PEona_6
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...] PEona_7 rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria Zarrelli del Foro di Roma, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_7 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_7 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_7
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a PEona_8
OV CR (AL) il 3.9.1897 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 2);
- che dall'unione tra nasceva nato PEona_8 PEona_9 PEona_10
in Argentina il 21.11.1927 (cfr. doc.4);
- che in data 25.6.1953, contraeva matrimonio con (cfr. PEona_10 PEona_11
doc. 5) e dalla loro unione nasceva nato in [...] il [...] (cfr. doc. 6); PEona_12
- che in data 5.5.1977, contraeva matrimonio con (cfr. PEona_12 PEona_13
doc. 7) e dalla loro relazione nascevano nato in [...] il [...] (cfr. Controparte_3 doc. 8) odierno ricorrente, nata in [...] l'[...] (cfr. doc. 9) odierna Controparte_5
ricorrente e nata in [...] il [...] (cfr. doc. 10) odierna Controparte_8
ricorrente;
- che in data 4.12.2009, contraeva matrimonio con Controparte_3 Controparte_4
(cfr. doc. 11) e dalla loro relazione nascevano nata in [...] il [...] Parte_1
(cfr. doc. 12) odierna ricorrente e nato in [...] il [...] (cfr. PEona_3
doc. 13) odierno ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Controparte_5 Controparte_6 PEona_4
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 14) odierna ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva , nato Controparte_5 PEona_7 PEona_5
in Argentina il 25.6.2014 (cfr. doc. 15) odierno ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva , nato in Controparte_8 Controparte_2 PEona_2
Argentina il 30.1.2013 (cfr. doc. 16) odierno ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana. Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_7
* * *
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
OV CR (AL) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_3
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, non essendo mai PEona_8
stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 2 Registro Nazionale degli Elettori argentini).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile fra e suo figlio legittimo il quale a sua volta ha PEona_8 PEona_10
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile al figlio legittimo PEona_12
che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile ai suoi figli
[...]
legittimi odierno ricorrente, odierna ricorrente e Controparte_3 Controparte_5
odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza Controparte_8 Controparte_3
italiana iure sanguinis ai suoi figli legittimi odierna ricorrente e Parte_1 [...]
odierno ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana PEona_3 Controparte_5
iure sanguinis ai proprio figli legittimi odierna ricorrente e PEona_4 [...]
Co
, odierno ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Per_5 Controparte_8
sanguinis al proprio figlio legittimo , odierno ricorrente. PEona_2
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Quindi, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis a nata in Controparte_8
Argentina il 24.11.1986; nato in [...] il [...]; PEona_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3 PEona_3
nato in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Parte_1 nata in [...] l'[...]; nata in Controparte_5 PEona_4
Argentina il 12.2.2010 e nato in [...] il [...]. PEona_5
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo