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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, GOP Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.1275 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Guglielmo Boccia
OPPONENTI –
CONTRO
per essa e quale mandataria di (già Controparte_1 CP_2
,, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
Fabrizio Mingolla
OPPOSTA–
Oggetto: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 09.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione all'atto di precetto intimato da con cui
[...] Controparte_1 si chiedeva il pagamento della somma di € 37.297,28, oltre interessi come indicato nel ricorso monitorio fino al momento dell'effettivo soddisfo e spese ed accessori come per legge.
Deducevano gli opponenti che la suddetta richiesta rinveniva dal Decreto Ingiuntivo n.
610/2007 emesso in data 24-25.05.2007 dal Tribunale di Taranto all'esito del procedimento monitorio recante n. 3263/2007 R.G., notificato in data 18.06.2007, dichiarato esecutivo con formula apposta in data 19.10.2007. Eccepivano preliminarmente il difetto di prova della titolarità del credito, nonché sostenevano di non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto notificato nel 2015 e, pertanto, insistevano per la dichiarazione di inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto azionato.
Si costituiva con comparsa di risposta la opposta, la quale contestava le richieste formulate dagli opponenti ed insisteva per il rigetto della domanda dagli stessi proposta.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva rimessa all'udienza del 09.06.2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
Non accoglibile appare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, per non avere la stessa depositato e provato la intervenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio, come sollevata dagli opponenti.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 17944/2023; Cass. n.
21821/2023)
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova con assoluta certezza l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Quando non è contestata, invece, l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete. In tale caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, pertanto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto, onde fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia. (Cass. Civ. 22.06.2023 n.17944; Cass.civ. 29.02.2024 n.5478)
Per di più, poi, la Suprema Corte ha anche ulteriormente precisato, ai fini probatori, che la prova della cessione può essere fornita dal creditore cessionario senza vincoli di forma e, pertanto, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale e persino in base a presunzioni: così ad esempio “la dichiarazione del cedente…al pari della disponibilità del titolo esecutivo costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” al fine di dimostrare l'avvenuta cessione alla cessionaria del credito in massa (Cass.
n. 10200/2021). Sicchè, la incertezza sussisterebbe nella sola ipotesi in cui non fosse in alcun modo possibile comprendere se il credito sia stato o meno inserito nella cessione (Cass. n.
21821/2023).
Ora, nel caso di specie, da una attenta disamina della documentazione prodotta, non pare potersi ravvisare alcun dubbio in riferimento alla titolarità della opposta in ordine al credito vantato nei confronti degli opponenti, considerato che, dalla Gazzetta Ufficiale depositata in atti, si desume la cessione del credito degli opponenti in favore della società opposta. Si legge infatti che La societa' con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, comunica Controparte_1
che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti, Controparte_4
"individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in Piazzetta Monte, 1, 37121 Verona, Italia, codice Controparte_4
fiscale n. , partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di P.IVA_1
Verona n. , tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, P.IVA_1
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_4
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarita' di che: (A) alla data del Controparte_4
3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per effetto dei quali e' CP_4 intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e iii) non siano stati oggetto di cessioni in blocco di portafogli di cui agli avvisi in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 10/12/2016 e n. 68 del 10/06/2017 e (B) alla data del 3 luglio 2017, salvo ove diversamente previsto, presentano altresi' le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (i) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
(ii) siano crediti denominati in euro;
(iii) siano crediti derivanti da finanziamenti classificati "in sofferenza", nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il 2009;(iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a €63.530.630,46; (v) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(vi) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(vii) siano crediti di cui la e' divenuta titolare per averli precedentemente Controparte_4
acquistati da in virtu' di un contratto di cessione Controparte_5
datato 20 novembre 2014, tra e Controparte_4 Controparte_6
sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30
[...]
aprile 1999 e per i quali e' stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte
II n. 139, del 25 novembre 2014.
La titolarità in capo all'opposta del credito vantato nei confronti degli opponenti risulta, altresì, dalla dichiarazione della stessa cedente, prodotta in atti. La dichiara e attesta in CP_5
nome e per conto di che tra i crediti compresi nella cessione a favore di Controparte_4
rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1 [...]
derivanti da conto corrente identificato come Controparte_7
rapporto a sofferenza n. 2400685462 e dal finanziamento identificato come rapporto a sofferenza n. 2400685461. Dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con i suddetti atti di finanziamento è conseguita la emissione del D.I. n. 610/2007 posto a base dell'azionato atto di precetto.
Per cui, da una attenta disamina della documentazione prodotta, non pare potersi ravvisare alcun dubbio con riguardo alla titolarità della opposta in ordine al credito vantato nei confronti degli opponenti.
Gli opponenti hanno anche eccepito che il credito vantato non era dovuto, in quanto non gli era stato notificato il decreto ingiuntivo posto a base dell'azionato atto di precetto. Detta eccezione
è improponibile in detta sede, in quanto andava sollevata con opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c. non risultata proposta;
sta di fatto, comunque, che dagli atti si evince che il suddetto titolo veniva notificato a in data 18.06.2007. Parte_2
Non accoglibile appare, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da Parte_3
poichè il suddetto termine veniva interrotto dalla notifica del pignoramento
[...] immobiliare eseguita a mani proprie di in data 19.12.2014, mentre l'atto di Parte_2
precetto oggi opposto veniva notificato il 05.03.2024.
Si osserva in proposito che, in caso di debitori solidali, come i fideiussori, è sufficiente che il titolo esecutivo venga notificato ad uno solo di essi per interrompere la prescrizione ed agire anche sugli altri ex art. 1310 c.c.. Ne consegue che la domanda di prescrizione del credito sollevata dagli istanti non appare degna di accoglimento.
Da quanto emerso dagli atti, pertanto, non accoglibile appare l'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto della concreta esigua attività svolta, senza assunzione di mezzi istruttori ed essendo fondata la decisione unicamente su basi documentali.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di , così provvede: Parte_2 Controparte_1
1) Non accoglie l'opposizione proposta;
2) Condanna gli opponenti a rifondere in favore dell'opposta, in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio, che liquida in complessive € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, IVA e CNAP se e nei limiti in cui siano per legge spettanti.
Così deciso in Taranto, 10-06-2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte