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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/12/2024, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai IGg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito, Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2329/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 3.12.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VARRONE TOMMASO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. DI BELLA CONCETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
I ricorrenti, con note depositate in sostituzione della presenza in udienza, precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2024, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal 2010 sino al maggio 2024; che, dall'unione sono nati i figli il 24 luglio 2017 e il 09 luglio 2020; che essi Per_1 Per_2 avevano raggiunto un accordo sulla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli minori.
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologato detto accordo alle seguenti condizioni:
1. “Gli istanti vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
2. i figli, e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_3 Per_2 secondo il regime della Legge 54/2006 con collocazione privilegiata presso la residenza della madre, che rimarrà presso la casa già di abitazione e sopra individuata e condotta in locazione. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute dei figli tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, inclinazioni naturali e le
1 aspirazioni. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente secondo la permanenza dei minore presso ciascuno di essi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. I genitori concordano che il padre possa tenere con sè i figli per un pomeriggio alla settimana, (martedì o giovedì) dalle ore 15,00 alle 20.00 cenando col padre ed a weekend alterni dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 sino alla domenica pomeriggio alle ore 18,00, salvo inoltre decisione o regolamentazione diversa fra i genitori concordata previamente fra i medesimi, anche via whatsapp e senza preavviso. I minori trascorreranno con il padre 14 giorni consecutivi durante il periodo estivo, (che diverranno 21 giorni dopo che Per_2 compirà 6 anni) e in detto periodo, che andrà comunicato entro il 30 luglio di ogni anno, la madre potrà sentire i figli quotidianamente per telefono e potrà vedere i figli ogni volta che questa ne faccia richiesta. In occasione delle festività natalizie e di fine anno i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di
Natale e Santo Stefano o la vigilia di capodanno e il Capodanno. Così, come trascorreranno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, come pure la festività di ferragosto. I genitori trascorreranno nel giorno del compleanno dei figli o il pranzo o la cena alternativamente, partecipando anche ad eventuali feste organizzate per le ricorrenze da entrambi i genitori. Così come nel giorno del compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno tutta la giornata o con il padre o con la madre, compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici. Il presente regime di visita, di comune accordo dei genitori, terrà sempre conto delle esigenze e degli impegni dei minori, ma è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per una modifica dei giorni della settimana fissati per il diritto di visita, e degli orari, qualora detta esigenza sia dettata da particolari necessità di carattere straordinario dei genitori o dei figli (di lavoro, ricreative, per malattia, eventi imprevedibili), dandone preavviso telefonico all'altro genitore. Sul punto infatti essendo il
IG. autista, spesso è chiamato in extremis a compiere trasferte fuori regione e CP_1 pertanto non ha una capacità programmatoria di lunga gittata nel corso dei mesi invernali e pertanto non è neppure in grado di dare un congruo preavviso all'altro genitore di eventuali cambiamenti che vengono allo stesso comunicati oggi per domani. Nel caso i genitori decidano di trascorre le vacanze o le festività fuori dal Comune di residenza dovranno darne comunicazione l'uno all'altra e viceversa fornendo località di permanenza e recapiti utili per contatti ed ogni evenienza.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5. Qualora uno dei genitori voglia pubblicare sul proprio profilo social o su altre piattaforme internet e/o su profili del cellulare, (anche se munite di accessi privati, a titolo
2 esemplificativo Facebook, twitter), foto riguardanti i bambini, dovrà chiederne previamente il consenso all'atro genitore e la I° violazione oltre che illecito di legge varrà anche come richiamo al genitore inadempiente, la successiva violazione comporterà che il genitore non inadempiente potrà rivolgersi direttamente al Giudice per ulteriori sanzioni.
6. Il IG. con la pronuncia della Sentenza di accoglimento dellapresente Controparte_1 istanza - si impegna a corrispondere, a titolo di concorso spese per ilmantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 440,00 (euroquattrocentoquaranta/00 - € 220,00 cadauno-), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale o carta bancaria intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 27 Parte_1 di ogni mese solare dal deposito del ricorso. Si precisa che il superiore importo è stato concordato dai ricorrenti in virtù di quanto sotto stabilito.
7. Il IG. rinuncia sin d'ora in favore della IG.ra alla sua quota Controparte_1 Parte_1 di assegno unico INPS per entrambi i figli autorizzando la madre ad incassarlo integralmente e direttamente, salvo diverso accordo che potrà intercorrere fra i genitori, e ciò anche per ogni altra agevolazione/contribuzione assistenziale/previdenziale od altra agevolazione cui potrebbe avere accesso/diritto ogni figlio ovvero la madre in virtù di essi, salvo accordo.
8. Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 75% (settantacinque Controparte_1 Parte_1 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, che andranno previamente concordate dai genitori e comunque rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione entro la fine del mese di competenza.
9. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute urgenti ed indifferibili derivanti da prescrizioni mediche, come pure le spese per acquisto libri e corredo scolastico che saranno a carico di entrambi i genitori al 50% a decorrere dalla scuola secondaria di primo grado (medie) secondo l'elenco dei libri fornito dalla scuola ed in relazione ai prezzi ivi indicati per ogni testo al nuovo e non all'usato, con obbligo in ogni caso di acquisto anche dei testi consigliati dall'istituto ma non obbligatori sempre secondo l'elenco scolastico fornito.
10. Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per Controparte_1 Parte_1 cento) di tutte le spese UTENZE (casa), precisamente individuate in utenza ELETTRICA E
GAS, e comunque e in ogni caso, il 50% sopra detto avrà un tetto massimo di importo pari ad 100,00 a bimestre per luce, ed € 100,00 a bimestre per GAS. Le dette somme andranno rimborsate dietro esibizione della relativa fattura entro gg 7 dall'esibizione del titolo detto, che potrà avvenire anche per via whatsapp.
11. Il IG. di rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei CP_1 figli fintanto che gli stessi non saranno economicamente indipendenti.”
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in
3 data 09 agosto 2024. Alla suddetta udienza dell'11 novembre 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di voler definire il procedimento alle predette condizioni ed il Giudice relatore richiedeva chiarimenti in ordine alle date di nascita dei figli e fissava la udienza del 3.12.2024 – sostituita dal deposito di note
– in esito alla quale la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente si prende atto che, con note depositate in data 25.11.2024, le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti specificando che “il minore è nato a [...] il Persona_4
24.07.2017, mentre la sorellina è nata sempre a Messina il 09.07.2020 e non come Persona_5 erroneamente indicato in ricorso rispettivamente il “24.7.2007 e 09.07.2024”.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione dell'accordo volto a regolamentare i rapporti tra i genitori e i figli e Per_1 Per_2
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni dell'accordo con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di regolamentazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione dell'accordo alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, le parti hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio in tal senso sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo intervenuto tra , nata a [...] il Parte_1
11/05/1988 e , nato a [...] il [...], contenuto nel Controparte_1 ricorso introduttivo depositato il 09/07/2024 e trascritto in parte motiva con le precisazioni con tenute nelle note del 25.11.2024;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
3.12.2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai IGg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito, Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2329/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 3.12.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VARRONE TOMMASO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. DI BELLA CONCETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
I ricorrenti, con note depositate in sostituzione della presenza in udienza, precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2024, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal 2010 sino al maggio 2024; che, dall'unione sono nati i figli il 24 luglio 2017 e il 09 luglio 2020; che essi Per_1 Per_2 avevano raggiunto un accordo sulla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli minori.
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologato detto accordo alle seguenti condizioni:
1. “Gli istanti vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
2. i figli, e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_3 Per_2 secondo il regime della Legge 54/2006 con collocazione privilegiata presso la residenza della madre, che rimarrà presso la casa già di abitazione e sopra individuata e condotta in locazione. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute dei figli tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, inclinazioni naturali e le
1 aspirazioni. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente secondo la permanenza dei minore presso ciascuno di essi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. I genitori concordano che il padre possa tenere con sè i figli per un pomeriggio alla settimana, (martedì o giovedì) dalle ore 15,00 alle 20.00 cenando col padre ed a weekend alterni dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 sino alla domenica pomeriggio alle ore 18,00, salvo inoltre decisione o regolamentazione diversa fra i genitori concordata previamente fra i medesimi, anche via whatsapp e senza preavviso. I minori trascorreranno con il padre 14 giorni consecutivi durante il periodo estivo, (che diverranno 21 giorni dopo che Per_2 compirà 6 anni) e in detto periodo, che andrà comunicato entro il 30 luglio di ogni anno, la madre potrà sentire i figli quotidianamente per telefono e potrà vedere i figli ogni volta che questa ne faccia richiesta. In occasione delle festività natalizie e di fine anno i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di
Natale e Santo Stefano o la vigilia di capodanno e il Capodanno. Così, come trascorreranno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, come pure la festività di ferragosto. I genitori trascorreranno nel giorno del compleanno dei figli o il pranzo o la cena alternativamente, partecipando anche ad eventuali feste organizzate per le ricorrenze da entrambi i genitori. Così come nel giorno del compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno tutta la giornata o con il padre o con la madre, compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici. Il presente regime di visita, di comune accordo dei genitori, terrà sempre conto delle esigenze e degli impegni dei minori, ma è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per una modifica dei giorni della settimana fissati per il diritto di visita, e degli orari, qualora detta esigenza sia dettata da particolari necessità di carattere straordinario dei genitori o dei figli (di lavoro, ricreative, per malattia, eventi imprevedibili), dandone preavviso telefonico all'altro genitore. Sul punto infatti essendo il
IG. autista, spesso è chiamato in extremis a compiere trasferte fuori regione e CP_1 pertanto non ha una capacità programmatoria di lunga gittata nel corso dei mesi invernali e pertanto non è neppure in grado di dare un congruo preavviso all'altro genitore di eventuali cambiamenti che vengono allo stesso comunicati oggi per domani. Nel caso i genitori decidano di trascorre le vacanze o le festività fuori dal Comune di residenza dovranno darne comunicazione l'uno all'altra e viceversa fornendo località di permanenza e recapiti utili per contatti ed ogni evenienza.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5. Qualora uno dei genitori voglia pubblicare sul proprio profilo social o su altre piattaforme internet e/o su profili del cellulare, (anche se munite di accessi privati, a titolo
2 esemplificativo Facebook, twitter), foto riguardanti i bambini, dovrà chiederne previamente il consenso all'atro genitore e la I° violazione oltre che illecito di legge varrà anche come richiamo al genitore inadempiente, la successiva violazione comporterà che il genitore non inadempiente potrà rivolgersi direttamente al Giudice per ulteriori sanzioni.
6. Il IG. con la pronuncia della Sentenza di accoglimento dellapresente Controparte_1 istanza - si impegna a corrispondere, a titolo di concorso spese per ilmantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 440,00 (euroquattrocentoquaranta/00 - € 220,00 cadauno-), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale o carta bancaria intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 27 Parte_1 di ogni mese solare dal deposito del ricorso. Si precisa che il superiore importo è stato concordato dai ricorrenti in virtù di quanto sotto stabilito.
7. Il IG. rinuncia sin d'ora in favore della IG.ra alla sua quota Controparte_1 Parte_1 di assegno unico INPS per entrambi i figli autorizzando la madre ad incassarlo integralmente e direttamente, salvo diverso accordo che potrà intercorrere fra i genitori, e ciò anche per ogni altra agevolazione/contribuzione assistenziale/previdenziale od altra agevolazione cui potrebbe avere accesso/diritto ogni figlio ovvero la madre in virtù di essi, salvo accordo.
8. Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 75% (settantacinque Controparte_1 Parte_1 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, che andranno previamente concordate dai genitori e comunque rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione entro la fine del mese di competenza.
9. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute urgenti ed indifferibili derivanti da prescrizioni mediche, come pure le spese per acquisto libri e corredo scolastico che saranno a carico di entrambi i genitori al 50% a decorrere dalla scuola secondaria di primo grado (medie) secondo l'elenco dei libri fornito dalla scuola ed in relazione ai prezzi ivi indicati per ogni testo al nuovo e non all'usato, con obbligo in ogni caso di acquisto anche dei testi consigliati dall'istituto ma non obbligatori sempre secondo l'elenco scolastico fornito.
10. Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per Controparte_1 Parte_1 cento) di tutte le spese UTENZE (casa), precisamente individuate in utenza ELETTRICA E
GAS, e comunque e in ogni caso, il 50% sopra detto avrà un tetto massimo di importo pari ad 100,00 a bimestre per luce, ed € 100,00 a bimestre per GAS. Le dette somme andranno rimborsate dietro esibizione della relativa fattura entro gg 7 dall'esibizione del titolo detto, che potrà avvenire anche per via whatsapp.
11. Il IG. di rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei CP_1 figli fintanto che gli stessi non saranno economicamente indipendenti.”
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in
3 data 09 agosto 2024. Alla suddetta udienza dell'11 novembre 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di voler definire il procedimento alle predette condizioni ed il Giudice relatore richiedeva chiarimenti in ordine alle date di nascita dei figli e fissava la udienza del 3.12.2024 – sostituita dal deposito di note
– in esito alla quale la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente si prende atto che, con note depositate in data 25.11.2024, le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti specificando che “il minore è nato a [...] il Persona_4
24.07.2017, mentre la sorellina è nata sempre a Messina il 09.07.2020 e non come Persona_5 erroneamente indicato in ricorso rispettivamente il “24.7.2007 e 09.07.2024”.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione dell'accordo volto a regolamentare i rapporti tra i genitori e i figli e Per_1 Per_2
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni dell'accordo con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di regolamentazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione dell'accordo alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, le parti hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio in tal senso sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo intervenuto tra , nata a [...] il Parte_1
11/05/1988 e , nato a [...] il [...], contenuto nel Controparte_1 ricorso introduttivo depositato il 09/07/2024 e trascritto in parte motiva con le precisazioni con tenute nelle note del 25.11.2024;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
3.12.2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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