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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8848 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CAPPELLO ASSUNTA, C.F._1 che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], C.F. Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ABBATE MICHE- C.F._2
LE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 17/10/2023, della sentenza non definitiva n.
4583/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Preliminarmente va osservato che in data 11/04/2024 al presente veniva riunito il fasci- colo n. 2951/23 R.G.V.G. trasmesso dal Tribunale per i Minorenni a seguito della pro- nuncia di incompetenza funzionale resa in data 05/04/2024 e nel quale il P.M.M. aveva richiesto l'adozione di provvedimenti a tutela del minore nato a [...]- Persona_1 leone il 7.2.2008 (conferimento di incarichi al Consultorio Familiare ed al Servizio Sociale).
Ciò detto, va osservato che il predetto minore tra qualche mese raggiungerà la maggiore età e, pertanto, fino a tale data ed in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un re- gime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione paterna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé il pre- detto liberamente ma compatibilmente con le sue esigenze scolastiche.
Quanto al domicilio, infatti, dalle relazioni dei servizi coinvolti nonché dalle dichiarazio- ni delle parti, non è emersa la prova di uno stabile spostamento del ragazzo sì da giustificare la rivisitazione della previsione di cui al provvedimento presidenziale, anche in considera- zione dell'approssimarsi della maggiore età e della libertà del figlio di autodeterminarsi in autonomia.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Nulla va disposto sulla casa coniugale sita in Palermo Via Villa Nave N. 69 pacificamente suddivisa in due unità abitative indipendenti;
una posta al piano terreno - ed assegnata in via esclusiva al Sig. - l'altra, posta al piano primo - assegnata in via esclusiva alla CP_1
Sig.ra Pt_1
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento del figlio della coppia, Per_1
Per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, preliminar- mente, rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo in data 5/10/1996 con
[...]
, ha richiesto la somma complessiva di €. 400,00, di CP_1 Parte_1 cui €. 200,00 per sé ed €. 200,00 per il figlio rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT.
Tale importo non è stato successivamente confermato dall'Ordinanza Presidenziale resa in seno al presente giudizio in data 5/03/2023, in cui è stato dichiarato cessato l'obbligo del convenuto di versare alla moglie il contributo per il mantenimento dei figli, quantificato in sede di separazione in € 400,00 al mese, poiché la figlia maggiorenne non viveva Per_2 più con alcuno dei genitori e si era resa autonoma dal punto di vista economico, mentre il figlio quindicenne viveva ormai con il padre;
inoltre, in considerazione della vici- Per_1 nanza e della frequentazione dei rapporti tra la madre e il figlio sono stati ritenuti insussi- stenti i presupposti per prevedere che la ricorrente versasse al marito un contributo per il mantenimento ordinario del figlio, ferma restando la partecipazione dei due coniugi al 50 % delle spese straordinarie. Di contro è stato onerato dell'obbligo, già previsto in CP_1 sede di negoziazione assistita, di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di €
200,00.
Con provvedimento del 12/02/2024, reso in seno al sub procedimento, l'assegno prov- visorio veniva rideterminato in € 150,00 con decorrenza da novembre 2023 alla luce della percezione da parte della ricorrente del reddito di cittadinanza e, comunque, a seguito della sospensione del sussidio, delle attività irregolari e in nero, svolte dalla stessa.
Nel caso di specie, va in primo luogo sottolineato il mancato assolvimento da parte della ricorrente dell'onere probatorio sulla sua situazione reddituale, peraltro già specificamente ribadito e richiamato nel provvedimento del 22/02/2025: a fronte del riferito dato della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, la stessa avrebbe quantomeno dovuto presentare attestazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, tenendo consapevolmente una condotta inerte.
Ciò detto, dalla documentazione in atti – essenzialmente sull'attività lavorativa del resi- stente – e dalla presunta percezione di redditi in nero da parte della ricorrente, come peral- tro emerso anche in fase istruttoria e segnatamente dall'escussione dei testi -non è dato ap- purare quella mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ra- gioni oggettive, conseguenza della significativa sproporzione economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professio- nali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica. Essendo, infatti, chia- mato il collegio a pronunciarsi sulla debenza di un assegno “divorzile” nel duplice scopo sopra richiamato, e quindi non solo in chiave assistenziale (alla cui funzione risponde l'assegno provvisorio fin qui previsto) ma anche compensativo-perequativa, non appaiono sussistere i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente, non essendo emersa prova di quei sacrifici professionali che giustificherebbe all'attualità il riequilibrio delle po- sizioni (non accertabile proprio per l'omissione probatoria di parte).
Da qui, la domanda di assegno divorzile non merita accoglimento e, quanto al contributo al mantenimento del figlio va confermato l'obbligo delle parti di contribuzione di- Per_1 retta al figlio, anche alla luce degli spostamenti “naturali” del figlio da un'abitazione all'altra, come dimostrato anche dal carteggio di corrispondenza da ultimo prodotto.
Resta fermo l'obbligo delle parti di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordi- narie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indica- te nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Quanto alla domanda di revoca “con decorrenza dalla data della domanda giudiziale
(28.06.2022), dell'assegno provvisorio posto a carico del Sig. ”, essa non merita CP_1 accoglimento dovendosi invece fissare la decorrenza dalla mensilità successiva alla pubbli- cazione della sentenza, essendo la decisione fondata su emergenze probatorie in corso di causa (alla luce delle considerazioni sopra esposte sulla differente funzione dell'assegno di- vorzile rispetto a quello provvisorio).
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 4583/2023 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
affida il figlio minore della coppia, nato a [...] il [...], ad Persona_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso il padre e con regime di visita libero con accordi presi direttamente coi genitori;
dichiara cessato l'obbligo di di versare mensilmente a Controparte_1 [...]
la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
Pt_1 dichiara ciascuno dei genitori tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da soste-nere per il figlio nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo Per_1 sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; dichiara che nulla è dovuto da a a titolo di as- Controparte_1 Parte_1 segno divorzile con decorrenza dalla data successiva alla pubblicazione della presente sen- tenza;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8848 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CAPPELLO ASSUNTA, C.F._1 che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], C.F. Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ABBATE MICHE- C.F._2
LE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 17/10/2023, della sentenza non definitiva n.
4583/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Preliminarmente va osservato che in data 11/04/2024 al presente veniva riunito il fasci- colo n. 2951/23 R.G.V.G. trasmesso dal Tribunale per i Minorenni a seguito della pro- nuncia di incompetenza funzionale resa in data 05/04/2024 e nel quale il P.M.M. aveva richiesto l'adozione di provvedimenti a tutela del minore nato a [...]- Persona_1 leone il 7.2.2008 (conferimento di incarichi al Consultorio Familiare ed al Servizio Sociale).
Ciò detto, va osservato che il predetto minore tra qualche mese raggiungerà la maggiore età e, pertanto, fino a tale data ed in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un re- gime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione paterna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé il pre- detto liberamente ma compatibilmente con le sue esigenze scolastiche.
Quanto al domicilio, infatti, dalle relazioni dei servizi coinvolti nonché dalle dichiarazio- ni delle parti, non è emersa la prova di uno stabile spostamento del ragazzo sì da giustificare la rivisitazione della previsione di cui al provvedimento presidenziale, anche in considera- zione dell'approssimarsi della maggiore età e della libertà del figlio di autodeterminarsi in autonomia.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Nulla va disposto sulla casa coniugale sita in Palermo Via Villa Nave N. 69 pacificamente suddivisa in due unità abitative indipendenti;
una posta al piano terreno - ed assegnata in via esclusiva al Sig. - l'altra, posta al piano primo - assegnata in via esclusiva alla CP_1
Sig.ra Pt_1
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento del figlio della coppia, Per_1
Per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, preliminar- mente, rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo in data 5/10/1996 con
[...]
, ha richiesto la somma complessiva di €. 400,00, di CP_1 Parte_1 cui €. 200,00 per sé ed €. 200,00 per il figlio rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT.
Tale importo non è stato successivamente confermato dall'Ordinanza Presidenziale resa in seno al presente giudizio in data 5/03/2023, in cui è stato dichiarato cessato l'obbligo del convenuto di versare alla moglie il contributo per il mantenimento dei figli, quantificato in sede di separazione in € 400,00 al mese, poiché la figlia maggiorenne non viveva Per_2 più con alcuno dei genitori e si era resa autonoma dal punto di vista economico, mentre il figlio quindicenne viveva ormai con il padre;
inoltre, in considerazione della vici- Per_1 nanza e della frequentazione dei rapporti tra la madre e il figlio sono stati ritenuti insussi- stenti i presupposti per prevedere che la ricorrente versasse al marito un contributo per il mantenimento ordinario del figlio, ferma restando la partecipazione dei due coniugi al 50 % delle spese straordinarie. Di contro è stato onerato dell'obbligo, già previsto in CP_1 sede di negoziazione assistita, di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di €
200,00.
Con provvedimento del 12/02/2024, reso in seno al sub procedimento, l'assegno prov- visorio veniva rideterminato in € 150,00 con decorrenza da novembre 2023 alla luce della percezione da parte della ricorrente del reddito di cittadinanza e, comunque, a seguito della sospensione del sussidio, delle attività irregolari e in nero, svolte dalla stessa.
Nel caso di specie, va in primo luogo sottolineato il mancato assolvimento da parte della ricorrente dell'onere probatorio sulla sua situazione reddituale, peraltro già specificamente ribadito e richiamato nel provvedimento del 22/02/2025: a fronte del riferito dato della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, la stessa avrebbe quantomeno dovuto presentare attestazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, tenendo consapevolmente una condotta inerte.
Ciò detto, dalla documentazione in atti – essenzialmente sull'attività lavorativa del resi- stente – e dalla presunta percezione di redditi in nero da parte della ricorrente, come peral- tro emerso anche in fase istruttoria e segnatamente dall'escussione dei testi -non è dato ap- purare quella mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ra- gioni oggettive, conseguenza della significativa sproporzione economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professio- nali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica. Essendo, infatti, chia- mato il collegio a pronunciarsi sulla debenza di un assegno “divorzile” nel duplice scopo sopra richiamato, e quindi non solo in chiave assistenziale (alla cui funzione risponde l'assegno provvisorio fin qui previsto) ma anche compensativo-perequativa, non appaiono sussistere i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente, non essendo emersa prova di quei sacrifici professionali che giustificherebbe all'attualità il riequilibrio delle po- sizioni (non accertabile proprio per l'omissione probatoria di parte).
Da qui, la domanda di assegno divorzile non merita accoglimento e, quanto al contributo al mantenimento del figlio va confermato l'obbligo delle parti di contribuzione di- Per_1 retta al figlio, anche alla luce degli spostamenti “naturali” del figlio da un'abitazione all'altra, come dimostrato anche dal carteggio di corrispondenza da ultimo prodotto.
Resta fermo l'obbligo delle parti di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordi- narie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indica- te nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Quanto alla domanda di revoca “con decorrenza dalla data della domanda giudiziale
(28.06.2022), dell'assegno provvisorio posto a carico del Sig. ”, essa non merita CP_1 accoglimento dovendosi invece fissare la decorrenza dalla mensilità successiva alla pubbli- cazione della sentenza, essendo la decisione fondata su emergenze probatorie in corso di causa (alla luce delle considerazioni sopra esposte sulla differente funzione dell'assegno di- vorzile rispetto a quello provvisorio).
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 4583/2023 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
affida il figlio minore della coppia, nato a [...] il [...], ad Persona_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso il padre e con regime di visita libero con accordi presi direttamente coi genitori;
dichiara cessato l'obbligo di di versare mensilmente a Controparte_1 [...]
la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
Pt_1 dichiara ciascuno dei genitori tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da soste-nere per il figlio nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo Per_1 sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; dichiara che nulla è dovuto da a a titolo di as- Controparte_1 Parte_1 segno divorzile con decorrenza dalla data successiva alla pubblicazione della presente sen- tenza;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.