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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/07/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 364/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'26.03.2025, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di giorni venti e vertente
TRA
, nata ad Abriola il [...], ,in [...] e quale erede Parte_1 CodiceFiscale_1
del marito ,nato ad [...] il [...] c.f. , 2 Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
,quale erede del padre , nato ad [...] il [...]c. 3 Controparte_1 CodiceFiscale_3
,quale erede del padre nato ad [...] il [...] c.f. Controparte_3 Controparte_1
4 , quale erede del padre nato ad [...] il C.F._4 CP_4 Controparte_1
23.02.1947 c.f. ,rappresentati e difesi dall'Avv Aldo Melchionda ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in potenza al P.le Luigi Rizzo N 12 in virtù del mandato in atto.
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_5
c.f. , in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, con sede in Laurenzana (PZ) alla SS 92
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Contratti bancari-opposizione a decreto ingiuntivo
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
Il difensore di parte opponente alla udienza del 26.03.2025 si è riportato alle conclusioni ivi rassegnate
FATTO E CP_6
[..
Controparte_7
c.f. ,in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
,rappresentata e difesa dall'Avv Paola Lasorella ,con studio in Potenza alla via del Popolo N
30,ha chiesto e ottenuto dal Giudice Unico del Tribunale di Potenza ,ingiunzione di pagamento in danno degli opponenti , nato ad [...] il [...] ed ivi residente,( c.f, Controparte_1
e , nata ad [...] il [...] ed ivi residente c.f. C.F._4 Parte_1
,per il pagamento in solido tra di loro della complessiva somma di euro C.F._5
29.342,62,oltre interessi in misura pattuita contrattualmente e, comunque ,nei limiti indicati dalla legge antiusura ,maturati dal 14.02.2017 e fino all'effettivo soddisfo nonché spese e compensi di lite;
L'ingiunzione ,recante il N 966/17 reg ing ed il N 3762/17 r.g. del Tribunale di Potenza, è stata emessa dal giudice designato Dott.ssa Alessia D'Alessandro in data 13.12.2017 e notificata a mezzo del servizio postale il 19.12.2017.
La e Controparte_8 Controparte_9
fonda le proprie ragioni nel mancato pagamento di un credito maturato in relazione ad una apertura di credito in conto corrente N 02/0320361 stipulato da ,in data Controparte_1
2.11.1979;dettoaffidamento,poi, è stato rinnovato in data 11.08.1993,04.06.1999 e, da ultimo il giorno 08.03.2011. La detta apertura di credito è stata garantita dalla Sig.ra in data 04.06.1999,la Parte_1
garanzia è stata ,poi, rinnovata in data 08.03.2001 sino alla concorrenza della somma di euro
51.645,69.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo i coniugi e hanno Controparte_1 Parte_1
proposto opposizione contestando e disconoscendo la documentazione tutta prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo. Gli stessi hanno lamentato che la opposta non ha provato il proprio credito per non aver prodotto gli estratti conto afferenti al periodo in cui il rapporto è stato intrattenuto e comunque ed in ogni caso per non aver spiegato quale procedimento abbia seguito per accertare e determinare il saldo del conto corrente per cui è causa.
Gli opponenti hanno lamentato che al rapporto di conto corrente sono stati applicati ,nel corso del rapporto ,tassi di interesse debitori superiori a quelli pattuiti e con capitalizzazione trimestrale e pratica anatocistica illegittima ed anche che sono stati addebitati costi ed oneri, spese ,accessori e commissioni non dovute con la conseguenza che i tassi pattuiti e/ o comunque effettivamente applicati ,sono risultati superiori alla soglia di cui alla Legge 108/96 con conseguente nullità degli interessi applicati;
gli opponenti hanno concluso:
“per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e “ per l'ipotesi che controparte provveda a depositare tutti gli estratti afferenti il rapporto per cui è causa ,accertare, riconoscere e conseguentemente dichiarare nulla ed invalida ogni applicazione di interessi a debito a tassi convenzionali ed anche ultra convenzionali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi ,delle commissioni e comunque di ogni e qualsivoglia altro onere o spesa addebitata anche a titolo del c.d. meccanismo “giorni di valuta”
-con addebiti a carico della società opponente in tempo reale ovvero anticipato e gli accrediti in tempo posticipato;
Accertare e determinare quale è stato l'effettivo tasso globale applicato dalla opposta al conto per cui è causa ed accertata la eventuale natura anatocistica ovvero usuraia del rapporto dichiara lo stesso nullo, o invalido ,totalmente o parzialmente.
Dichiarare non dovuto alcun interesse;
Ricalcolare, a mezzo di consulenza tecnica la reale ed effettiva –se sussistente esposizione debitoria ovvero creditoria degli opponenti e tanto anche dopo aver effettuato la compensazione tra le differenti partite a debito e credito. Con riserva di agire con separato giudizio per ottenere la condanna della banca al pagamento delle somme dovute agli odierni opponenti ed il risarcimento dei danni sofferti a cagione dell'illegittimo operato dell'Istituto di Credito opposto.
La rappresentata e difesa dall'Avv Paola Lasorella, si è costituita in giudizio con comparsa CP_10
di costituzione e risposta del 06.08.2018 contestando le avverse doglianze ed evidenziando la pretestuosità e l'infondatezza della proposta opposizione ed ha così concluso:
“rigettare ogni avversa istanza ,conclusione e, richiesta siccome improcedibile ,inammissibile nonché infondata.
Condannare la parte opponente al pagamento di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo
Nel corso del giudizio è stata tentata una definizione stragiudiziale della lite che non ha sortito esito positivo.
All'udienza del 17.05.2024 parte opponente ha dichiarato l'avvenuto decesso del Sig CP_1
,nel corso della medesima Udienza il giudizio è stato interrotto( vista la dichiarazione
[...]
dell'Avv Melchionda e rilevato che l'Avv Lasorella nulla obiettava attesa rinuncia al mandata in quanto vincitrice di concorso pubblico).
Gli eredi legittimi del Sig hanno tempestivamente riassunto il giudizio come Controparte_1
promosso dal de cuius e dalla di lui consorte e iscritto al N 1608/2018 Rg del Parte_1
Tribunale di Potenza.
Gli opponenti con il ricorso in riassunzione hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'ipotesi che controparte provveda a depositare tutti gli estratti afferenti il rapporto pe cui è causa, accertare, riconoscere e conseguentemente dichiarare la nullità e invalida ogni applicazione di interessi a debito a tassi convenzionali ed anche ultra convenzionali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi, delle commissioni e comunque di ogni e qualsivoglia altro onere o spesa addebitata anche a titolo del c.d. meccanismo giorni di valuta con addebiti a carico della società opponente in tempo reale ovvero anticipato e gli accrediti in tempo posticipato. Accertare e determinare quale è stato l'effettivo tasso globale applicato dalla opposta al conto per cui è causa ed accertata la eventuale natura anatocistica ovvero usuraia del rapporto dichiarare lo stesso nullo, o ,invalido ,totalmente o parzialmente .
Ricalcolare a mezzo di Consulenza Tecnica ,la reale ed effettiva –se sussistente esposizione debitoria ovvero creditoria degli opponenti e tanto anche dopo aver effettuato la compensazione tra le differenti partite a debito e credito.
Con riserva di agire con separato giudizio per ottenere la condanna della al pagamento CP_10
delle somme dovute agli odierni opponenti ed al risarcimento dei danni sofferti a cagione dell'illegittimo operato dell'istituto di credito opposto. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite da attribuirsi al difensore antistastario
In data 12.03.2025 questo Giudice, rilevata la rituale tempestiva notifica del ricorso in riassunzione ,nonché la mancata costituzione della società opposta ,ha provveduto a dichiarare la contumacia della banca;
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.03.2025 ,a tale udienza sono state precisate le conclusioni ad opera della parte opponente e la causa è stata riservata a Sentenza con concessione del termine di giorni venti per il deposito di comparsa conclusionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata e merita accoglimento.
In termini generali và osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo , che si pone come fase ulteriore rispetto al procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione ,dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti ,avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Ne consegue che, a seguito dell'opposizione ,il giudizio da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con i poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore ,per aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase di merito, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ( In proposito cass 4.12.1997 N 12311;Cass 14.04.1999 N
3671;Cassa 25.05.1999N5055;Cassa7.09.1977N 3902;Cass 11.07.1983N 4689;Cass 09.04.1975 N
1304; Cass 08.05.1976N1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento(Cass SSUU 06.04.30.10.2001N 13533).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, la posizione sostanziale delle parti determina il riparto dell'onere probatorio: la banca ,quale parte che agisce per il pagamento di una somma ,deve fornire la prova scritta dell'esistenza, validità ed entità del proprio credito.
Tale prova non è stata fornita dalla opposta società
Gli opponenti con la proposta opposizione hanno contestato la sussistenza e l'entità del credito fatto valere dalla banca deducendo l'omessa produzione ,da parte di quest'ultima, degli estratti conto analitici relativi al rapporto di conto corrente, risultando ,agli atti, la sola produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'art 50 TUB.
La banca opposta, costituitasi in giudizio, ha insistito per la fondatezza della propria pretesa creditoria, sostenendo la sufficienza dell'estratto conto ex art 50 TUB a fondamento della domanda monitoria e di merito.
Quanto riferito dalla società opposta non è condiviso da questo Giudice, in quanto sulla base di specifiche contestazioni sollevate dalla parte opponente la quale, come sopra detto, ha contestato l'importo come richiesto dalla opposta ( frutto anche della applicazione di somme addebitate per tassi ultra legali ed anatosistici) con la conseguenza che non si può ritenere provato il credito sulla scorta della sola produzione dell'estratto conto di cui si è detto, atteso che occorreva produrre, ad opera della banca, gli estratti analitici;
La sola produzione dell'estratto conto certificato ex art 50TUBè certamente idonea ad ottenere il richiesto decreto ingiuntivo, ma non per documentare il credito nella fase di merito ,atteso che parte opponente ,in sede di opposizione,, come sopra detto ,ha sollevato contestazioni specifiche sulla sussistenza o sull'ammontare del credito.
Agli atti del processo ,poi, manca la prova dell'invio degli estratti al correntista ( così' Cass
1.07.2014 N 14887).
La dunque, doveva produrre quantomeno gli estratti analitici da cui avrebbero dovuto CP_10
risultare le singole operazioni in quanto la sola produzione del 'estratto conto certificato, senza la produzione degli estratti conto analitici non è sufficiente a soddisfare l'onere della prova in caso di contestazione specifica come da Giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale:
“ nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo passivo di conto corrente bancario ,l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art 50 del D.LGS N 38571993 ha efficacia probatoria limitata alla sola fase monitoria .Nel successivo giudizio di opposizione ,che si configura come ordinario procedimento di cognizione, spetta alla banca opposta fornire la piena prova del proprio credito secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio, non essendo sufficiente il solo estratto conto certificato In particolare, nel momento in cui l'opposizione sia fondata anche su motivi sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito per l'applicazione di tassi ultra legali ed anatocistici ,la banca è tenuta a produrre il contratto stipulato e a documentare l'intero andamento del rapporto “( Cass 24.04.2024 N 11144).Per l'emissione del decreto ingiuntivo, la banca può basarsi sull'estratto conto certificato da un suo dirigente, che attesta la verità e liquidità del credito (art 50 TUB) ma in sede di opposizione ,la banca ha l'onere di produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrare lo svolgimento del rapporto e la fondatezza della pretesa.
In particolare si richiede la produzione degli estratti conto analitici delle singole partite ,non essendo sufficiente il solo saldo conto riassuntivo(Cass 13.01.1988N 178).
La banca non ha prodotto in giudizio gli estratti conto-e quindi non ha documentato l'andamento del rapporto, le singole operazioni e il saldo finale con la conseguenza pratica che deve essere rigettata la domanda ,atteso il mancato assolvimento degli obblighi di cui sopra.
Nella fattispecie gli opponenti hanno formulato contestazioni specifiche quanto alla sussistenza e all'ammontare del credito ,deducendo la mancata produzione degli estratti conto analitici
,mentre la banca opposta si è limitata a produrre l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, senza fornire gli ulteriori documenti richiesti per assolvere all'onere probatorio in presenza di specifica opposizione con la conseguenza che la banca non ha ,si ribadisce nuovamente, assolto all'onere probatorio richiesto per vedere riconosciuto il proprio diritto di credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Tutte le atre questioni vengono dalla principale assorbite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo , secondo i parametri di cui al DM 55/2014,come modificato dal DM 147 del 13.08.22,tenuto conto del valore della domanda ,delle questioni trattate di media complessità e dell'attività difensiva complessivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Potenza ,in composizione monocratica, nella persona del Gop Bernardina
Massari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
N 966/2017 del 13 12 2017 RG 3762/2017
Condanna la società Parte_2
al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte opposta ,che liquida in
[...]
complessivi euro 8.102,00, di cui 286,00 per spese ed euro 7.816,00 per compenso Avvocato
,oltre IVA e CPA-se dovuta- e rimborso forfettario, come per legge ,in favore del difensore che si
è dichiarato antistatario.
Così deciso in Potenza lì 21-07-2025
Il giudice
Dott.ssa Bernardina Massari
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 364/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'26.03.2025, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di giorni venti e vertente
TRA
, nata ad Abriola il [...], ,in [...] e quale erede Parte_1 CodiceFiscale_1
del marito ,nato ad [...] il [...] c.f. , 2 Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
,quale erede del padre , nato ad [...] il [...]c. 3 Controparte_1 CodiceFiscale_3
,quale erede del padre nato ad [...] il [...] c.f. Controparte_3 Controparte_1
4 , quale erede del padre nato ad [...] il C.F._4 CP_4 Controparte_1
23.02.1947 c.f. ,rappresentati e difesi dall'Avv Aldo Melchionda ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in potenza al P.le Luigi Rizzo N 12 in virtù del mandato in atto.
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_5
c.f. , in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, con sede in Laurenzana (PZ) alla SS 92
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Contratti bancari-opposizione a decreto ingiuntivo
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
Il difensore di parte opponente alla udienza del 26.03.2025 si è riportato alle conclusioni ivi rassegnate
FATTO E CP_6
[..
Controparte_7
c.f. ,in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
,rappresentata e difesa dall'Avv Paola Lasorella ,con studio in Potenza alla via del Popolo N
30,ha chiesto e ottenuto dal Giudice Unico del Tribunale di Potenza ,ingiunzione di pagamento in danno degli opponenti , nato ad [...] il [...] ed ivi residente,( c.f, Controparte_1
e , nata ad [...] il [...] ed ivi residente c.f. C.F._4 Parte_1
,per il pagamento in solido tra di loro della complessiva somma di euro C.F._5
29.342,62,oltre interessi in misura pattuita contrattualmente e, comunque ,nei limiti indicati dalla legge antiusura ,maturati dal 14.02.2017 e fino all'effettivo soddisfo nonché spese e compensi di lite;
L'ingiunzione ,recante il N 966/17 reg ing ed il N 3762/17 r.g. del Tribunale di Potenza, è stata emessa dal giudice designato Dott.ssa Alessia D'Alessandro in data 13.12.2017 e notificata a mezzo del servizio postale il 19.12.2017.
La e Controparte_8 Controparte_9
fonda le proprie ragioni nel mancato pagamento di un credito maturato in relazione ad una apertura di credito in conto corrente N 02/0320361 stipulato da ,in data Controparte_1
2.11.1979;dettoaffidamento,poi, è stato rinnovato in data 11.08.1993,04.06.1999 e, da ultimo il giorno 08.03.2011. La detta apertura di credito è stata garantita dalla Sig.ra in data 04.06.1999,la Parte_1
garanzia è stata ,poi, rinnovata in data 08.03.2001 sino alla concorrenza della somma di euro
51.645,69.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo i coniugi e hanno Controparte_1 Parte_1
proposto opposizione contestando e disconoscendo la documentazione tutta prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo. Gli stessi hanno lamentato che la opposta non ha provato il proprio credito per non aver prodotto gli estratti conto afferenti al periodo in cui il rapporto è stato intrattenuto e comunque ed in ogni caso per non aver spiegato quale procedimento abbia seguito per accertare e determinare il saldo del conto corrente per cui è causa.
Gli opponenti hanno lamentato che al rapporto di conto corrente sono stati applicati ,nel corso del rapporto ,tassi di interesse debitori superiori a quelli pattuiti e con capitalizzazione trimestrale e pratica anatocistica illegittima ed anche che sono stati addebitati costi ed oneri, spese ,accessori e commissioni non dovute con la conseguenza che i tassi pattuiti e/ o comunque effettivamente applicati ,sono risultati superiori alla soglia di cui alla Legge 108/96 con conseguente nullità degli interessi applicati;
gli opponenti hanno concluso:
“per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e “ per l'ipotesi che controparte provveda a depositare tutti gli estratti afferenti il rapporto per cui è causa ,accertare, riconoscere e conseguentemente dichiarare nulla ed invalida ogni applicazione di interessi a debito a tassi convenzionali ed anche ultra convenzionali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi ,delle commissioni e comunque di ogni e qualsivoglia altro onere o spesa addebitata anche a titolo del c.d. meccanismo “giorni di valuta”
-con addebiti a carico della società opponente in tempo reale ovvero anticipato e gli accrediti in tempo posticipato;
Accertare e determinare quale è stato l'effettivo tasso globale applicato dalla opposta al conto per cui è causa ed accertata la eventuale natura anatocistica ovvero usuraia del rapporto dichiara lo stesso nullo, o invalido ,totalmente o parzialmente.
Dichiarare non dovuto alcun interesse;
Ricalcolare, a mezzo di consulenza tecnica la reale ed effettiva –se sussistente esposizione debitoria ovvero creditoria degli opponenti e tanto anche dopo aver effettuato la compensazione tra le differenti partite a debito e credito. Con riserva di agire con separato giudizio per ottenere la condanna della banca al pagamento delle somme dovute agli odierni opponenti ed il risarcimento dei danni sofferti a cagione dell'illegittimo operato dell'Istituto di Credito opposto.
La rappresentata e difesa dall'Avv Paola Lasorella, si è costituita in giudizio con comparsa CP_10
di costituzione e risposta del 06.08.2018 contestando le avverse doglianze ed evidenziando la pretestuosità e l'infondatezza della proposta opposizione ed ha così concluso:
“rigettare ogni avversa istanza ,conclusione e, richiesta siccome improcedibile ,inammissibile nonché infondata.
Condannare la parte opponente al pagamento di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo
Nel corso del giudizio è stata tentata una definizione stragiudiziale della lite che non ha sortito esito positivo.
All'udienza del 17.05.2024 parte opponente ha dichiarato l'avvenuto decesso del Sig CP_1
,nel corso della medesima Udienza il giudizio è stato interrotto( vista la dichiarazione
[...]
dell'Avv Melchionda e rilevato che l'Avv Lasorella nulla obiettava attesa rinuncia al mandata in quanto vincitrice di concorso pubblico).
Gli eredi legittimi del Sig hanno tempestivamente riassunto il giudizio come Controparte_1
promosso dal de cuius e dalla di lui consorte e iscritto al N 1608/2018 Rg del Parte_1
Tribunale di Potenza.
Gli opponenti con il ricorso in riassunzione hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'ipotesi che controparte provveda a depositare tutti gli estratti afferenti il rapporto pe cui è causa, accertare, riconoscere e conseguentemente dichiarare la nullità e invalida ogni applicazione di interessi a debito a tassi convenzionali ed anche ultra convenzionali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi, delle commissioni e comunque di ogni e qualsivoglia altro onere o spesa addebitata anche a titolo del c.d. meccanismo giorni di valuta con addebiti a carico della società opponente in tempo reale ovvero anticipato e gli accrediti in tempo posticipato. Accertare e determinare quale è stato l'effettivo tasso globale applicato dalla opposta al conto per cui è causa ed accertata la eventuale natura anatocistica ovvero usuraia del rapporto dichiarare lo stesso nullo, o ,invalido ,totalmente o parzialmente .
Ricalcolare a mezzo di Consulenza Tecnica ,la reale ed effettiva –se sussistente esposizione debitoria ovvero creditoria degli opponenti e tanto anche dopo aver effettuato la compensazione tra le differenti partite a debito e credito.
Con riserva di agire con separato giudizio per ottenere la condanna della al pagamento CP_10
delle somme dovute agli odierni opponenti ed al risarcimento dei danni sofferti a cagione dell'illegittimo operato dell'istituto di credito opposto. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite da attribuirsi al difensore antistastario
In data 12.03.2025 questo Giudice, rilevata la rituale tempestiva notifica del ricorso in riassunzione ,nonché la mancata costituzione della società opposta ,ha provveduto a dichiarare la contumacia della banca;
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.03.2025 ,a tale udienza sono state precisate le conclusioni ad opera della parte opponente e la causa è stata riservata a Sentenza con concessione del termine di giorni venti per il deposito di comparsa conclusionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata e merita accoglimento.
In termini generali và osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo , che si pone come fase ulteriore rispetto al procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione ,dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti ,avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Ne consegue che, a seguito dell'opposizione ,il giudizio da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con i poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore ,per aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase di merito, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ( In proposito cass 4.12.1997 N 12311;Cass 14.04.1999 N
3671;Cassa 25.05.1999N5055;Cassa7.09.1977N 3902;Cass 11.07.1983N 4689;Cass 09.04.1975 N
1304; Cass 08.05.1976N1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento(Cass SSUU 06.04.30.10.2001N 13533).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, la posizione sostanziale delle parti determina il riparto dell'onere probatorio: la banca ,quale parte che agisce per il pagamento di una somma ,deve fornire la prova scritta dell'esistenza, validità ed entità del proprio credito.
Tale prova non è stata fornita dalla opposta società
Gli opponenti con la proposta opposizione hanno contestato la sussistenza e l'entità del credito fatto valere dalla banca deducendo l'omessa produzione ,da parte di quest'ultima, degli estratti conto analitici relativi al rapporto di conto corrente, risultando ,agli atti, la sola produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'art 50 TUB.
La banca opposta, costituitasi in giudizio, ha insistito per la fondatezza della propria pretesa creditoria, sostenendo la sufficienza dell'estratto conto ex art 50 TUB a fondamento della domanda monitoria e di merito.
Quanto riferito dalla società opposta non è condiviso da questo Giudice, in quanto sulla base di specifiche contestazioni sollevate dalla parte opponente la quale, come sopra detto, ha contestato l'importo come richiesto dalla opposta ( frutto anche della applicazione di somme addebitate per tassi ultra legali ed anatosistici) con la conseguenza che non si può ritenere provato il credito sulla scorta della sola produzione dell'estratto conto di cui si è detto, atteso che occorreva produrre, ad opera della banca, gli estratti analitici;
La sola produzione dell'estratto conto certificato ex art 50TUBè certamente idonea ad ottenere il richiesto decreto ingiuntivo, ma non per documentare il credito nella fase di merito ,atteso che parte opponente ,in sede di opposizione,, come sopra detto ,ha sollevato contestazioni specifiche sulla sussistenza o sull'ammontare del credito.
Agli atti del processo ,poi, manca la prova dell'invio degli estratti al correntista ( così' Cass
1.07.2014 N 14887).
La dunque, doveva produrre quantomeno gli estratti analitici da cui avrebbero dovuto CP_10
risultare le singole operazioni in quanto la sola produzione del 'estratto conto certificato, senza la produzione degli estratti conto analitici non è sufficiente a soddisfare l'onere della prova in caso di contestazione specifica come da Giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale:
“ nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo passivo di conto corrente bancario ,l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art 50 del D.LGS N 38571993 ha efficacia probatoria limitata alla sola fase monitoria .Nel successivo giudizio di opposizione ,che si configura come ordinario procedimento di cognizione, spetta alla banca opposta fornire la piena prova del proprio credito secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio, non essendo sufficiente il solo estratto conto certificato In particolare, nel momento in cui l'opposizione sia fondata anche su motivi sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito per l'applicazione di tassi ultra legali ed anatocistici ,la banca è tenuta a produrre il contratto stipulato e a documentare l'intero andamento del rapporto “( Cass 24.04.2024 N 11144).Per l'emissione del decreto ingiuntivo, la banca può basarsi sull'estratto conto certificato da un suo dirigente, che attesta la verità e liquidità del credito (art 50 TUB) ma in sede di opposizione ,la banca ha l'onere di produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrare lo svolgimento del rapporto e la fondatezza della pretesa.
In particolare si richiede la produzione degli estratti conto analitici delle singole partite ,non essendo sufficiente il solo saldo conto riassuntivo(Cass 13.01.1988N 178).
La banca non ha prodotto in giudizio gli estratti conto-e quindi non ha documentato l'andamento del rapporto, le singole operazioni e il saldo finale con la conseguenza pratica che deve essere rigettata la domanda ,atteso il mancato assolvimento degli obblighi di cui sopra.
Nella fattispecie gli opponenti hanno formulato contestazioni specifiche quanto alla sussistenza e all'ammontare del credito ,deducendo la mancata produzione degli estratti conto analitici
,mentre la banca opposta si è limitata a produrre l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, senza fornire gli ulteriori documenti richiesti per assolvere all'onere probatorio in presenza di specifica opposizione con la conseguenza che la banca non ha ,si ribadisce nuovamente, assolto all'onere probatorio richiesto per vedere riconosciuto il proprio diritto di credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Tutte le atre questioni vengono dalla principale assorbite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo , secondo i parametri di cui al DM 55/2014,come modificato dal DM 147 del 13.08.22,tenuto conto del valore della domanda ,delle questioni trattate di media complessità e dell'attività difensiva complessivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Potenza ,in composizione monocratica, nella persona del Gop Bernardina
Massari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
N 966/2017 del 13 12 2017 RG 3762/2017
Condanna la società Parte_2
al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte opposta ,che liquida in
[...]
complessivi euro 8.102,00, di cui 286,00 per spese ed euro 7.816,00 per compenso Avvocato
,oltre IVA e CPA-se dovuta- e rimborso forfettario, come per legge ,in favore del difensore che si
è dichiarato antistatario.
Così deciso in Potenza lì 21-07-2025
Il giudice
Dott.ssa Bernardina Massari