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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/11/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Preside-nte
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 474/2021 e vertente tra: in persona del Curatorepro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Nicola Bottero
APPELLANTE
E
( , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._1
( ), appellato deceduto il 26.02.2023 Persona_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
( ), CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ), ( ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
( ), Controparte_5 C.F._6 Persona_1
( ), ( ), tutti in C.F._7 Controparte_6 C.F._8 qualità di eredi di ( ), appellato deceduto il Persona_1 C.F._2
26.02.2023
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 248/2021, pubblicata in data 22/02/2021, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 100032//2007.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il (giusta Parte_1 sentenza del Tribunale di Torino – Fallimento n. 318/2018), ha impugnato la sentenza n.
248/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 22/02/2021, con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata dagli attori Per_1
e - padre e figlio, titolari delle omonime aziende agricole
[...] Controparte_1 individuali (fiscalmente autonome, ma nel contempo in rapporto societario per la conduzione di singoli affari come quello oggetto di causa) - per i danni patiti a seguito dell'utilizzo, nei loro terreni, di un fertilizzante (L4) venduto dalla società dichiarata fallita nel Parte_1 corso del giudizio, poi riassunto nei confronti di Parte_1
Con la medesima sentenza è stato altresì disposto, in ragione della definizione con una pronuncia di mero rito e dell'avvenuta adesione all'eccezione di improcedibilità da parte degli stessi attori, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Con la presente impugnazione parte appellante ha censurato la predetta sentenza in punto di spese di lite, contestando la compensazione disposta dal giudice di prime cure. Ha dunque domandato alla Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata: condannare gli appellati, in solido tra loro, all'integrale rifusione, a favore del , delle spese del Parte_1 giudizio di primo grado, da liquidarsi in conformità ai parametri medi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 55/14 sulla base del valore della causa, determinato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in relazione alla domanda risarcitoria azionata dalla procedente, pari a euro 1.122.489,19, o in altra misura ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite relative al presente giudizio di appello.
costituitosi con comparsa del 23.01.2022, ha contestato la domanda Persona_1 avversaria, eccependo l'infondatezza dell'appello e domandando la conferma della sentenza gravata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del gravame, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nel corso del giudizio di gravame, poi:
2 (a) con ordinanza del 17.07.2023, a fronte dell'intervenuto decesso dell'appellato Per_1 dichiarato dal proprio difensore, è stata disposta l'interruzione del giudizio, poi
[...] riassunto da (con ricorso del 21.09.2023) nei confronti degli eredi del Parte_1 de cuius ( Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
);
[...] Controparte_5 Persona_1 Controparte_6
(b) con ordinanza del 18.03.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore di sostegno di Controparte_3
(c) con ordinanza del 07.11.2024, atteso che, nonostante la regolarità del contraddittorio, nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio, è stata dichiarata la contumacia delle stesse.
All'udienza del 02.10.2025, nessuna parte ha depositato note scritte, condotta, quest'ultima, equipollente alla mancata comparizione in udienza, sicché il giudizio è stato rinviato, ex artt.
309 e 127 ter comma 4 c.p.c., all'udienza del 06.11.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, sicché, verificata la regolarità delle comunicazioni di Cancelleria, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede e, in particolare, del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, si verifica l'estinzione del giudizio ai sensi del comma 4 del predetto articolo, sicché occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c., le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 474/2021
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
248/2021, pubblicata in data 22/02/2021, emessa a definizione del procedimento n. R.G.
100032//2007, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
3 2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 14 novembre
2025
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
4
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Preside-nte
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 474/2021 e vertente tra: in persona del Curatorepro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Nicola Bottero
APPELLANTE
E
( , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._1
( ), appellato deceduto il 26.02.2023 Persona_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
( ), CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ), ( ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
( ), Controparte_5 C.F._6 Persona_1
( ), ( ), tutti in C.F._7 Controparte_6 C.F._8 qualità di eredi di ( ), appellato deceduto il Persona_1 C.F._2
26.02.2023
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 248/2021, pubblicata in data 22/02/2021, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 100032//2007.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il (giusta Parte_1 sentenza del Tribunale di Torino – Fallimento n. 318/2018), ha impugnato la sentenza n.
248/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 22/02/2021, con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata dagli attori Per_1
e - padre e figlio, titolari delle omonime aziende agricole
[...] Controparte_1 individuali (fiscalmente autonome, ma nel contempo in rapporto societario per la conduzione di singoli affari come quello oggetto di causa) - per i danni patiti a seguito dell'utilizzo, nei loro terreni, di un fertilizzante (L4) venduto dalla società dichiarata fallita nel Parte_1 corso del giudizio, poi riassunto nei confronti di Parte_1
Con la medesima sentenza è stato altresì disposto, in ragione della definizione con una pronuncia di mero rito e dell'avvenuta adesione all'eccezione di improcedibilità da parte degli stessi attori, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Con la presente impugnazione parte appellante ha censurato la predetta sentenza in punto di spese di lite, contestando la compensazione disposta dal giudice di prime cure. Ha dunque domandato alla Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata: condannare gli appellati, in solido tra loro, all'integrale rifusione, a favore del , delle spese del Parte_1 giudizio di primo grado, da liquidarsi in conformità ai parametri medi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 55/14 sulla base del valore della causa, determinato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in relazione alla domanda risarcitoria azionata dalla procedente, pari a euro 1.122.489,19, o in altra misura ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite relative al presente giudizio di appello.
costituitosi con comparsa del 23.01.2022, ha contestato la domanda Persona_1 avversaria, eccependo l'infondatezza dell'appello e domandando la conferma della sentenza gravata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del gravame, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nel corso del giudizio di gravame, poi:
2 (a) con ordinanza del 17.07.2023, a fronte dell'intervenuto decesso dell'appellato Per_1 dichiarato dal proprio difensore, è stata disposta l'interruzione del giudizio, poi
[...] riassunto da (con ricorso del 21.09.2023) nei confronti degli eredi del Parte_1 de cuius ( Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
);
[...] Controparte_5 Persona_1 Controparte_6
(b) con ordinanza del 18.03.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore di sostegno di Controparte_3
(c) con ordinanza del 07.11.2024, atteso che, nonostante la regolarità del contraddittorio, nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio, è stata dichiarata la contumacia delle stesse.
All'udienza del 02.10.2025, nessuna parte ha depositato note scritte, condotta, quest'ultima, equipollente alla mancata comparizione in udienza, sicché il giudizio è stato rinviato, ex artt.
309 e 127 ter comma 4 c.p.c., all'udienza del 06.11.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, sicché, verificata la regolarità delle comunicazioni di Cancelleria, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede e, in particolare, del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, si verifica l'estinzione del giudizio ai sensi del comma 4 del predetto articolo, sicché occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c., le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 474/2021
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
248/2021, pubblicata in data 22/02/2021, emessa a definizione del procedimento n. R.G.
100032//2007, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
3 2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 14 novembre
2025
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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