CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2023, n. 21060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21060 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LU AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI: "inammissibilità del ricorso"; L'avvocato Angela Porcelli chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. • Penale Sent. Sez. 3 Num. 21060 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Rona, Sezione per il riesame, con ordinanza del 13 settembre 2022, ha respinto il riesame presentato da UM MA avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 24 agosto 2022, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere relativamente al reato di cui all' art. 73 T.U. stup. (gr. 508 di cocaina, corrispondente a 2500 dosi singole medie). 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.); motivazione mancante, apodittica o solo apparente. Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza genetica, ritenendo che la sola misura idonea a preservare le ritenute esigenze cautelari sia la misura massima (custodia in carcere). Il Tribunale ha ritenuto il pericolo di reiterazione dei reati dalla sola presenza di precedenti penali a carico del ricorrente, risalenti nel tempo e, peraltro, non specifici. Manca, pertanto, la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati. La sola presenza di precedenti non può ritenersi una certezza di reiterazione dei reati. Manca la sussistenza di una elevata probabilità di reiterazione dei reati. 2. 2. Violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) sulla mancata motivazione sulla possibilità di applicazione di misure meno afflittive. Apodittica deve ritenersi la motivazione sulla impossibilità di applicare misure meno afflittive per la tutela delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non analizza l'idoneità del domicilio per gli arresti domiciliari, ma richiama genericamente le modalità della condotta dell'indagato, al momento dell'intervento della P.G. La misura cautelare dovrebbe essere proporzionata e adeguata alle esigenze cautelari da tutelare, con la scelta della misura meno afflittiva (vedi S.U. n. 16085/2011). Solo per la sussistenza di precedenti penali (peraltro risalenti nel tempo) il Tribunale applica la misura della custodia cautelare in carcere. Immotivata anche la mancata applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. (braccialetto elettronico) quale misura idonea ad evitare la reiterazione dei reati;
nessun elemento viene indicato dal Tribunale per una eventuale fuga dal domicilio del ricorrente sottoposto a controllo mediante mezzi elettronici. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi;
articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (peraltro non contestati, se non in maniera molto generica) l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, con esaustiva motivazione, rilevando come l'imputato è stato fermato dalla P.G. dopo una fuga in macchina di circa tre km e lo stesso buttava dalla sua autovettura un involucro con la sostanza stupefacente, poi sottoposta a sequestro;
l'indagato distruggeva anche il suo telefono cellulare. 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 3. 2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (mancanza dei gravi indizi di colpevolezza), peraltro molto genericamente e senza argomentazioni, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione delle concrete modalità del fatto in accertamento, in particolare del quantitativo della sostanza e delle modalità del fatto in quanto l'indagato si dava ad una spericolata fuga in macchina, con il rischio concreto dell'incolumità sua, della P.G. e degli utenti della strada. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). Peraltro, rileva il Tribunale del riesame, la valutazione della personalità del ricorrente, in relazione al pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, come l'indagato risulta autore di reati gravissimi, se pure risalenti nel tempo, quali incendio, omicidio, violazione della legge sulle armi e in materia di stupefacenti. Inoltre, nonostante l' affidamento in prova e gli arresti domiciliari l'indagato ha continuato a delinquere, risultando in tal modo inaffidabile. Sull'adeguatezza della misura cautelare l'ordinanza risulta motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella della custodia in carcere, poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari rende una misura meno afflittiva inidonea a limitare alla radice la possibilità di reiterazione, anche dal domicilio, della condotta (anche con l'ausilio del controllo elettronico). Infatti, prosegue l'ordinanza impugnata, "negli ambienti del narcotraffico i legami con i fornitori e gli acquirenti sono difficilmente rescindibili e sono possibili in regime autocustodiale anche attraverso gli strumenti telefonici ed informatici, soprattutto in considerazione del fatto che i controlli delle forze dell'ordine, pur costanti, non neutralizzano detti contatti". Del resto, il ricorrente al momento del controllo della P.G. provvedeva a distruggere il suo telefono cellulare proprio per evitare l'individuazione dei suoi contatti. Su questi aspetti il ricorso non si confronta reiterando, genericamente, le motivazioni del riesame. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 comma 1 ter Disp. att. c.p.p. Così deciso il 1/12/2022
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI: "inammissibilità del ricorso"; L'avvocato Angela Porcelli chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. • Penale Sent. Sez. 3 Num. 21060 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Rona, Sezione per il riesame, con ordinanza del 13 settembre 2022, ha respinto il riesame presentato da UM MA avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 24 agosto 2022, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere relativamente al reato di cui all' art. 73 T.U. stup. (gr. 508 di cocaina, corrispondente a 2500 dosi singole medie). 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.); motivazione mancante, apodittica o solo apparente. Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza genetica, ritenendo che la sola misura idonea a preservare le ritenute esigenze cautelari sia la misura massima (custodia in carcere). Il Tribunale ha ritenuto il pericolo di reiterazione dei reati dalla sola presenza di precedenti penali a carico del ricorrente, risalenti nel tempo e, peraltro, non specifici. Manca, pertanto, la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati. La sola presenza di precedenti non può ritenersi una certezza di reiterazione dei reati. Manca la sussistenza di una elevata probabilità di reiterazione dei reati. 2. 2. Violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) sulla mancata motivazione sulla possibilità di applicazione di misure meno afflittive. Apodittica deve ritenersi la motivazione sulla impossibilità di applicare misure meno afflittive per la tutela delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non analizza l'idoneità del domicilio per gli arresti domiciliari, ma richiama genericamente le modalità della condotta dell'indagato, al momento dell'intervento della P.G. La misura cautelare dovrebbe essere proporzionata e adeguata alle esigenze cautelari da tutelare, con la scelta della misura meno afflittiva (vedi S.U. n. 16085/2011). Solo per la sussistenza di precedenti penali (peraltro risalenti nel tempo) il Tribunale applica la misura della custodia cautelare in carcere. Immotivata anche la mancata applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. (braccialetto elettronico) quale misura idonea ad evitare la reiterazione dei reati;
nessun elemento viene indicato dal Tribunale per una eventuale fuga dal domicilio del ricorrente sottoposto a controllo mediante mezzi elettronici. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi;
articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (peraltro non contestati, se non in maniera molto generica) l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, con esaustiva motivazione, rilevando come l'imputato è stato fermato dalla P.G. dopo una fuga in macchina di circa tre km e lo stesso buttava dalla sua autovettura un involucro con la sostanza stupefacente, poi sottoposta a sequestro;
l'indagato distruggeva anche il suo telefono cellulare. 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 3. 2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (mancanza dei gravi indizi di colpevolezza), peraltro molto genericamente e senza argomentazioni, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione delle concrete modalità del fatto in accertamento, in particolare del quantitativo della sostanza e delle modalità del fatto in quanto l'indagato si dava ad una spericolata fuga in macchina, con il rischio concreto dell'incolumità sua, della P.G. e degli utenti della strada. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). Peraltro, rileva il Tribunale del riesame, la valutazione della personalità del ricorrente, in relazione al pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, come l'indagato risulta autore di reati gravissimi, se pure risalenti nel tempo, quali incendio, omicidio, violazione della legge sulle armi e in materia di stupefacenti. Inoltre, nonostante l' affidamento in prova e gli arresti domiciliari l'indagato ha continuato a delinquere, risultando in tal modo inaffidabile. Sull'adeguatezza della misura cautelare l'ordinanza risulta motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella della custodia in carcere, poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari rende una misura meno afflittiva inidonea a limitare alla radice la possibilità di reiterazione, anche dal domicilio, della condotta (anche con l'ausilio del controllo elettronico). Infatti, prosegue l'ordinanza impugnata, "negli ambienti del narcotraffico i legami con i fornitori e gli acquirenti sono difficilmente rescindibili e sono possibili in regime autocustodiale anche attraverso gli strumenti telefonici ed informatici, soprattutto in considerazione del fatto che i controlli delle forze dell'ordine, pur costanti, non neutralizzano detti contatti". Del resto, il ricorrente al momento del controllo della P.G. provvedeva a distruggere il suo telefono cellulare proprio per evitare l'individuazione dei suoi contatti. Su questi aspetti il ricorso non si confronta reiterando, genericamente, le motivazioni del riesame. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 comma 1 ter Disp. att. c.p.p. Così deciso il 1/12/2022