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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 23/01/2026, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 948/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4914/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522351 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522351 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522351 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522351 TEFA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13262/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo di ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) n. 112401522351 emesso il 28.10.2024 per € 721,00, notificato da Roma Capitale in data 05.12.2024.
La parte ricorrente esponeva che:
- la pretesa tributaria riguardava un appartamento bilocale sito in Indirizzo_1, int. 31, Indirizzo_2 Roma (RM), distinto al Catasto Fabbricati dati catastali del quale egli era stato conduttore con regolare contratto di locazione ad uso abitativo per esigenze abitative di studenti universitari del 23.07.2015 della durata di anni 2+2, registrato in data 27.07.2015 al n. 11219 presso Agenzia delle Entrate Dir. Prov.
Roma Uff. Territoriale Roma 2 Aurelio;
- il contratto di locazione vedeva come parte conduttrice, oltre al ricorrente, anche il sig. Nominativo_1 (C. F. CF_1) nato a [...] il Data_1;
- il ricorrente, terminati gli studi (all. 3 – Certificato conseguimento master marzo 2018), aveva esercitato il diritto di recesso anticipato dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 9, rilasciando l'immobile in data
30.04.2018; (all. 4 – Raccomandata a-r recesso locazione);
- il coinquilino e co-conduttore sig. Nominativo_1, codice utente Cod_Ut_1, era intestatario dell'utenza Ta. Ri dell'immobile in questione, codice contratto Cod_Cont_1 e codice utenza Cod_Ut_2 e pertanto nessuna omissione era stata commessa, avendo l'intestatario dell'utenza e co-conduttore dell'immobile provveduto alle dichiarazioni ed essendo stati effettuati pagamenti relativi anche alle annualità contenute nell'avviso notificato, come dimostrato dai bollettini relativi all'anno 2018 (oggetto principale dell'accertamento notificato)
e dalle ricevute di pagamento che si allegavano (all. 5 – Pagamenti anno 2018);
- dalla lettura dell'avviso notificato, non risultava che l'Ente avesse verificato se fossero stati fatti pagamenti, anche ulteriori a quelli citati e relativi all'anno 2019, da parte del co-conduttore al quale l'utenza era regolarmente intestata;
- in ogni caso il ricorrente, avendo rilasciato l'immobile il 30.04.2018, non era assoggettabile alla tassazione per i periodi successivi a tale data mentre, per il periodo precedente, i pagamenti erano stati regolarmente effettuati come riportato nella descrizione del bollettino prodotto.
Dato quanto sopra, ed eccepita comunque la prescrizione, il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio tardivamente in data 16 dicembre 2025 Roma Capitale, facendo presente di aver emesso un provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato. Chiedeva perciò che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Tuttavia, precedentemente, già in data 17 luglio 2025, il ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito della comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di autotutela, con annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato. Aveva chiesto perciò l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato in data 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia, essendo stata depositata prima della costituzione in giudizio dell'ente impositore ed essendosi questo costituito tardivamente, a ridosso della camera di consiglio. Come richiesto da entrambe le parti, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara il giudizio estinto per rinuncia. Spese compensate. Roma, 17 dicembre 2025. Il giudice monocratico Giuseppina
LU EC
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4914/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522351 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522351 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522351 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522351 TEFA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13262/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo di ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) n. 112401522351 emesso il 28.10.2024 per € 721,00, notificato da Roma Capitale in data 05.12.2024.
La parte ricorrente esponeva che:
- la pretesa tributaria riguardava un appartamento bilocale sito in Indirizzo_1, int. 31, Indirizzo_2 Roma (RM), distinto al Catasto Fabbricati dati catastali del quale egli era stato conduttore con regolare contratto di locazione ad uso abitativo per esigenze abitative di studenti universitari del 23.07.2015 della durata di anni 2+2, registrato in data 27.07.2015 al n. 11219 presso Agenzia delle Entrate Dir. Prov.
Roma Uff. Territoriale Roma 2 Aurelio;
- il contratto di locazione vedeva come parte conduttrice, oltre al ricorrente, anche il sig. Nominativo_1 (C. F. CF_1) nato a [...] il Data_1;
- il ricorrente, terminati gli studi (all. 3 – Certificato conseguimento master marzo 2018), aveva esercitato il diritto di recesso anticipato dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 9, rilasciando l'immobile in data
30.04.2018; (all. 4 – Raccomandata a-r recesso locazione);
- il coinquilino e co-conduttore sig. Nominativo_1, codice utente Cod_Ut_1, era intestatario dell'utenza Ta. Ri dell'immobile in questione, codice contratto Cod_Cont_1 e codice utenza Cod_Ut_2 e pertanto nessuna omissione era stata commessa, avendo l'intestatario dell'utenza e co-conduttore dell'immobile provveduto alle dichiarazioni ed essendo stati effettuati pagamenti relativi anche alle annualità contenute nell'avviso notificato, come dimostrato dai bollettini relativi all'anno 2018 (oggetto principale dell'accertamento notificato)
e dalle ricevute di pagamento che si allegavano (all. 5 – Pagamenti anno 2018);
- dalla lettura dell'avviso notificato, non risultava che l'Ente avesse verificato se fossero stati fatti pagamenti, anche ulteriori a quelli citati e relativi all'anno 2019, da parte del co-conduttore al quale l'utenza era regolarmente intestata;
- in ogni caso il ricorrente, avendo rilasciato l'immobile il 30.04.2018, non era assoggettabile alla tassazione per i periodi successivi a tale data mentre, per il periodo precedente, i pagamenti erano stati regolarmente effettuati come riportato nella descrizione del bollettino prodotto.
Dato quanto sopra, ed eccepita comunque la prescrizione, il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio tardivamente in data 16 dicembre 2025 Roma Capitale, facendo presente di aver emesso un provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato. Chiedeva perciò che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Tuttavia, precedentemente, già in data 17 luglio 2025, il ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito della comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di autotutela, con annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato. Aveva chiesto perciò l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato in data 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia, essendo stata depositata prima della costituzione in giudizio dell'ente impositore ed essendosi questo costituito tardivamente, a ridosso della camera di consiglio. Come richiesto da entrambe le parti, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara il giudizio estinto per rinuncia. Spese compensate. Roma, 17 dicembre 2025. Il giudice monocratico Giuseppina
LU EC