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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 370/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 232 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1741/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l' Avviso di accertamento n. 232 del 11/12/2024, per IMU 2019, notificato dal Comune di Licata in data
21.01.2025, di euro 1.738,00 (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Comune di Licata non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato.
1.- La pretesa qui in contestazione è costituita da una “differenza” di importo (cfr. Avviso in atti).
Il Comune ha - sostanzialmente - “sdoppiato” la propria pretesa per l' immobile di cui al punto n. 4) del provvedimento impugnato destinato a “casa di cura senza fini di lucro” privo di rendita (cfr. Avviso impugnato e certificazione catastale in atti).
Il Contribuente ha, inoltre, dimostrato di avere già versato euro 3.235,00 (cfr. documentazione del Comune di Licata).
L'Ente impositore, come detto, non si è costituito.
2.- Il criterio della “ragione più liquida” costituisce tecnica che, senza pregiudicare l'effettività della tutela giudiziale, e in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, consente al giudice - in deroga al dovere “di regola” su lui incombente di vagliare tutti i motivi e le domande proposte - di selezionare le censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento”, rendendo possibile che “in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte: tra tali casi rientra infatti proprio quello “in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze.
3.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella particolarità della controversia e nella complessità delle questioni involte ed esaminate.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
In ragione della specificità del giudizio, della complessità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA EN
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 370/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 232 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1741/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l' Avviso di accertamento n. 232 del 11/12/2024, per IMU 2019, notificato dal Comune di Licata in data
21.01.2025, di euro 1.738,00 (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Comune di Licata non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato.
1.- La pretesa qui in contestazione è costituita da una “differenza” di importo (cfr. Avviso in atti).
Il Comune ha - sostanzialmente - “sdoppiato” la propria pretesa per l' immobile di cui al punto n. 4) del provvedimento impugnato destinato a “casa di cura senza fini di lucro” privo di rendita (cfr. Avviso impugnato e certificazione catastale in atti).
Il Contribuente ha, inoltre, dimostrato di avere già versato euro 3.235,00 (cfr. documentazione del Comune di Licata).
L'Ente impositore, come detto, non si è costituito.
2.- Il criterio della “ragione più liquida” costituisce tecnica che, senza pregiudicare l'effettività della tutela giudiziale, e in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, consente al giudice - in deroga al dovere “di regola” su lui incombente di vagliare tutti i motivi e le domande proposte - di selezionare le censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento”, rendendo possibile che “in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte: tra tali casi rientra infatti proprio quello “in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze.
3.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella particolarità della controversia e nella complessità delle questioni involte ed esaminate.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
In ragione della specificità del giudizio, della complessità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA EN