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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/10/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2917/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA avv. GAETANO, rappresentato e difeso da sé medesimo. Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma alla Controparte_1
via G. Grezar 14, 00142, quale subentrante a titolo universale, a far data al 1° luglio 2017, nei rapporti di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentate p.t., rapp.ta e difesa giusta procura alle liti prodotta in atti dall'avv. Fabio Saggiomo.
OPPOSTO
, con sede Controparte_2
in Roma (RM) alla Via E. Q. Visconti, CAP 00193, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Brunella De Maio.
OPPOSTO – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento – Decadenza –
Domanda riconvenzionale di accertamento del credito contributivo e di condanna. Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
La stessa riguarda, l'intimazione di pagamento n. 10020249008220921/000, notificata a mezzo pec, in data 21.05.2024, per la riscossione del credito complessivo di € 46.793,16.
L'opponente ha impugnato l'atto limitatamente ai seguenti atti presupposti:
- cartella di pagamento n. 10020190002575819000, presumibilmente notificata in data 25.01.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro
4.216,20 (quattromiladuecentosedici/20), presunto ente creditore:
[...]
; Controparte_2
- cartella di pagamento n. 10020200000474507000, presumibilmente notificata in data 24.01.2020, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro
6.057,92 (seimilacinquantasette/92), presunto ente creditore:
[...]
; Controparte_2
- cartella di pagamento n. 10020220022991886000, presumibilmente notificata in data 19.01.2023, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro
16.069,07 (sedicimilasessantanove/07), presunto ente creditore:
[...]
. Controparte_2
L'opponente ha chiesto la sospensione del giudizio essendo già pendente giudizio di opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente in comune uno degli atti presupposti del presente giudizio.
L'opponente ha altresì eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza dell'iscrizione a ruolo, la prescrizione di sanzioni ed interessi;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 212/2000- omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, la violazione e falsa applicazione art 26 del dpr 602/73, la nullita' dell'intimazione per violazione dell' art. 50, comma 3,
d.p.r. 602/73. Non vi sono i presupposti per la sospensione del processo non essendovi pregiudizialità tra i due giudizi in corso.
A tenore dell'art. 25 del D. Lgs 46/1999, che: “I contributi o premi dovuti, dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento…”.
L'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo doveva tuttavia essere sollevata tempestivamente in sede di opposizione alle cartelle di pagamento e non è ammissibile in questa sede di opposizione all'intimazione di pagamento.
L' ha comprovato la notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento, CP_3
nonché di ulteriori intimazioni di pagamento e di preavviso di iscrizione ipotecaria.
Gli atti presupposti sono dunque divenuti titolo esecutivo. Gli atti notificati successivamente hanno interrotto i termini di prescrizione anche di sanzioni ed interessi.
Non sono applicabili alla presente materia previdenziale le norme di cui all'art. 7 della l. 212/2000, all'art 26 del dpr 602/73, ed all'art. 50, comma 3, d.p.r.
602/73, concernenti la materia tributaria.
L'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, spese che si liquidano in euro CP_2
1.200,00, oltre accessori legali, e le compensa tra le altre parti.
Nocera Inferiore, 30.10. 2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA avv. GAETANO, rappresentato e difeso da sé medesimo. Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma alla Controparte_1
via G. Grezar 14, 00142, quale subentrante a titolo universale, a far data al 1° luglio 2017, nei rapporti di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentate p.t., rapp.ta e difesa giusta procura alle liti prodotta in atti dall'avv. Fabio Saggiomo.
OPPOSTO
, con sede Controparte_2
in Roma (RM) alla Via E. Q. Visconti, CAP 00193, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Brunella De Maio.
OPPOSTO – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento – Decadenza –
Domanda riconvenzionale di accertamento del credito contributivo e di condanna. Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
La stessa riguarda, l'intimazione di pagamento n. 10020249008220921/000, notificata a mezzo pec, in data 21.05.2024, per la riscossione del credito complessivo di € 46.793,16.
L'opponente ha impugnato l'atto limitatamente ai seguenti atti presupposti:
- cartella di pagamento n. 10020190002575819000, presumibilmente notificata in data 25.01.2019, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro
4.216,20 (quattromiladuecentosedici/20), presunto ente creditore:
[...]
; Controparte_2
- cartella di pagamento n. 10020200000474507000, presumibilmente notificata in data 24.01.2020, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro
6.057,92 (seimilacinquantasette/92), presunto ente creditore:
[...]
; Controparte_2
- cartella di pagamento n. 10020220022991886000, presumibilmente notificata in data 19.01.2023, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro
16.069,07 (sedicimilasessantanove/07), presunto ente creditore:
[...]
. Controparte_2
L'opponente ha chiesto la sospensione del giudizio essendo già pendente giudizio di opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente in comune uno degli atti presupposti del presente giudizio.
L'opponente ha altresì eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza dell'iscrizione a ruolo, la prescrizione di sanzioni ed interessi;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 212/2000- omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, la violazione e falsa applicazione art 26 del dpr 602/73, la nullita' dell'intimazione per violazione dell' art. 50, comma 3,
d.p.r. 602/73. Non vi sono i presupposti per la sospensione del processo non essendovi pregiudizialità tra i due giudizi in corso.
A tenore dell'art. 25 del D. Lgs 46/1999, che: “I contributi o premi dovuti, dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento…”.
L'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo doveva tuttavia essere sollevata tempestivamente in sede di opposizione alle cartelle di pagamento e non è ammissibile in questa sede di opposizione all'intimazione di pagamento.
L' ha comprovato la notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento, CP_3
nonché di ulteriori intimazioni di pagamento e di preavviso di iscrizione ipotecaria.
Gli atti presupposti sono dunque divenuti titolo esecutivo. Gli atti notificati successivamente hanno interrotto i termini di prescrizione anche di sanzioni ed interessi.
Non sono applicabili alla presente materia previdenziale le norme di cui all'art. 7 della l. 212/2000, all'art 26 del dpr 602/73, ed all'art. 50, comma 3, d.p.r.
602/73, concernenti la materia tributaria.
L'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, spese che si liquidano in euro CP_2
1.200,00, oltre accessori legali, e le compensa tra le altre parti.
Nocera Inferiore, 30.10. 2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)