Articolo 590 quinquies del Codice penale
Articolo 574 bisArticolo 596
Versione
25 marzo 2016
Art. 590-quinquies.

(( (Definizione di strade urbane e extraurbane).)) ((Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2))
Entrata in vigore il 25 marzo 2016
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