Decreto cautelare 26 luglio 2025
Sentenza breve 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 20/12/2025, n. 23344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23344 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8653 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IT NI, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero della Giustizia;
- Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
DA SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Soprano, Felice Iovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto all’atto introduttivo del giudizio:
- dell’esito della prova scritta del ricorrente del 16 maggio 2025, visibile in pari data sulla propria area riservata del concorso e successivamente aggiornato come da avviso del 6 giugno 2025, recante l’attribuzione in suo favore del punteggio di 20,5, come tale insufficiente al raggiungimento di almeno 21/30;
- del questionario dei quiz somministrato al ricorrente in data 16 maggio 2025 al fine dello svolgimento della prova scritta laddove reca una domanda illegittima, nonché il relativo atto di approvazione dello stesso;
- dell’esclusione del ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell’Area Assistenti, già area funzionale seconda, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose”, per non aver raggiunto alla prova scritta il punteggio minimo di almeno 21/30 al fine dell’ammissione alla prova pratica;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’elenco dei 1.944 candidati ammessi alla prova pratica, pubblicato in data 6 giugno 2025 sul sito ufficiale del suddetto concorso, ove non risulta il ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso di convocazione alla prova pratica del suddetto concorso, pubblicato in data 9 giugno 2025 sul sito ufficiale del suddetto concorso;
- ove occorra e per quanto di ragione, del calendario di convocazione dei 1.944 candidati ammessi alla prova pratica del suddetto concorso, pubblicato in data 9 giugno 2025 sul sito ufficiale del suddetto concorso, ove non risulta il ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non notificato, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ivi compresa sin d’ora la graduatoria finale ove non dovesse recare il suo nominativo.
e per il conseguente accertamento
del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale
quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 13 novembre 2025:
del verbale n. 23, datato 24 giugno 2025, della Commissione esaminatrice del concorso, non pubblicato, conosciuto la prima volta in quanto depositato presso la Segreteria del T.A.R. in data 8 settembre 2025
quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 5 dicembre 2025:
- della graduatoria dei vincitori del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell’Area Assistenti, già area funzionale seconda, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose”, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 e validata dal Direttore generale del Personale e della Formazione ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del bando di concorso, pubblicata in data 12 novembre 2025, sul sito internet del concorso nonché sul portale del reclutamento www.inpa.gov.it, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di DA SS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. OB LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Preso atto che le censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio si incentrano, essenzialmente, sulla formulazione del quesito n. 21, asseritamente ambigua;
Rilevato tale quesito rechi le seguenti indicazioni:
“Secondo la classificazione del codice della strada, l'autostrada:
a) è una strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate
b) è una strada extraurbana principale
c) è una strada statale”;
Preso atto che, secondo il ricorrente, la risposta esatta era la c), mentre l’Amministrazione ha ritenuto corretta la risposta sub a);
Ulteriormente preso atto che lo stesso ricorrente, con motivi aggiunti:
- depositati il 13 novembre 2025 ha impugnato il verbale n. 23 del 24 giugno 2025, a mezzo del quale la Commissione esaminatrice del concorso ha confermato la correttezza della risposta C al quesito n. 21 contestato dal ricorrente in seno al ricorso introduttivo, affermando che lo stesso non risulti ambiguo o fuorviante;
- depositati il 5 dicembre 2025, ha impugnato la conclusiva graduatoria (chiedendo l’autorizzazione all’estensione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami)
ha richiamato il fondamentale nucleo argomentativo esposto con l’atto introduttivo del giudizio;
Ritenuto che la rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito; ulteriormente precisandosi che di tanto è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio;
Rilevato come, per l’art. 2, comma 2, C.d.S., le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis - Strade urbane ciclabili;
F - Strade locali.
F-bis. Itinerari ciclopedonali;
mentre il successivo comma 3 (“definizione” delle strade), indica quali sono le caratteristiche minime che devono possedere e recita testualmente:
“A – AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”;
Conseguentemente, ritenuto che la risposta corretta sia quella sub a);
Per l’effetto, ritenuto che il ricorso, siccome infondato, sia da respingere (rivelandosi, conseguentemente, superflua l’integrazione del contraddittorio, come sopra dalla parte ricorrente richiesta);
Da ultimo, ritenuto che la peculiarità della controversia integri idoneo presupposto ai fini della compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB LI |
IL SEGRETARIO