TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16887 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.8669/25 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. Barbara Scaramuzza nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2 avv. Albertina Pepe con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.25 depositate il 13.11.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi. 2) Disporre che la figlia minore nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
) verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente C.F._3 presso la madre nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi sito in Roma, Via Andersen n 58, con possibilità dei diritti di visita del padre secondo le esigenze scolastiche e ludiche della minore e comunque un pomeriggio a settimana e a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sino alle ore 20.00 e due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00. Il padre potrà tenere la minore 7 giorni durante le vacanze Natalizie alternando con la madre il Natale e il Capodanno, 5 giorni durante le vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre e 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. 3) Disporre che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé. 4) Assegnare la casa coniugale con gli arredi esistenti alla signora la quale vi abiterà con la figlia minore nata a [...] il Parte_1 Persona_1 26.07.2008 e con la figlia maggiore nata a [...] il [...] se la stessa sceglierà di vivere Persona_2 con la madre. 5) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento avendo gli stessi redditi autonomi ed in particolare il Sig. lavora come operaio specializzato (idraulico) regolarmente assunto con uno Per_1 stipendio mensile di circa 1.800,00 euro mensili, mentre la Sig.ra percepisce una rendita mensile Parte_1 di € 700,00 quale canone di locazione dell'appartamento sito in Roma Via Della Pisana n 47 piano 2 interno 7, derivante da successione ex lege (madre) sig.ra . La signora si sta altresì Persona_3 Parte_1 attivando per reperire un lavoro. 6) La sig.ra è altresì proprietaria del 50% della casa coniugale Parte_1 sita in Roma in Via Andersen n 58 scala B piano 1 interno 6, dell'immobile C/6 in Roma Via Del Podere Trieste n 23 interno 26 piano S1, degli immobili siti in Borbona (RI) Via Colle Pietrangeli n 7, immobili allo stato dichiarati inagibili a causa del terremoto del 2016, derivante da successione ex lege (padre) sig.
. Si allegano visure catastali. 7) Per ciò che concerne il mantenimento delle figlie: a. la Persona_4 figlia minore è affetta da Narcolessia e dalla sindrome di Noonan e percepisce una pensione di Per_1 invalidità di circa 550,00 mensili come da estratto conto del libretto postale che si produce. Il suddetto libretto, con la somma di 11.315,61, è rimasto nella disponibilità esclusiva della sig.ra dal 5 giugno u.s, Parte_1 giorno in cui il sig. si è trasferito a casa del di lui fratello. Il ha dal 2019 sostenuto le Per_1 CP_1 spese relative alla terapia logopedica della figlia (€ 300,00 ogni sei sedute) come da fatture che si Per_1 producono. b. la figlia ormai maggiorenne ha iniziato a svolgere attività lavorativa come commessa Per_2 seppur con contratti a tempo determinato e/o stagionali. c. Pertanto, il sig. contribuirà al CP_1 mantenimento di entrambe le figlie mediante il pagamento alla sig.ra di una somma mensile per Parte_1 complessivi € 500,00 (€ 250,00 cadauno) da corrispondere da settembre 2025 oltre aggiornamento ISTAT entro il 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie in base al Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma. Si evidenzia, altresì, che il sig. dal mese di giugno c.a versa alla sig.ra a titolo Per_1 Parte_1 di mantenimento delle figlie e la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 cadauno) come da Per_2 Per_1 bonifici che si producono. Qualora la figlia dovesse decidere di vivere con il padre, il medesimo Per_2 provvederà in via esclusiva al mantenimento della stessa fino al raggiungimento della totale indipendenza economica, mentre l'importo per il mantenimento della figlia sarà di € 300,00 oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie. Pertanto con dette pattuizioni e con il pagamento del dovuto le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per ciò che concerne l'assegno di mantenimento delle figlie e Per_2
. 8) I coniugi e fermo restando l'assegnazione della casa coniugale alla prima e Per_1 Parte_1 Per_1 di cui al punto 4) del presente atto, si obbligano a trasferire la nuda proprietà del loro immobile sito in Roma Via Andersen n 58 scala B piano 1 interno 6 Foglio 351 Particella 4295 subalterno 38 alle figlie Persona_2 nata a [...] il [...] (c.f. ) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._4 Persona_1
riservando l'usufrutto alla signora entro tre mesi 3 dalla C.F._3 Parte_1 sentenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio 9) Il presente impegno/accordo di trasferimento - anche ai fini di quanto disposto dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012 e n. 18/e del 29.05.2013 in tema di esenzione fiscale disciplinata dall'art 19 della legge n. 74 del 1987 - costituisce elemento funzionale, essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, tanto che le Parti espressamente dichiarano che senza di esso non sarebbero addivenuti alla redazione e alla sottoscrizione della presente istanza per la separazione consensuale dei coniugi. 10) La sig.ra si impegna alla Parte_1 voltura delle utenze a suo nome (luce, gas, internet) mentre il sig. relativamente alla sua quota parte, Per_1 provvederà al versamento delle spese condominiali straordinarie deliberate fino alla data del rogito di cui al punto 8). 11) Per quanto concerne le spese ordinarie relative all'immobile di cui al punto 8) saranno completamente a carico della sig.ra mentre per quelle straordinarie eventualmente già Parte_1 deliberate dall'Assemblea Condominiale e/o le prossime future che saranno deliberate dal Condominio fino alla data del rogito di cui al punto 8) il sig. contribuirà nella misura del 50%.” e i procuratori hanno Per_1 concluso in conformità; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, mentre non vi è luogo a provvedere da parte del Tribunale in merito al richiesto ordine di rilascio di documenti per l'espatrio; che l'esito del giudizio consente la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n.01135, parte I, serie 01);
3) compensa le spese. Così deciso in Roma il 20.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.8669/25 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. Barbara Scaramuzza nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2 avv. Albertina Pepe con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.25 depositate il 13.11.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi. 2) Disporre che la figlia minore nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
) verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente C.F._3 presso la madre nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi sito in Roma, Via Andersen n 58, con possibilità dei diritti di visita del padre secondo le esigenze scolastiche e ludiche della minore e comunque un pomeriggio a settimana e a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sino alle ore 20.00 e due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00. Il padre potrà tenere la minore 7 giorni durante le vacanze Natalizie alternando con la madre il Natale e il Capodanno, 5 giorni durante le vacanze Pasquali ad anni alterni con la madre e 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. 3) Disporre che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé. 4) Assegnare la casa coniugale con gli arredi esistenti alla signora la quale vi abiterà con la figlia minore nata a [...] il Parte_1 Persona_1 26.07.2008 e con la figlia maggiore nata a [...] il [...] se la stessa sceglierà di vivere Persona_2 con la madre. 5) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento avendo gli stessi redditi autonomi ed in particolare il Sig. lavora come operaio specializzato (idraulico) regolarmente assunto con uno Per_1 stipendio mensile di circa 1.800,00 euro mensili, mentre la Sig.ra percepisce una rendita mensile Parte_1 di € 700,00 quale canone di locazione dell'appartamento sito in Roma Via Della Pisana n 47 piano 2 interno 7, derivante da successione ex lege (madre) sig.ra . La signora si sta altresì Persona_3 Parte_1 attivando per reperire un lavoro. 6) La sig.ra è altresì proprietaria del 50% della casa coniugale Parte_1 sita in Roma in Via Andersen n 58 scala B piano 1 interno 6, dell'immobile C/6 in Roma Via Del Podere Trieste n 23 interno 26 piano S1, degli immobili siti in Borbona (RI) Via Colle Pietrangeli n 7, immobili allo stato dichiarati inagibili a causa del terremoto del 2016, derivante da successione ex lege (padre) sig.
. Si allegano visure catastali. 7) Per ciò che concerne il mantenimento delle figlie: a. la Persona_4 figlia minore è affetta da Narcolessia e dalla sindrome di Noonan e percepisce una pensione di Per_1 invalidità di circa 550,00 mensili come da estratto conto del libretto postale che si produce. Il suddetto libretto, con la somma di 11.315,61, è rimasto nella disponibilità esclusiva della sig.ra dal 5 giugno u.s, Parte_1 giorno in cui il sig. si è trasferito a casa del di lui fratello. Il ha dal 2019 sostenuto le Per_1 CP_1 spese relative alla terapia logopedica della figlia (€ 300,00 ogni sei sedute) come da fatture che si Per_1 producono. b. la figlia ormai maggiorenne ha iniziato a svolgere attività lavorativa come commessa Per_2 seppur con contratti a tempo determinato e/o stagionali. c. Pertanto, il sig. contribuirà al CP_1 mantenimento di entrambe le figlie mediante il pagamento alla sig.ra di una somma mensile per Parte_1 complessivi € 500,00 (€ 250,00 cadauno) da corrispondere da settembre 2025 oltre aggiornamento ISTAT entro il 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie in base al Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma. Si evidenzia, altresì, che il sig. dal mese di giugno c.a versa alla sig.ra a titolo Per_1 Parte_1 di mantenimento delle figlie e la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 cadauno) come da Per_2 Per_1 bonifici che si producono. Qualora la figlia dovesse decidere di vivere con il padre, il medesimo Per_2 provvederà in via esclusiva al mantenimento della stessa fino al raggiungimento della totale indipendenza economica, mentre l'importo per il mantenimento della figlia sarà di € 300,00 oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie. Pertanto con dette pattuizioni e con il pagamento del dovuto le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per ciò che concerne l'assegno di mantenimento delle figlie e Per_2
. 8) I coniugi e fermo restando l'assegnazione della casa coniugale alla prima e Per_1 Parte_1 Per_1 di cui al punto 4) del presente atto, si obbligano a trasferire la nuda proprietà del loro immobile sito in Roma Via Andersen n 58 scala B piano 1 interno 6 Foglio 351 Particella 4295 subalterno 38 alle figlie Persona_2 nata a [...] il [...] (c.f. ) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._4 Persona_1
riservando l'usufrutto alla signora entro tre mesi 3 dalla C.F._3 Parte_1 sentenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio 9) Il presente impegno/accordo di trasferimento - anche ai fini di quanto disposto dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012 e n. 18/e del 29.05.2013 in tema di esenzione fiscale disciplinata dall'art 19 della legge n. 74 del 1987 - costituisce elemento funzionale, essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, tanto che le Parti espressamente dichiarano che senza di esso non sarebbero addivenuti alla redazione e alla sottoscrizione della presente istanza per la separazione consensuale dei coniugi. 10) La sig.ra si impegna alla Parte_1 voltura delle utenze a suo nome (luce, gas, internet) mentre il sig. relativamente alla sua quota parte, Per_1 provvederà al versamento delle spese condominiali straordinarie deliberate fino alla data del rogito di cui al punto 8). 11) Per quanto concerne le spese ordinarie relative all'immobile di cui al punto 8) saranno completamente a carico della sig.ra mentre per quelle straordinarie eventualmente già Parte_1 deliberate dall'Assemblea Condominiale e/o le prossime future che saranno deliberate dal Condominio fino alla data del rogito di cui al punto 8) il sig. contribuirà nella misura del 50%.” e i procuratori hanno Per_1 concluso in conformità; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, mentre non vi è luogo a provvedere da parte del Tribunale in merito al richiesto ordine di rilascio di documenti per l'espatrio; che l'esito del giudizio consente la compensazione delle spese;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n.01135, parte I, serie 01);
3) compensa le spese. Così deciso in Roma il 20.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi