Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n.2749/2023 RG avente ad
OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente
TRA
rapp. e dif. dall'Avv. VINCENZO CICCONE;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif. dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/05/2023, il ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data 16/02/2023, una comunicazione per l'indebita percezione di ratei di assegno sociale, cat. AS n.04209266, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2023 nella misura di € 9.359,59. Invocava la buona fede nella percezione dei ratei di pensione nonché la sanatoria prevista dalla
Legge 29/1977 e legge 291/88. CP_ Ciò premesso parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'annullamento dell'indebito di € 9.394,79, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2023, per genericità dello stesso e/o violazione del 2° comma dell'art. 13 Legge 412/91, nonché per intervenuta sanatoria ex lege 29/1977 e 291/1988, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese, diritti ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, diritti ed onorari. A sostegno delle proprie richieste, l'Istituto deduceva che l 'indebito in contestazione (indebito n. 17429349) traeva origine da una ricostituzione batch del 21.12.2022 sull'assegno sociale concesso in beneficio al sig. , per l'omessa trasmissione delle informazioni Parte_1 reddituali all'Ente erogatore, argomentando che la sig.ra , coniuge del Persona_1 [...] possedeva per l'anno 2020 “euro 5.257, 20 pensione di vecchiaia ed euro 69,00, rendita Pt_1 da terreni e fabbricati” , per l'anno 2021 “euro 7.686,00 pensione di vecchiaia ed euro 72,00 euro, rendita da terreni e fabbricati” e per l'anno 2022 “euro 7.484,79 e 72,00 rendita da terreni e fabbricati” nonché quote della società di persone L'edicola con proventi Parte_2 pari ad euro 4.734,00 per il 2020, 4.608,00 per il 2021 e di poco inferiori per il 2022”.
Occorre anzitutto rilevare che alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cassazione
2021 n. 3195) l'indebito in questione avente ad oggetto la pensione sociale va qualificato come indebito assistenziale. Tanto premesso, deve essere innanzitutto individuata la specifica causale in ragione della quale veniva elevato l'indebito nei confronti della parte ricorrente, che dalla lettura del provvedimento di indebito appare risiedere nel ricalcolo della maggiorazione sociale spettante alla luce della comunicazione reddituale della parte per l'anno 2020. CP_ In parziale difformità dalla predetta comunicazione, l' nel costituirsi in giudizio ha poi dichiarato che l'indebito era invero dovuto all'omessa comunicazione dei redditi all'ente erogatore, in particolare evidenziando che la moglie del UR aveva percepito redditi in misura superiore a quella conosciuta dall'Istituto dal ché era derivato il ricalcolo della prestazione.
Ciò premesso non può prescindersi, ai fini della definizione della controversia, dalla riforma del sistema di rilevamento dei redditi, da parte dei percettori di prestazioni assistenziali, introdotta con l'istituzione, da parte dell'art. 13 D. L. 78/2010 (conv. con modif. in L.122/2010), del
Casellario dell'assistenza.
Ai sensi della disposizione citata, "
1. E' istituito presso l' Controparte_2
.. il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati,
[...] dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. … 3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall' … 6. All'articolo 35, del decreto- CP_1 legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: … c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".
Dalla complessiva lettura di tali disposizioni si evince, dunque, che è sufficiente che il percettore di prestazioni assistenziali, la cui erogazione sia collegata a determinati limiti reddituali, dia tempestiva comunicazione dei propri redditi all'Amministrazione Finanziaria, in quanto è poi questa a dover fornire i relativi dati reddituali al Casellario dell'Assistenza. Solo ove i redditi non siano comunicati all'Amministrazione Finanziaria sussiste quindi un onere di comunicazione diretta all'Ente Previdenziale che eroga la prestazione, con le relative conseguenze, in termini di sospensione o revoca della prestazione, per il caso di omessa comunicazione.
Dall'intero sistema si evince persino che, se il dato reddituale è già in possesso dell'Ente
Previdenziale (perché il reddito deriva proprio da una prestazione erogata dall'Ente stesso), non può configurarsi alcun ulteriore onere di comunicazione in capo al percettore della prestazione assistenziale.
Tanto premesso, nel caso di specie, anche alla luce della contraddittorietà tra la motivazione CP_ addotta dall' nel provvedimento di indebito (percezione di maggiori redditi come da comunicazione della parte per l'anno 2020) e quella dedotta in giudizio (omessa comunicazione dei dati reddituali e percezione di maggiori redditi non comunicati da parte del coniuge), la domanda appare fondata e meritevole di accoglimento. CP_ Ed invero, posto che quanto ai redditi del ricorrente non è stato dedotto dall' che il ricalcolo della maggiorazione sociale avveniva in ragione della consistenza degli stessi (bensì di quelli del coniuge), l'unica violazione imputabile al UR risiederebbe nell'omessa comunicazione che però risulta contraddetta per tabulas dal tenore della lettera di indebito in cui si fa riferimento proprio alla comunicazione dallo stesso effettuata per l'anno 2020 senza alcun addebito in termini di tardività.
Peraltro si osserva che in caso di omessa comunicazione dei redditi troverebbe applicazione la disposizione specifica innanzi citata, in tema di sospensione/revoca della prestazione assistenziale per mancata ottemperanza all'onere di tempestiva comunicazione dei redditi, e non piuttosto le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (in particolare l'art 3-ter del D.L. 850/1976, conv. in L. 29/1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore … degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonché l'art. 3, comma
9, del D.L. 173/1988, conv. in L. 291/1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"). CP_ Tuttavia nel caso di specie non appare che l' abbia inteso applicare la disciplina sulla sospensione e successiva revoca della prestazione collegata al reddito per omessa comunicazione dei dati reddituali, avendo piuttosto proceduto ad un ricalcolo in considerazione dei maggiori redditi della moglie.
Venendo quindi alla posizione del coniuge, si osserva che, a seguito di invito da parte del Giudice, parte ricorrente ha depositato l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate da cui emerge che, per tutto il periodo rilevante ai fini di causa, dichiarava i redditi percepiti all'A.F. Persona_1 la comunicazione degli sia avvenuta tempestivamente non Controparte_3 Parte_3 CP_4 CP_ appare condivisibile l'assunto dell' secondo il quale gli stessi andavano comunicati altresì all'ente erogatore.
Quanto poi alla circostanza che la , per gli anni in contestazione, aveva beneficiato Per_1 della pensione di vecchiaia, trattandosi di prestazione erogata dall' , lo stesso non poteva CP_2 che essere a conoscenza di tale dato reddituale.
In definitiva il ricorso deve essere accolto. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' Sono liquidate, tenuto conto del decisum, ai sensi del DM 55/2015, aggiornato al DM 147/2022, con applicazione dei parametri minimi, attesa la non complessità della questione esaminata, espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fucci Francesca definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie e il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità dell'indebito sulla pensione cat.AS
n.04209266 per il periodo 01/01/2021 al 31/01/2023 per l'importo di € 9.394,79; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola 18/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci