TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2095
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Silenzio inadempimento dell’amministrazione

    Il Collegio ritiene che i presupposti per l’obbligo di provvedere siano integrati, dato che la domanda è stata presentata e l’amministrazione non si è ancora pronunciata, violando sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla L. 241/1990, sia il termine di tre mesi previsto dal D.Lgs. 206/2007, per un termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni, che non è avvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2095
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2095
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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