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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1393 / 2018 di R.G.
tra
Sig.ra nata a [...] il [...] (cf Parte_1
), residente in [...]
16, quale erede del coniuge Sig. nato a [...], Persona_1
l'01/07/1970 (cf ) deceduto in corso di causa, rapp.ta e C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'avv.to Silvia D'Angelo ed elett.te dom.ti in
Bracigliano alla Via Cesare Battisti 44, attore
contro
, in persona dell'amministratore p.t. dott. Controparte_1 CP_2
(p.iva ), sito in Scafati alla Via Nazionale 60, rapp.to e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv.to Diego Chirico ed elett.te dom.to come in atti, convenuto
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa
Pagina 1 esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio avendo parte attrice esibito sia copia dei titoli di proprietà a sostegno della propria legittimazione ad agire.
Sussiste altresì la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire, ciò sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Dall'istruttoria è risultato comprovato che parte attrice, proprietaria di un appartamento al piano primo ed un appartamento al piano secondo con annessa cantina pertinenziale al piano interrato del fabbricato denominato “ CP_1
” sito in Scafati al C.so Nazionale 60, abbia subito dei danni sia
[...] all'appartamento al secondo piano, per pregresse infiltrazioni dal lastrico solare, che alla cantina pertinenziale per le infiltrazioni di acqua provenienti da una non corretta tenuta ed impermeabilizzazione del pozzetto di raccolta e convogliamento delle acque reflue condominiali nonché da una non perfetta tenuta impermeabile delle tubazioni di scarico condominiale a cui è affidata la manutenzione degli impianti dei reflui provenienti dalle varie unità immobiliari e di quella pluviale.
Ed invero, come riportato nella relazione di Accertamento Tecnico Preventivo espletato dinanzi a codesto Tribunale di cui al rg. 2124/2017 e regolarmente acquisito a questo procedimento dal precedente Giudicante, giusto provvedimento del 03.06.201, anche per economicità di giudizio, che questo Giudice ritiene di far in parte proprio in quanto logico ed immune da vizi e condivisibile per la sua linearità, nonché dalla espletata istruttoria, è rimasto accertato che la proprietà della condotta fecale e della pluviale da cui provengono le infiltrazioni risulta di proprietà del . Controparte_1
Resta dunque da determinare la responsabilità e la concorsualità nella causazione dei danni.
Pagina 2 Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 c.c., ma anche, e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall' art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque, considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo
1227 comma 1 c.c. come concorso colposo nella causazione dell'evento con
Pagina 3 conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio
2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez.
III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo Giudice ritiene alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex articolo 2051 c.c..
Resta da determinare il danno per gli interventi di ripristino della cantina e dell'appartamento al piano secondo di proprietà dell'odierna attrice. Per quanto attiene la quantificazione del danno per il ripristino, appare congruo attenersi alle risultanze della ATP redatta dall'ing. ed indicati dettagliatamente Persona_2 nei computi metrici allegati alla espletata ATP e precisamente ai punti D.1 e D.2, ovvero € 431,49 oltre iva per i lavori di ripristino alla cantina ed € 1.102,56 oltre iva per i lavori di ripristino all'appartamento al secondo piano.
Non si ritiene di accogliere la domanda di quantificazione dei danni per mancata locazione della cantina, in quanto la stessa risulta sfornita di prova, ovvero nel corso dell'istruttoria non è stata data prova che la stessa fosse stata richiesta in locazione.
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(cfr. sentenza n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro.
La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Pagina 4 Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali ritiene sul punto questo Giudice che l'accoglimento solo in parte delle domande di parte attrice, possano comportare una compensazione delle spese giudiziali.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, condanna il
[...]
al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma Controparte_1 di € 1.534,05 oltre iva ed interessi legali dalla data della domanda e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Compensa le spese, sia del presente giudizio che quelle dell'ATP espletato, tra le parti.
3) Pone definitivamente le spese di ATP, così come liquidate a favore del Ctu incaricato, a carico di entrambe le parti, attore e convenuto soccombente, in egual misura.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 15/05/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1393 / 2018 di R.G.
tra
Sig.ra nata a [...] il [...] (cf Parte_1
), residente in [...]
16, quale erede del coniuge Sig. nato a [...], Persona_1
l'01/07/1970 (cf ) deceduto in corso di causa, rapp.ta e C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'avv.to Silvia D'Angelo ed elett.te dom.ti in
Bracigliano alla Via Cesare Battisti 44, attore
contro
, in persona dell'amministratore p.t. dott. Controparte_1 CP_2
(p.iva ), sito in Scafati alla Via Nazionale 60, rapp.to e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv.to Diego Chirico ed elett.te dom.to come in atti, convenuto
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa
Pagina 1 esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio avendo parte attrice esibito sia copia dei titoli di proprietà a sostegno della propria legittimazione ad agire.
Sussiste altresì la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire, ciò sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Dall'istruttoria è risultato comprovato che parte attrice, proprietaria di un appartamento al piano primo ed un appartamento al piano secondo con annessa cantina pertinenziale al piano interrato del fabbricato denominato “ CP_1
” sito in Scafati al C.so Nazionale 60, abbia subito dei danni sia
[...] all'appartamento al secondo piano, per pregresse infiltrazioni dal lastrico solare, che alla cantina pertinenziale per le infiltrazioni di acqua provenienti da una non corretta tenuta ed impermeabilizzazione del pozzetto di raccolta e convogliamento delle acque reflue condominiali nonché da una non perfetta tenuta impermeabile delle tubazioni di scarico condominiale a cui è affidata la manutenzione degli impianti dei reflui provenienti dalle varie unità immobiliari e di quella pluviale.
Ed invero, come riportato nella relazione di Accertamento Tecnico Preventivo espletato dinanzi a codesto Tribunale di cui al rg. 2124/2017 e regolarmente acquisito a questo procedimento dal precedente Giudicante, giusto provvedimento del 03.06.201, anche per economicità di giudizio, che questo Giudice ritiene di far in parte proprio in quanto logico ed immune da vizi e condivisibile per la sua linearità, nonché dalla espletata istruttoria, è rimasto accertato che la proprietà della condotta fecale e della pluviale da cui provengono le infiltrazioni risulta di proprietà del . Controparte_1
Resta dunque da determinare la responsabilità e la concorsualità nella causazione dei danni.
Pagina 2 Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 c.c., ma anche, e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall' art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque, considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo
1227 comma 1 c.c. come concorso colposo nella causazione dell'evento con
Pagina 3 conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio
2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez.
III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo Giudice ritiene alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex articolo 2051 c.c..
Resta da determinare il danno per gli interventi di ripristino della cantina e dell'appartamento al piano secondo di proprietà dell'odierna attrice. Per quanto attiene la quantificazione del danno per il ripristino, appare congruo attenersi alle risultanze della ATP redatta dall'ing. ed indicati dettagliatamente Persona_2 nei computi metrici allegati alla espletata ATP e precisamente ai punti D.1 e D.2, ovvero € 431,49 oltre iva per i lavori di ripristino alla cantina ed € 1.102,56 oltre iva per i lavori di ripristino all'appartamento al secondo piano.
Non si ritiene di accogliere la domanda di quantificazione dei danni per mancata locazione della cantina, in quanto la stessa risulta sfornita di prova, ovvero nel corso dell'istruttoria non è stata data prova che la stessa fosse stata richiesta in locazione.
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(cfr. sentenza n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro.
La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Pagina 4 Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali ritiene sul punto questo Giudice che l'accoglimento solo in parte delle domande di parte attrice, possano comportare una compensazione delle spese giudiziali.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, condanna il
[...]
al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma Controparte_1 di € 1.534,05 oltre iva ed interessi legali dalla data della domanda e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Compensa le spese, sia del presente giudizio che quelle dell'ATP espletato, tra le parti.
3) Pone definitivamente le spese di ATP, così come liquidate a favore del Ctu incaricato, a carico di entrambe le parti, attore e convenuto soccombente, in egual misura.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 15/05/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
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