Articolo 20 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1460
Articolo 19Articolo 21
Versione
8 gennaio 1943
Art. 20.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il parere nei casi previsti dal precedente articolo e' dato da un ispettore generale delle nuove costruzioni ferroviarie, all'uopo delegato dal Ministro per i lavori pubblici.

Per le materie di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il parere per gli affari non contemplati dagli articoli 14, 15 e 17 e' dato dagli ispettori generali tecnici di vigilanza facenti parte del Consiglio superiore.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1943