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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1195/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3823/2025 depositato il 18/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00333034 84 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6797/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IO, Agenzia della IO prov. Messina, quale ente riscossore, e Società_1 S.p.A. in Liquidazione, quale ente impositore impugnando la cartella di pagamento, meglio indicata in atti, notificata in data 11.04.2025, ed i ruoli ivi contenuti, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012 con la quale si pretende il pagamento di euro 1.211,88.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento, la mancata notifica di atti prodromici e il difetto di motivazione. Inoltre, chiedeva, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna in solido dell'ente impositore e dell'ente di riscossione.
Si costituiva ATOME 1 in liquidazione rilevando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21,
C. 1, D. LGS. N. 546/1992 in quanto le fatture e le intimazioni TIA/TARSU erano state correttamente notificati al contribuente. Inoltre, rilevava l'infondatezza dell'eccezione della prescrizione atteso che oltre alle fatture veniva notificato da ATO ME 1 al ricorrente due intimazioni di pagamento, una emessa nel 2016 e notificate il 11.01.2017 (relativa a TIA 2012, 2011 e 2012) e un'altra emessa nel 2019 e notificata il 07.10.2019 (relativa alla TIA 2008-2009-2010-2012), come da documentazione allegata. Il termine, dunque, non risultava decorso atteso peraltro l'applicazione della sospensione prevista dal Decreto “Cura Italia” – D.L. n. 18/2020 – e successive modifiche e integrazioni.
Con memoria successivamente depositata il difensore del ricorrente eccepiva, in via preliminare, la violazione dell'art. 25 bis del dlgs 546/92 per mancato deposito di attestazione di conformità all'originale della documentazione prodotta in copia da Società_1 in liquidazione e nel merito la nullità delle notifiche effettuate e prodotte per il mancato rispetto della procedura prevista in caso di notifica a persona diversa dal destinatario e, comunque, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione.
All'udienza del 13.11.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, pertanto, va accolto.
Preliminarmente infondata risulta l'eccezione di inammissibilità ex art. 19 e 21 dlgs 546/92 proposta da
Società_1 in liquidazione atteso che le eccezioni proposte dal ricorrente non attengono al merito della pretesa ma all'atto che qui si impugna.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di cui all'art. 25 bis del dlgs 546/92 atteso che per giurisprudenza consolidata l'eventuale mancata attestazione di conformità comporta una irregolarità (no una nullità) sanabile in qualsiasi momento e comunque l'eccezione appare estremamente generica.
Nel merito, invece, il ricorso è fondato per quanto concerne l'eccezione di prescrizione.
Premesso che trattandosi di tassa rifiuti il termine è quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. correttamente il ricorrente nella memoria di replica ha osservato quanto segue rispetto alla produzione fornita da Società_1 in liquidazione che allegava, in particolare, due intimazioni emesse nel una emessa nel 2016 e notificate il
11.01.2017 (relativa a TIA 2012, 2011 e 2012) e un'altra emessa nel 2019 e notificata il 07.10.2019 (relativa alla TIA 2008-2009-2010-2012), come da documentazione allegata.
Si rileva che manca in atti la prova dell'avvenuta spedizione del CAD ovvero a persona non facilmente identificabile. Inoltre, si tratterebbe pur sempre di un atto interruttivo notificato il 7.10.2019 e dunque ben prima di cinque anni rispetto alla notifica dell'atto che qui si impugna avvenuta l'11.4.2025.
Il ricorso va dunque accolto e ATOME 1 in liquidazione condannata al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Atome 1 in liquidazione al pagamento delle spese in favore del ricorrente, da distrarsi nei confronti del difensore, che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori. Spese compensare con Agenzia delle Entrate IO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3823/2025 depositato il 18/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00333034 84 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6797/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IO, Agenzia della IO prov. Messina, quale ente riscossore, e Società_1 S.p.A. in Liquidazione, quale ente impositore impugnando la cartella di pagamento, meglio indicata in atti, notificata in data 11.04.2025, ed i ruoli ivi contenuti, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012 con la quale si pretende il pagamento di euro 1.211,88.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento, la mancata notifica di atti prodromici e il difetto di motivazione. Inoltre, chiedeva, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna in solido dell'ente impositore e dell'ente di riscossione.
Si costituiva ATOME 1 in liquidazione rilevando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21,
C. 1, D. LGS. N. 546/1992 in quanto le fatture e le intimazioni TIA/TARSU erano state correttamente notificati al contribuente. Inoltre, rilevava l'infondatezza dell'eccezione della prescrizione atteso che oltre alle fatture veniva notificato da ATO ME 1 al ricorrente due intimazioni di pagamento, una emessa nel 2016 e notificate il 11.01.2017 (relativa a TIA 2012, 2011 e 2012) e un'altra emessa nel 2019 e notificata il 07.10.2019 (relativa alla TIA 2008-2009-2010-2012), come da documentazione allegata. Il termine, dunque, non risultava decorso atteso peraltro l'applicazione della sospensione prevista dal Decreto “Cura Italia” – D.L. n. 18/2020 – e successive modifiche e integrazioni.
Con memoria successivamente depositata il difensore del ricorrente eccepiva, in via preliminare, la violazione dell'art. 25 bis del dlgs 546/92 per mancato deposito di attestazione di conformità all'originale della documentazione prodotta in copia da Società_1 in liquidazione e nel merito la nullità delle notifiche effettuate e prodotte per il mancato rispetto della procedura prevista in caso di notifica a persona diversa dal destinatario e, comunque, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione.
All'udienza del 13.11.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, pertanto, va accolto.
Preliminarmente infondata risulta l'eccezione di inammissibilità ex art. 19 e 21 dlgs 546/92 proposta da
Società_1 in liquidazione atteso che le eccezioni proposte dal ricorrente non attengono al merito della pretesa ma all'atto che qui si impugna.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di cui all'art. 25 bis del dlgs 546/92 atteso che per giurisprudenza consolidata l'eventuale mancata attestazione di conformità comporta una irregolarità (no una nullità) sanabile in qualsiasi momento e comunque l'eccezione appare estremamente generica.
Nel merito, invece, il ricorso è fondato per quanto concerne l'eccezione di prescrizione.
Premesso che trattandosi di tassa rifiuti il termine è quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. correttamente il ricorrente nella memoria di replica ha osservato quanto segue rispetto alla produzione fornita da Società_1 in liquidazione che allegava, in particolare, due intimazioni emesse nel una emessa nel 2016 e notificate il
11.01.2017 (relativa a TIA 2012, 2011 e 2012) e un'altra emessa nel 2019 e notificata il 07.10.2019 (relativa alla TIA 2008-2009-2010-2012), come da documentazione allegata.
Si rileva che manca in atti la prova dell'avvenuta spedizione del CAD ovvero a persona non facilmente identificabile. Inoltre, si tratterebbe pur sempre di un atto interruttivo notificato il 7.10.2019 e dunque ben prima di cinque anni rispetto alla notifica dell'atto che qui si impugna avvenuta l'11.4.2025.
Il ricorso va dunque accolto e ATOME 1 in liquidazione condannata al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Atome 1 in liquidazione al pagamento delle spese in favore del ricorrente, da distrarsi nei confronti del difensore, che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori. Spese compensare con Agenzia delle Entrate IO