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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021 1166
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SIg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1166/2021 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabianamichela Di Stefano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Caltagirone alla Via Euripide n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacoma Aleo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 11.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nulla opponendo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 01.10.2021, regolarmente notificato, la SI.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il SI.
in Caltagirone in data 04.07.2008, e dalla cui unione sono nati tre figli: Controparte_1 Per_1
(14.01.2011), (28.04.2013) e (11.07.2015), ancora minorenni. Per_2 Per_3
La ricorrente esponeva che con decreto del 09.03.2021 questo Tribunale omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e successivo verbale di udienza presidenziale del 05.02.2021, che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre ed indicazioni in ordine al diritto di visita del padre secondo le modalità di cui al ricorso congiunto e l'obbligo, a carico del padre, di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di euro 400,00 mensili;
nulla, invece veniva disposto in ordine al mantenimento in favore dei coniugi stante l'espressa reciproca rinuncia, nonché l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
In uno alla domanda di divorzio, stante la mancata ripresa della convivenza tra i coniugi venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi, la SI.ra domandava che venisse Pt_1
confermato il diritto di visita del padre come concordato in sede di separazione personale. Sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del marito la somma complessiva di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori – in luogo dell'importo di euro 400,00 mensili concordato in sede di separazione, somma ritenuta non sufficiente e inadeguata alle eSIenze dei minori – oltre alla corresponsione delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli nella misura dell'80% a carico del marito, nonché la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento in suo favore, poiché non avrebbe beneficiato del reddito di cittadinanza a causa del mancato cambio di residenza da parte del SI. . CP_1
Si costituiva in giudizio il SI. il quale pur aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1
contestava quanto asserito dalla ricorrente con riferimento al cambio di residenza, alla propria situazione lavorativa, alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, nonché alla asserita mancata contribuzione del resistente alle spese straordinarie dei figli minori. In particolare, chiedeva
2 che venisse ridotto l'importo del contributo al mantenimento dei figli minori, posto a suo carico, nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli, poiché, a fronte di una retribuzione mensile di euro 1.000,00 circa, lo stesso era costretto a vivere con un mensile residuo di euro 300,00 riscontrando una certa difficoltà nel provvedere al canone d'affitto, oltre al pagamento delle utenze varie. Si opponeva fermamente alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore, poiché quest'ultima percepiva il reddito di cittadinanza e, infine, domandava la conferma di quanto concordato in sede di omologa della separazione personale circa il suo diritto di visita nei confronti dei figli minori della coppia.
In sede presidenziale, la SI.ra dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza e di Pt_1
rinunciare alla richiesta di mantenimento in suo favore e insisteva sulla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli. Il SI. , invece, dichiarava di essere CP_1
disponibile a versare, a titolo di mantenimento per i figli minori, la somma di euro 500,00 mensili.
Il Presidente del Tribunale, alla luce di quanto emerso in udienza, confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione personale dei coniugi, ad eccezione dell'importo dell'assegno di mantenimento, posto a carico del resistente in favore dei figli minori, che veniva aumentato nella misura di euro 500,00 mensili.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore ed evasi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., in sede di memorie n. 1, il SI. rappresentava di essere stato licenziato dalla ditta Cristina CP_1
S.r.l. e di lavorare saltuariamente per una ditta di pulizie percependo solo una retribuzione mensile di euro 400,00.
La SI.ra , in seno alle memorie n. 3, depositava denuncia presentata dinanzi i Pt_1
Carabinieri di Caltagirone in data 22.11.2022 nei confronti del marito, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, dichiarando di aver percepito dal giugno 2020 il reddito di emergenza per un importo di euro 800,00, di essere percettrice del reddito di cittadinanza dal mese di settembre 2021 per un importo di euro 684,00, nonché di beneficiare mensilmente della somma di euro 351,00 quale assegno unico.
Istruita documentalmente la causa, stante il rigetto dei mezzi istruttori richiesti dal resistente, all'udienza del 10.01.2024, sostituita con il deposito di note per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e infine trattenuta per la decisione in data 11.09.2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
3 SULLO STATUS
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento degli effetti civile del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione del 09.03.2021, emesso da codesto Tribunale nel procedimento n. 745/2020 r.g.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 come modificato dalla
L. n. 74/1987 e dall'art. 1 L. 06.05.2015, n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n. 55, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE DEI FIGLI
MINORI
Per ciò che attiene alle questioni riguardanti la regolamentazione in punto di affidamento, collocamento e delle visite dei figli della coppia si osserva che entrambe le parti non hanno sollevato alcuna contestazione a riguardo;
pertanto, devono ritenersi confermati i provvedimenti concordati dalle stesse in sede di separazione personale dei coniugi.
Stesso discorso vale anche per l'assegnazione della casa coniugale, la quale resta assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario dei figli minori della coppia.
SULLE QUESTIONI ECONOMICHE ACCESSORIE
Passando alle questioni economiche relative al mantenimento dei figli minori della coppia, il
Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza presidenziale del 21.06.2022, aveva disposto l'obbligo in capo al resistente di provvedere al versamento della somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, tenuto conto della espressa disponibilità del SI.
di provvedere in tale misura. CP_1
A parere del Collegio tale importo può essere confermato.
4 In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel caso che ci occupa, in sede di memorie ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. e nelle comparse conclusionali, il SI. insisteva nella richiesta di riduzione del quantum dell'assegno di CP_1
mantenimento, posto a suo carico, in favore dei figli minori nella misura di euro 300,00 mensili – in luogo della somma di euro 400,00 mensili come concordato in sede di separazione e pur avendo manifestato in sede di udienza presidenziale la possibilità di versare l'importo di euro 500 mensili – deducendo di percepire oggi una retribuzione di euro 700,00 mensili, alla quale vanno detratti euro
500,00 mensili per il mantenimento dei figli come statuito all'esito dell'udienza presidenziale del
21.06.2022.
In subordine, il resistente chiedeva la conferma dell'importo di euro 400,00 mensili, a di Pt_2
mantenimento dei figli minori, come concordato in sede di separazione.
Il resistente rappresentava, poi, di essere stato licenziato dalla ditta Cristina S.r.l., dalla quale percepiva una retribuzione mensile netta di circa 1.000,00 euro mensili (cfr. contratto di lavoro con decorrenza dal 08.09.2021, busta paga mese di settembre, ottobre e novembre 2021 allegate dal resistente), e di aver successivamente stipulato, con decorrenza dal 22.05.2023, altro contratto di lavoro part time a tempo indeterminato con altra ditta – Magnatec Società Coop. Soc. Onlus – svolgendo la mansione di operaio addetto alle pulizie di interni per una retribuzione mensile di euro
1.254,62 (cfr. contratto di assunzione, comunicazione e lettera di assunzione allegati dal Pt_3
resistente).
La SI.ra , invece, risulta ancora percepire il reddito di cittadinanza di euro 380,00 Pt_1 mensili circa e l'integrazione Assegno Unico di circa 260,00 mensili (cfr. documento di sintesi del reddito di cittadinanza allegato dalla ricorrente).
Appare quindi che la situazione economica delle due parti veda comunque il SI. in CP_1
una posizione migliore rispetto a quella della moglie, la quale è priva di stabile occupazione, dovendosi peraltro occupare in via prevalente della gestione di tre figli piccoli.
Seppur le condizioni economiche del resistente sembrano aver subito una lieve diminuzione rispetto alla precedente situazione economica esistente all'udienza presidenziale del 21.06.2022, il SI.
si è limitato a sollevare contestazioni molto generiche in ordine ad una sua CP_1
impossibilità economica a provvedere al pagamento delle utenze varie (luce, gas, acqua) del monolocale -peraltro concesso in comodato ad uso gratuito dai suoi genitori, oltre all'importo di euro
5 500 mensili fissato per il mantenimento dei figli, rispetto al quale, anzi, è lo stesso convenuto ad affermare di non essersi mai sottratto, così come di aver sempre provveduto alle spese straordinarie sostenute in favori dei figli come, per esempio, il costo dell'apparecchio per i denti di euro 2.200,00 interamente pagato dallo stesso , circostanze tutte che fanno comunque presumere che egli CP_1
sia tuttora nelle possibilità di versare quanto disposto.
Deve poi evidenziarsi che il quantum dell'assegno di mantenimento versato dal resistente e fissato in euro 500,00 mensili, oltre ad essere pari a quanto espressamente indicato dallo stesso , CP_1
appare comunque già obiettivamente contenuto, in relazione al numero di figli (tre) e alle eSIenze di vita , sempre crescenti nel tempo, dei tre minori anche in relazione alla loro età ( di 13 anni, Per_1
di 11 anni e di 9 anni). Per_2 Per_3
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio di poter confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei tre figli e nella misura di Per_1 Per_2 Per_3
complessivi euro 500,00 mensili.
Deve inoltre essere fissato a carico del SI. anche il dovere di contribuire al Controparte_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli, debitamente documentate.
Per ciò che attiene alla domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere, in suo favore, la corresponsione di un assegno divorzile – e non già quella di “assegno di mantenimento”, come erroneamente richiesto dalla SI.ra avente finalità ben diverse – si osserva che Parte_1
nulla deve essere disposto stante l'espressa rinuncia a tale richiesta manifestata dalla parte all'udienza presidenziale del 21.06.2022.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di divorzio, della rinuncia espressa alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore e della sola soccombenza di parte resistente in merito al quantum del contributo al mantenimento dei figli della coppia, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa ed ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, confermando il regime di collocamento presso la madre e di visite del padre, come già previsto in sede di separazione;
3. PONE A CARICO del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei tre figli minori e , versando alla madre, SI.ra Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
4. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 21.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SIg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1166/2021 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabianamichela Di Stefano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Caltagirone alla Via Euripide n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacoma Aleo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 11.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nulla opponendo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 01.10.2021, regolarmente notificato, la SI.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il SI.
in Caltagirone in data 04.07.2008, e dalla cui unione sono nati tre figli: Controparte_1 Per_1
(14.01.2011), (28.04.2013) e (11.07.2015), ancora minorenni. Per_2 Per_3
La ricorrente esponeva che con decreto del 09.03.2021 questo Tribunale omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e successivo verbale di udienza presidenziale del 05.02.2021, che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre ed indicazioni in ordine al diritto di visita del padre secondo le modalità di cui al ricorso congiunto e l'obbligo, a carico del padre, di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di euro 400,00 mensili;
nulla, invece veniva disposto in ordine al mantenimento in favore dei coniugi stante l'espressa reciproca rinuncia, nonché l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
In uno alla domanda di divorzio, stante la mancata ripresa della convivenza tra i coniugi venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi, la SI.ra domandava che venisse Pt_1
confermato il diritto di visita del padre come concordato in sede di separazione personale. Sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del marito la somma complessiva di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori – in luogo dell'importo di euro 400,00 mensili concordato in sede di separazione, somma ritenuta non sufficiente e inadeguata alle eSIenze dei minori – oltre alla corresponsione delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli nella misura dell'80% a carico del marito, nonché la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento in suo favore, poiché non avrebbe beneficiato del reddito di cittadinanza a causa del mancato cambio di residenza da parte del SI. . CP_1
Si costituiva in giudizio il SI. il quale pur aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1
contestava quanto asserito dalla ricorrente con riferimento al cambio di residenza, alla propria situazione lavorativa, alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, nonché alla asserita mancata contribuzione del resistente alle spese straordinarie dei figli minori. In particolare, chiedeva
2 che venisse ridotto l'importo del contributo al mantenimento dei figli minori, posto a suo carico, nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli, poiché, a fronte di una retribuzione mensile di euro 1.000,00 circa, lo stesso era costretto a vivere con un mensile residuo di euro 300,00 riscontrando una certa difficoltà nel provvedere al canone d'affitto, oltre al pagamento delle utenze varie. Si opponeva fermamente alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore, poiché quest'ultima percepiva il reddito di cittadinanza e, infine, domandava la conferma di quanto concordato in sede di omologa della separazione personale circa il suo diritto di visita nei confronti dei figli minori della coppia.
In sede presidenziale, la SI.ra dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza e di Pt_1
rinunciare alla richiesta di mantenimento in suo favore e insisteva sulla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli. Il SI. , invece, dichiarava di essere CP_1
disponibile a versare, a titolo di mantenimento per i figli minori, la somma di euro 500,00 mensili.
Il Presidente del Tribunale, alla luce di quanto emerso in udienza, confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione personale dei coniugi, ad eccezione dell'importo dell'assegno di mantenimento, posto a carico del resistente in favore dei figli minori, che veniva aumentato nella misura di euro 500,00 mensili.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore ed evasi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., in sede di memorie n. 1, il SI. rappresentava di essere stato licenziato dalla ditta Cristina CP_1
S.r.l. e di lavorare saltuariamente per una ditta di pulizie percependo solo una retribuzione mensile di euro 400,00.
La SI.ra , in seno alle memorie n. 3, depositava denuncia presentata dinanzi i Pt_1
Carabinieri di Caltagirone in data 22.11.2022 nei confronti del marito, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, dichiarando di aver percepito dal giugno 2020 il reddito di emergenza per un importo di euro 800,00, di essere percettrice del reddito di cittadinanza dal mese di settembre 2021 per un importo di euro 684,00, nonché di beneficiare mensilmente della somma di euro 351,00 quale assegno unico.
Istruita documentalmente la causa, stante il rigetto dei mezzi istruttori richiesti dal resistente, all'udienza del 10.01.2024, sostituita con il deposito di note per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e infine trattenuta per la decisione in data 11.09.2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
3 SULLO STATUS
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento degli effetti civile del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione del 09.03.2021, emesso da codesto Tribunale nel procedimento n. 745/2020 r.g.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 come modificato dalla
L. n. 74/1987 e dall'art. 1 L. 06.05.2015, n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n. 55, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE DEI FIGLI
MINORI
Per ciò che attiene alle questioni riguardanti la regolamentazione in punto di affidamento, collocamento e delle visite dei figli della coppia si osserva che entrambe le parti non hanno sollevato alcuna contestazione a riguardo;
pertanto, devono ritenersi confermati i provvedimenti concordati dalle stesse in sede di separazione personale dei coniugi.
Stesso discorso vale anche per l'assegnazione della casa coniugale, la quale resta assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario dei figli minori della coppia.
SULLE QUESTIONI ECONOMICHE ACCESSORIE
Passando alle questioni economiche relative al mantenimento dei figli minori della coppia, il
Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza presidenziale del 21.06.2022, aveva disposto l'obbligo in capo al resistente di provvedere al versamento della somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, tenuto conto della espressa disponibilità del SI.
di provvedere in tale misura. CP_1
A parere del Collegio tale importo può essere confermato.
4 In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel caso che ci occupa, in sede di memorie ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. e nelle comparse conclusionali, il SI. insisteva nella richiesta di riduzione del quantum dell'assegno di CP_1
mantenimento, posto a suo carico, in favore dei figli minori nella misura di euro 300,00 mensili – in luogo della somma di euro 400,00 mensili come concordato in sede di separazione e pur avendo manifestato in sede di udienza presidenziale la possibilità di versare l'importo di euro 500 mensili – deducendo di percepire oggi una retribuzione di euro 700,00 mensili, alla quale vanno detratti euro
500,00 mensili per il mantenimento dei figli come statuito all'esito dell'udienza presidenziale del
21.06.2022.
In subordine, il resistente chiedeva la conferma dell'importo di euro 400,00 mensili, a di Pt_2
mantenimento dei figli minori, come concordato in sede di separazione.
Il resistente rappresentava, poi, di essere stato licenziato dalla ditta Cristina S.r.l., dalla quale percepiva una retribuzione mensile netta di circa 1.000,00 euro mensili (cfr. contratto di lavoro con decorrenza dal 08.09.2021, busta paga mese di settembre, ottobre e novembre 2021 allegate dal resistente), e di aver successivamente stipulato, con decorrenza dal 22.05.2023, altro contratto di lavoro part time a tempo indeterminato con altra ditta – Magnatec Società Coop. Soc. Onlus – svolgendo la mansione di operaio addetto alle pulizie di interni per una retribuzione mensile di euro
1.254,62 (cfr. contratto di assunzione, comunicazione e lettera di assunzione allegati dal Pt_3
resistente).
La SI.ra , invece, risulta ancora percepire il reddito di cittadinanza di euro 380,00 Pt_1 mensili circa e l'integrazione Assegno Unico di circa 260,00 mensili (cfr. documento di sintesi del reddito di cittadinanza allegato dalla ricorrente).
Appare quindi che la situazione economica delle due parti veda comunque il SI. in CP_1
una posizione migliore rispetto a quella della moglie, la quale è priva di stabile occupazione, dovendosi peraltro occupare in via prevalente della gestione di tre figli piccoli.
Seppur le condizioni economiche del resistente sembrano aver subito una lieve diminuzione rispetto alla precedente situazione economica esistente all'udienza presidenziale del 21.06.2022, il SI.
si è limitato a sollevare contestazioni molto generiche in ordine ad una sua CP_1
impossibilità economica a provvedere al pagamento delle utenze varie (luce, gas, acqua) del monolocale -peraltro concesso in comodato ad uso gratuito dai suoi genitori, oltre all'importo di euro
5 500 mensili fissato per il mantenimento dei figli, rispetto al quale, anzi, è lo stesso convenuto ad affermare di non essersi mai sottratto, così come di aver sempre provveduto alle spese straordinarie sostenute in favori dei figli come, per esempio, il costo dell'apparecchio per i denti di euro 2.200,00 interamente pagato dallo stesso , circostanze tutte che fanno comunque presumere che egli CP_1
sia tuttora nelle possibilità di versare quanto disposto.
Deve poi evidenziarsi che il quantum dell'assegno di mantenimento versato dal resistente e fissato in euro 500,00 mensili, oltre ad essere pari a quanto espressamente indicato dallo stesso , CP_1
appare comunque già obiettivamente contenuto, in relazione al numero di figli (tre) e alle eSIenze di vita , sempre crescenti nel tempo, dei tre minori anche in relazione alla loro età ( di 13 anni, Per_1
di 11 anni e di 9 anni). Per_2 Per_3
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio di poter confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei tre figli e nella misura di Per_1 Per_2 Per_3
complessivi euro 500,00 mensili.
Deve inoltre essere fissato a carico del SI. anche il dovere di contribuire al Controparte_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli, debitamente documentate.
Per ciò che attiene alla domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere, in suo favore, la corresponsione di un assegno divorzile – e non già quella di “assegno di mantenimento”, come erroneamente richiesto dalla SI.ra avente finalità ben diverse – si osserva che Parte_1
nulla deve essere disposto stante l'espressa rinuncia a tale richiesta manifestata dalla parte all'udienza presidenziale del 21.06.2022.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di divorzio, della rinuncia espressa alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore e della sola soccombenza di parte resistente in merito al quantum del contributo al mantenimento dei figli della coppia, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa ed ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, confermando il regime di collocamento presso la madre e di visite del padre, come già previsto in sede di separazione;
3. PONE A CARICO del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei tre figli minori e , versando alla madre, SI.ra Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
4. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 21.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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