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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6744/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ER TO Presidente
Luisa Bettio Giudice
ER Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6744/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato De Paola Giada Erminia Parte_1
Parte attrice contro
CP_1
Parte convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. affidare i figli, e esclusivamente alla IG;
Persona_1 Persona_2 Parte_1
3. conseguentemente disporre, alla luce di quanto sopra evidenziato, che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla IG , sia con riferimento alle decisioni Parte_1
ordinarie che a quella di maggiore rilevanza;
4.disporre che le frequentazioni tra i figli ed il padre, ove il padre manifesti questa volontà, avvengano ogni qualvolta lui lo voglia, solo alla presenza della madre, previo appuntamento telefonico concordato con la stessa;
pagina 1 di 8
5. che l'obbligo di contribuzione per ciascun figlio nonché le spese straordinarie e sanitarie siano poste integralmente a carico della madre considerato che il padre si è sempre disinteressato al mantenimento dei figli.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.11.2022 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Albania il 22.11.2011 con e che dalla loro unione erano nati i figli (il 26.6.2012) e CP_1 Per_2
(il 3.2.2015), evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile, Per_1
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sentita la ricorrente all'udienza del 2.3.2023 e a seguito di diversi rinvii, volti a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti di , all'udienza del 18.1.2024 il Presidente CP_1
delegato sentiva la ricorrente e si riservava;
quindi, con ordinanza in pari data, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e oneri di assistenza e cura a suo carico 3) assegna la casa coniugale alla madre;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, ogni qualvolta lui lo richieda, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, alla presenza della madre stessa”.
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore, all'udienza del 23.5.2024 tenutasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. il Giudice istruttore, rilevato che non erano state depositate note scritte, fissava nuova udienza per il 21.6.2024; su istanza di parte attrice, con decreto del 21.6.2024, il Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 12.9.2024; in tale sede, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale, fissando nuova udienza.
Su istanza di rimessione in termini proposta dall'attrice, il Giudice istruttore fissava nuova udienza per l'8.5.2025, assegnando nuovi termini di legge per le notifiche e per la costituzione del convenuto.
Il Giudice istruttore dichiarava infine la contumacia di e, ritenuta la causa matura per la CP_1
decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.6.2025, disponendone la trattazione scritta.
pagina 2 di 8 Con note depositate telematicamente, parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe e il
Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando termine ridotto di giorni
40 per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
1.
Va preliminarmente osservato che la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile non osta alla statuizione sul vincolo.
Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambi cittadini stranieri all'epoca del matrimonio, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento alla luce dell'art. 28 Legge n. 218/95, secondo cui il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Di conseguenza, il matrimonio celebrato in Albania dalle parti deve ritenersi pienamente valido nello
Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia del certificato di matrimonio versata in atti. Del resto, il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento.
2.
Tanto premesso, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (poiché entrambi i coniugi sono nati in Albania ed ivi è stato celebrato il matrimonio), occorre verificare, con riferimento a ciascuna domanda o a ciascuna questione da decidere ex officio, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di separazione, in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr.
Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , Parte_2
che, con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") e precisamente ai sensi dell'art. 3, paragrafo a) lettera ii), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie, prima dell'allontanamento del convenuto dalla casa coniugale, i coniugi hanno avuto residenza abituale in Italia (cfr. docc.3, 4 e 5 ricorso), dove sono nati entrambi i figli e l'attrice risiede, tuttora, in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, nella fattispecie opera il criterio di collegamento di cui all'art. 8, lettera b) del Regolamento UE n. 1259/2010, secondo cui, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sul punto, va dato contoche il presente giudizio è stato introdotto in data 4.11.2022 e il convenuto, resosi irreperibile nell'estate del 2022 secondo quanto dichiarato dall'attrice in udienza presidenziale, alla data del 18.3.2022 risultava ancora residente in Italia (cfr. doc.4 di parte attrice); sussiste, per l'effetto, la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, i figli minori della coppia sono nati in Italia e hanno risieduto in Italia sin dalla nascita, di talché sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42
pagina 4 di 8 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Con riferimento, poi, al mantenimento dei figli, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, che risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie i creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
3.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Le ragioni esposte dalla ricorrente a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la pagina 5 di 8 convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione del convenuto al processo, sebbene regolarmente citato.
4.
Relativamente ai figli minori, va premesso che questo Tribunale ritiene l'ascolto dei figli minori manifestamente superfluo oltre che per loro pregiudizievole, determinando il loro coinvolgimento nel conflitto genitoriale. L'attrice ha infatti allegato il totale disinteresse, nei confronti dei minori, da parte del padre, il quale si è reso del tutto irreperibile e non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento dei figli minori e in Per_2 Per_1
via esclusiva alla madre, considerato quanto esposto in ricorso relativamente al disinteresse per i figli manifestato dal padre, il quale si è reso del tutto irreperibile come confermano anche dalle plurime notifiche non andate a buon fine presso la residenza anagrafica, da cui egli è stato infine cancellato per irreperibilità soltanto dal 7.8.2024 (cfr. certificato prodotto dalla ricorrente in data 6.3.2025); non risulta, inoltre, che egli abbia mai contribuito al fondamentale dovere di mantenimento dei figli minori.
Il disinteresse mostrato dal padre, la cui contumacia non può considerarsi condotta neutra, alla luce del coinvolgimento degli interessi dei figli minori nell'odierno procedimento, costituisce indice di gravi carenze sul piano delle capacità genitoriali che renderebbero pregiudizievole, in concreto, la condivisione della responsabilità genitoriale con la madre nei confronti dei minori.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale avendo promosso l'odierno procedimento nell'interesse dei figli e con la quale questi ultimi, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto.
Vi è anche da rilevare che, in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione dei figli, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
L'affidamento esclusivo, per le ragioni di cui sopra, deve comportare l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater c.c., ivi comprese quelle relative alla salute, istruzione, educazione e residenza.
La collocazione dei minori, tenendo conto della decisione in punto di affidamento, va disposta presso la madre.
pagina 6 di 8 Quanto alle frequentazioni dei minori da parte del padre, le stesse potranno aver luogo solo previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze dei minori e alla presenza della madre stessa, attesa la prolungata assenza della figura paterna.
5.
Ritiene il Collegio che, pur in difetto di una domanda sul punto da parte dell'attrice (la quale ha chiesto di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei minori), il Tribunale debba pronunciarsi ex officio circa il contributo del padre al mantenimento dei figli, nel loro preminente ed esclusivo interesse.
La ricorrente ha allegato di percepire un reddito mensile pari a circa € 1.250,00 quale operaia e si occupa in via esclusiva delle esigenze di cura e accudimento, oltre che abitative, dei due figli minori di
10 e 13 anni.
L'assenza di informazioni sulla situazione reddituale del padre non può esonerarlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
Detto obbligo, invero, sorge per effetto della sola instaurazione del rapporto di filiazione e non può essere neutralizzato dalla condizione di disoccupazione del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperire le risorse necessarie a garantire una vita dignitosa alla prole.
Nel caso in esame, in assenza di elementi comprovanti il reddito percepito dal padre, si reputa congruo porre a carico del padre l'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
5.
Stante la mancata opposizione del convenuto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e ; Parte_1 CP_1
2) affida in via esclusiva a i figli minori e , attribuendo alla stessa Parte_1 Per_2 Per_1
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., ivi comprese quelle relative alla salute, istruzione, educazione e residenza, con collocazione degli stessi presso la madre;
3) dispone che il padre potrà vedere i figli minori previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze dei minori e alla presenza della madre;
4) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di CP_1
€ 500,00 mensili complessivi (€ 250,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici pagina 7 di 8 Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
5) nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Giudice relatore
ER Di LO
Il Presidente
ER TO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ER TO Presidente
Luisa Bettio Giudice
ER Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6744/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato De Paola Giada Erminia Parte_1
Parte attrice contro
CP_1
Parte convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. affidare i figli, e esclusivamente alla IG;
Persona_1 Persona_2 Parte_1
3. conseguentemente disporre, alla luce di quanto sopra evidenziato, che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla IG , sia con riferimento alle decisioni Parte_1
ordinarie che a quella di maggiore rilevanza;
4.disporre che le frequentazioni tra i figli ed il padre, ove il padre manifesti questa volontà, avvengano ogni qualvolta lui lo voglia, solo alla presenza della madre, previo appuntamento telefonico concordato con la stessa;
pagina 1 di 8
5. che l'obbligo di contribuzione per ciascun figlio nonché le spese straordinarie e sanitarie siano poste integralmente a carico della madre considerato che il padre si è sempre disinteressato al mantenimento dei figli.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.11.2022 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Albania il 22.11.2011 con e che dalla loro unione erano nati i figli (il 26.6.2012) e CP_1 Per_2
(il 3.2.2015), evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile, Per_1
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sentita la ricorrente all'udienza del 2.3.2023 e a seguito di diversi rinvii, volti a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti di , all'udienza del 18.1.2024 il Presidente CP_1
delegato sentiva la ricorrente e si riservava;
quindi, con ordinanza in pari data, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e oneri di assistenza e cura a suo carico 3) assegna la casa coniugale alla madre;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, ogni qualvolta lui lo richieda, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, alla presenza della madre stessa”.
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore, all'udienza del 23.5.2024 tenutasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. il Giudice istruttore, rilevato che non erano state depositate note scritte, fissava nuova udienza per il 21.6.2024; su istanza di parte attrice, con decreto del 21.6.2024, il Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 12.9.2024; in tale sede, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale, fissando nuova udienza.
Su istanza di rimessione in termini proposta dall'attrice, il Giudice istruttore fissava nuova udienza per l'8.5.2025, assegnando nuovi termini di legge per le notifiche e per la costituzione del convenuto.
Il Giudice istruttore dichiarava infine la contumacia di e, ritenuta la causa matura per la CP_1
decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.6.2025, disponendone la trattazione scritta.
pagina 2 di 8 Con note depositate telematicamente, parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe e il
Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando termine ridotto di giorni
40 per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
1.
Va preliminarmente osservato che la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile non osta alla statuizione sul vincolo.
Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambi cittadini stranieri all'epoca del matrimonio, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento alla luce dell'art. 28 Legge n. 218/95, secondo cui il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Di conseguenza, il matrimonio celebrato in Albania dalle parti deve ritenersi pienamente valido nello
Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia del certificato di matrimonio versata in atti. Del resto, il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento.
2.
Tanto premesso, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (poiché entrambi i coniugi sono nati in Albania ed ivi è stato celebrato il matrimonio), occorre verificare, con riferimento a ciascuna domanda o a ciascuna questione da decidere ex officio, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di separazione, in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr.
Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , Parte_2
che, con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") e precisamente ai sensi dell'art. 3, paragrafo a) lettera ii), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie, prima dell'allontanamento del convenuto dalla casa coniugale, i coniugi hanno avuto residenza abituale in Italia (cfr. docc.3, 4 e 5 ricorso), dove sono nati entrambi i figli e l'attrice risiede, tuttora, in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, nella fattispecie opera il criterio di collegamento di cui all'art. 8, lettera b) del Regolamento UE n. 1259/2010, secondo cui, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sul punto, va dato contoche il presente giudizio è stato introdotto in data 4.11.2022 e il convenuto, resosi irreperibile nell'estate del 2022 secondo quanto dichiarato dall'attrice in udienza presidenziale, alla data del 18.3.2022 risultava ancora residente in Italia (cfr. doc.4 di parte attrice); sussiste, per l'effetto, la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, i figli minori della coppia sono nati in Italia e hanno risieduto in Italia sin dalla nascita, di talché sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42
pagina 4 di 8 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Con riferimento, poi, al mantenimento dei figli, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, che risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie i creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
3.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Le ragioni esposte dalla ricorrente a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la pagina 5 di 8 convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione del convenuto al processo, sebbene regolarmente citato.
4.
Relativamente ai figli minori, va premesso che questo Tribunale ritiene l'ascolto dei figli minori manifestamente superfluo oltre che per loro pregiudizievole, determinando il loro coinvolgimento nel conflitto genitoriale. L'attrice ha infatti allegato il totale disinteresse, nei confronti dei minori, da parte del padre, il quale si è reso del tutto irreperibile e non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento dei figli minori e in Per_2 Per_1
via esclusiva alla madre, considerato quanto esposto in ricorso relativamente al disinteresse per i figli manifestato dal padre, il quale si è reso del tutto irreperibile come confermano anche dalle plurime notifiche non andate a buon fine presso la residenza anagrafica, da cui egli è stato infine cancellato per irreperibilità soltanto dal 7.8.2024 (cfr. certificato prodotto dalla ricorrente in data 6.3.2025); non risulta, inoltre, che egli abbia mai contribuito al fondamentale dovere di mantenimento dei figli minori.
Il disinteresse mostrato dal padre, la cui contumacia non può considerarsi condotta neutra, alla luce del coinvolgimento degli interessi dei figli minori nell'odierno procedimento, costituisce indice di gravi carenze sul piano delle capacità genitoriali che renderebbero pregiudizievole, in concreto, la condivisione della responsabilità genitoriale con la madre nei confronti dei minori.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale avendo promosso l'odierno procedimento nell'interesse dei figli e con la quale questi ultimi, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto.
Vi è anche da rilevare che, in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione dei figli, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
L'affidamento esclusivo, per le ragioni di cui sopra, deve comportare l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater c.c., ivi comprese quelle relative alla salute, istruzione, educazione e residenza.
La collocazione dei minori, tenendo conto della decisione in punto di affidamento, va disposta presso la madre.
pagina 6 di 8 Quanto alle frequentazioni dei minori da parte del padre, le stesse potranno aver luogo solo previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze dei minori e alla presenza della madre stessa, attesa la prolungata assenza della figura paterna.
5.
Ritiene il Collegio che, pur in difetto di una domanda sul punto da parte dell'attrice (la quale ha chiesto di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei minori), il Tribunale debba pronunciarsi ex officio circa il contributo del padre al mantenimento dei figli, nel loro preminente ed esclusivo interesse.
La ricorrente ha allegato di percepire un reddito mensile pari a circa € 1.250,00 quale operaia e si occupa in via esclusiva delle esigenze di cura e accudimento, oltre che abitative, dei due figli minori di
10 e 13 anni.
L'assenza di informazioni sulla situazione reddituale del padre non può esonerarlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
Detto obbligo, invero, sorge per effetto della sola instaurazione del rapporto di filiazione e non può essere neutralizzato dalla condizione di disoccupazione del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperire le risorse necessarie a garantire una vita dignitosa alla prole.
Nel caso in esame, in assenza di elementi comprovanti il reddito percepito dal padre, si reputa congruo porre a carico del padre l'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
5.
Stante la mancata opposizione del convenuto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e ; Parte_1 CP_1
2) affida in via esclusiva a i figli minori e , attribuendo alla stessa Parte_1 Per_2 Per_1
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., ivi comprese quelle relative alla salute, istruzione, educazione e residenza, con collocazione degli stessi presso la madre;
3) dispone che il padre potrà vedere i figli minori previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze dei minori e alla presenza della madre;
4) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di CP_1
€ 500,00 mensili complessivi (€ 250,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici pagina 7 di 8 Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
5) nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Giudice relatore
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Il Presidente
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