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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2800/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Salvatore Orefice e Parte_1
GI EP;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1
Avv. Susanna Serrelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.5.2024, il ricorrente in epigrafe premesso di aver fruito dell'indennità di Disoccupazione NA con decorrenza dal 28.4.2023, deduceva che in data 3.10.2023 aveva presentato all' domanda al fine di ottenere, ai CP_1
sensi dell' art. 8 del D.lgs 22/2015, la liquidazione anticipata del trattamento di disoccupazione, spettante e non ancora erogato, da destinare all'avvio di propria attività di impresa;
che, per mero errore materiale, aveva indicato, quale data di inizio dell'attività, la stessa data della domanda (il 3.10.2023) in luogo del
4.10.2023, salvo poi, il 30.11.2023, a segnalare l'errore all' con rettifica della CP_1
predetta data di inizio dell'attività di impresa;
che, l'Ente, senza tenerne conto e nonostante con provvedimento del 12.10.2023 gli avesse reso nota la sua avvenuta iscrizione nella gestione commercianti dalla data esatta del 4.10.2023, in data
15.12.2023 gli aveva comunicato il mancato accoglimento della richiesta di anticipazione della in quanto la domanda era anteriore all'inizio della attività Pt_2
di impresa. Tale comunicazione era poi stata preceduta dalla richiesta di restituzione del 12.12.2023 di euro 1.005,08 a titolo di indebita percezione dell'indennità di disoccupazione NA per il periodo dal 03/10/2023 al
31/10/2023, per essere stato rioccupato fuori dei casi previsti dalla legge.
Il ricorrente richiamava i principi di buona fede e collaborazione che devono improntare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e quanto previsto dall'art. 52 L.88/1989 in materia di irripetibilità delle prestazioni pensionistiche percepite in buona fede, anche se non dovute, e chiedeva pertanto al Tribunale adìto di disporre l'annullamento dell'indebito e di dichiarare il suo diritto a percepire l'anticipo vinte le spese da distrarsi. Pt_2
Costituitosi in giudizio, l' deduceva la legittimità del suo operato avendo il CP_1
ricorrente iniziato l'attività di impresa successivamente alla presentazione della domanda di anticipazione NA;
deduceva altresì la legittimità della richiesta di restituzione dell'indennità NA percepita ad ottobre 2023 in assenza della comunicazione da parte del ricorrente del reddito autonomo presunto annuo, da rendere entro trenta giorni dall'inizio dell'attività così come previsto dall'art. 10 del
Dlgs 22 del 2015. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025. Il ricorso consta di due domande: l'accertamento del diritto del ricorrente alla anticipazione della per inizio di attività di impresa e la declaratoria di Pt_2
illegittimità dell'indebito riferito al trattamento ercepito dal ricorrente dal Pt_2
3.10.2023 al 31.10.2023.
Con riguardo alla prima delle suddette domande, si evidenzia che la materia è regolata dall'art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina l'incentivo all'autoimprenditorialità, e che così dispone: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NA può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”...“Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NA deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro CP_1
trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa...”.
In base alla normativa, pertanto, la domanda di anticipazione della deve Pt_2
essere presentata dopo l'inizio della attività lavorativa autonoma ed entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal predetto dies a quo. Nella specie, come ammesso in ricorso e comunicato dal ricorrente all' con rettifica del CP_1
30.11.2023, l'attività di impresa del ricorrente è iniziata il 4.10.2023 e la domanda all' di anticipazione è stata presentata il 3.10.2023 (quindi prima CP_1 Pt_2
dell'inizio dell'attività). In mancanza di una domanda presentata, così come previsto dalla legge a pena di decadenza, entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'attività risulta quindi legittimo il rigetto dell' Del tutto inconferente è il CP_1
richiamo del ricorrente ai principi di buona fede e collaborazione della Pubblica
Amministrazione in quanto nella specie l' pur e proprio tenuto conto del CP_1
dato temporale rettificato dal ricorrente con comunicazione del 30.11.2023, ha dovuto prendere atto della domanda di anticipazione presentata in data anteriore al documentato inizio di attività lavorativa autonoma e della conseguente mancanza della domanda nel termine perentorio previsto dalla legge con decorrenza dall'inizio della attività di impresa. Ne deriva il legittimo rigetto della prestazione da parte dell' e la infondatezza della domanda. CP_1
Quanto alla ulteriore domanda avente ad oggetto l'indebito, si osserva anzitutto che la prestazione di cui ha pacificamente fruito il ricorrente dal 27.4.2023 (doc. 2 parte ricorrente) è la “NA”, ovvero la indennità mensile di disoccupazione introdotta, con decorrenza dal 1.5.2015, dal d.lgs. 22/2015 e che, ai sensi dell'art. 1 di tale disposto normativo, ha sostituito -con la predetta decorrenza- le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'{ HYPERLINK
"https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art2" \t
"_blank" }.
Ciò posto, si osserva altresì che l'art. 11 del citato d.lgs. 22/2015, ricalcando quanto già previsto dall'art. 2, comma 40, lett. c) della L. 92/2012 per le prestazioni di
ASpI e mini-ASpI, prevede alla lettera c), tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione della NA, quella dell' “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”.
L'art 10 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la compatibilità della prestazione con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dispone che: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NA intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne... e che “Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
La legge prevede quindi che il reddito presunto debba essere dichiarato entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo.
Nella specie, pacifico e documentato l'inizio di attività di impresa al 4.10.2023, il ricorrente non ha dedotto e provato di aver inviato all' la dichiarazione di CP_1
reddito presunto entro i trenta giorni dall'inizio di tale attività e pertanto legittimamente l' in applicazione della predetta disposizione normativa, ha CP_1
richiesto l'indebito riferito alla NA percepita dal ricorrente nel mese di ottobre coincidente con l'inizio dell'attività di impresa.
Quanto all'ulteriore profilo della irripetibilità dell'indebito per la assunta applicabilità dell' art. 52 L. 88/89 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 L.
412/1991), si evidenzia che la norma stabilisce che: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Ebbene, dalla piana lettura di tale disposizione si evince che essa è applicabile alla sola fattispecie di indebiti pensionistici e dunque non può trovare applicazione nel caso di specie in cui l'indebito previdenziale ha ad oggetto somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione (prestazione “temporanea”). Sotto tale profilo si evidenzia che le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il dato testuale dell'art 52 L. 88-89 (ed anche l'art. 13 L. 30 dicembre
1991 n. 412), specificamente indicativo della “pensione” come oggetto delle rispettive discipline nel senso della irripetibilità dagli stessi introdotta, non consente di estendere la regolazione -di carattere eccezionale perché costitutivo di un divieto per l'ente erogatore di recuperare pagamenti non dovuti, in deroga al generale principio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. - a prestazioni non qualificabili come pensioni, pur avendo, al pari di queste, natura previdenziale.(cfr. Cass. S.U. 1316/1995).
Con la sentenza n. 17404/2003 la Corte di Cassazione ha affermato, in ordine alla prestazione di integrazione salariale ma con principio in generale applicabile agli indebiti previdenziali concernenti prestazioni temporanee, che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde, CP_1
secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale”.
È pertanto evidente che nel caso di specie, essendo pacifica la erogazione di prestazione previdenziale temporanea, opera la disciplina dell'art. 2033 c.c. con conseguente irrilevanza ai fini della ripetibilità della mancanza di dolo dell'accipiens e/o di un errore eventualmente imputabile all'ente erogatore. Dalla lettura dell'art. 2033 c.c. si evince invero che, ferma la ripetibilità dell'indebito, la buona fede dell'accipiens rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi da corrispondere sulla somma dovuta in restituzione ma, nella specie, come si evince dalla comunicazione di indebito in atti, l'importo non dovuto è stato chiesto in restituzione al ricorrente senza interessi.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda (domanda presentata prima dell'inizio dell'attività di impresa) vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 10.12.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2800/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Salvatore Orefice e Parte_1
GI EP;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1
Avv. Susanna Serrelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.5.2024, il ricorrente in epigrafe premesso di aver fruito dell'indennità di Disoccupazione NA con decorrenza dal 28.4.2023, deduceva che in data 3.10.2023 aveva presentato all' domanda al fine di ottenere, ai CP_1
sensi dell' art. 8 del D.lgs 22/2015, la liquidazione anticipata del trattamento di disoccupazione, spettante e non ancora erogato, da destinare all'avvio di propria attività di impresa;
che, per mero errore materiale, aveva indicato, quale data di inizio dell'attività, la stessa data della domanda (il 3.10.2023) in luogo del
4.10.2023, salvo poi, il 30.11.2023, a segnalare l'errore all' con rettifica della CP_1
predetta data di inizio dell'attività di impresa;
che, l'Ente, senza tenerne conto e nonostante con provvedimento del 12.10.2023 gli avesse reso nota la sua avvenuta iscrizione nella gestione commercianti dalla data esatta del 4.10.2023, in data
15.12.2023 gli aveva comunicato il mancato accoglimento della richiesta di anticipazione della in quanto la domanda era anteriore all'inizio della attività Pt_2
di impresa. Tale comunicazione era poi stata preceduta dalla richiesta di restituzione del 12.12.2023 di euro 1.005,08 a titolo di indebita percezione dell'indennità di disoccupazione NA per il periodo dal 03/10/2023 al
31/10/2023, per essere stato rioccupato fuori dei casi previsti dalla legge.
Il ricorrente richiamava i principi di buona fede e collaborazione che devono improntare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e quanto previsto dall'art. 52 L.88/1989 in materia di irripetibilità delle prestazioni pensionistiche percepite in buona fede, anche se non dovute, e chiedeva pertanto al Tribunale adìto di disporre l'annullamento dell'indebito e di dichiarare il suo diritto a percepire l'anticipo vinte le spese da distrarsi. Pt_2
Costituitosi in giudizio, l' deduceva la legittimità del suo operato avendo il CP_1
ricorrente iniziato l'attività di impresa successivamente alla presentazione della domanda di anticipazione NA;
deduceva altresì la legittimità della richiesta di restituzione dell'indennità NA percepita ad ottobre 2023 in assenza della comunicazione da parte del ricorrente del reddito autonomo presunto annuo, da rendere entro trenta giorni dall'inizio dell'attività così come previsto dall'art. 10 del
Dlgs 22 del 2015. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025. Il ricorso consta di due domande: l'accertamento del diritto del ricorrente alla anticipazione della per inizio di attività di impresa e la declaratoria di Pt_2
illegittimità dell'indebito riferito al trattamento ercepito dal ricorrente dal Pt_2
3.10.2023 al 31.10.2023.
Con riguardo alla prima delle suddette domande, si evidenzia che la materia è regolata dall'art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina l'incentivo all'autoimprenditorialità, e che così dispone: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NA può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”...“Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NA deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro CP_1
trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa...”.
In base alla normativa, pertanto, la domanda di anticipazione della deve Pt_2
essere presentata dopo l'inizio della attività lavorativa autonoma ed entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal predetto dies a quo. Nella specie, come ammesso in ricorso e comunicato dal ricorrente all' con rettifica del CP_1
30.11.2023, l'attività di impresa del ricorrente è iniziata il 4.10.2023 e la domanda all' di anticipazione è stata presentata il 3.10.2023 (quindi prima CP_1 Pt_2
dell'inizio dell'attività). In mancanza di una domanda presentata, così come previsto dalla legge a pena di decadenza, entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'attività risulta quindi legittimo il rigetto dell' Del tutto inconferente è il CP_1
richiamo del ricorrente ai principi di buona fede e collaborazione della Pubblica
Amministrazione in quanto nella specie l' pur e proprio tenuto conto del CP_1
dato temporale rettificato dal ricorrente con comunicazione del 30.11.2023, ha dovuto prendere atto della domanda di anticipazione presentata in data anteriore al documentato inizio di attività lavorativa autonoma e della conseguente mancanza della domanda nel termine perentorio previsto dalla legge con decorrenza dall'inizio della attività di impresa. Ne deriva il legittimo rigetto della prestazione da parte dell' e la infondatezza della domanda. CP_1
Quanto alla ulteriore domanda avente ad oggetto l'indebito, si osserva anzitutto che la prestazione di cui ha pacificamente fruito il ricorrente dal 27.4.2023 (doc. 2 parte ricorrente) è la “NA”, ovvero la indennità mensile di disoccupazione introdotta, con decorrenza dal 1.5.2015, dal d.lgs. 22/2015 e che, ai sensi dell'art. 1 di tale disposto normativo, ha sostituito -con la predetta decorrenza- le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'{ HYPERLINK
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Ciò posto, si osserva altresì che l'art. 11 del citato d.lgs. 22/2015, ricalcando quanto già previsto dall'art. 2, comma 40, lett. c) della L. 92/2012 per le prestazioni di
ASpI e mini-ASpI, prevede alla lettera c), tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione della NA, quella dell' “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”.
L'art 10 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la compatibilità della prestazione con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dispone che: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NA intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne... e che “Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
La legge prevede quindi che il reddito presunto debba essere dichiarato entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo.
Nella specie, pacifico e documentato l'inizio di attività di impresa al 4.10.2023, il ricorrente non ha dedotto e provato di aver inviato all' la dichiarazione di CP_1
reddito presunto entro i trenta giorni dall'inizio di tale attività e pertanto legittimamente l' in applicazione della predetta disposizione normativa, ha CP_1
richiesto l'indebito riferito alla NA percepita dal ricorrente nel mese di ottobre coincidente con l'inizio dell'attività di impresa.
Quanto all'ulteriore profilo della irripetibilità dell'indebito per la assunta applicabilità dell' art. 52 L. 88/89 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 L.
412/1991), si evidenzia che la norma stabilisce che: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Ebbene, dalla piana lettura di tale disposizione si evince che essa è applicabile alla sola fattispecie di indebiti pensionistici e dunque non può trovare applicazione nel caso di specie in cui l'indebito previdenziale ha ad oggetto somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione (prestazione “temporanea”). Sotto tale profilo si evidenzia che le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il dato testuale dell'art 52 L. 88-89 (ed anche l'art. 13 L. 30 dicembre
1991 n. 412), specificamente indicativo della “pensione” come oggetto delle rispettive discipline nel senso della irripetibilità dagli stessi introdotta, non consente di estendere la regolazione -di carattere eccezionale perché costitutivo di un divieto per l'ente erogatore di recuperare pagamenti non dovuti, in deroga al generale principio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. - a prestazioni non qualificabili come pensioni, pur avendo, al pari di queste, natura previdenziale.(cfr. Cass. S.U. 1316/1995).
Con la sentenza n. 17404/2003 la Corte di Cassazione ha affermato, in ordine alla prestazione di integrazione salariale ma con principio in generale applicabile agli indebiti previdenziali concernenti prestazioni temporanee, che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde, CP_1
secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale”.
È pertanto evidente che nel caso di specie, essendo pacifica la erogazione di prestazione previdenziale temporanea, opera la disciplina dell'art. 2033 c.c. con conseguente irrilevanza ai fini della ripetibilità della mancanza di dolo dell'accipiens e/o di un errore eventualmente imputabile all'ente erogatore. Dalla lettura dell'art. 2033 c.c. si evince invero che, ferma la ripetibilità dell'indebito, la buona fede dell'accipiens rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi da corrispondere sulla somma dovuta in restituzione ma, nella specie, come si evince dalla comunicazione di indebito in atti, l'importo non dovuto è stato chiesto in restituzione al ricorrente senza interessi.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda (domanda presentata prima dell'inizio dell'attività di impresa) vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 10.12.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio